Accesso difensivo, via libera alla copia firmata dell'esposto
Nell'ambito di un procedimento ispettivo, o comunque di controllo, al privato è quindi riconosciuta la titolarità di un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati
Il diritto di accesso in funzione difensiva è garantito dalla Costituzione: l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici deve essere garantito ai richiedenti che ne provino l'esigenza. Vero è che non bastano esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso; dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi. Tuttavia la legittimazione all'accesso non può essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata. Dal che una volta accertato il collegamento tra l'interesse e il documento, ogni ulteriore indagine sulla utilità ed efficacia del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale ovvero sull'esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili è del tutto ultronea.
Accesso alla video ispezione
Nella vicenda affrontata dal Tar di Milano (sentenza 629/2023) i ricorrenti avevano chiesto di accedere ad una segnalazione, la cui esistenza era stata riferita dall'ente pubblico coinvolto. Segnalazione sulla base della quale l'amministrazione aveva disposto e poi attivato una speciale video-ispezione che i ricorrenti assumevano illecita e in relazione alla quale evidenziavano l'esistenza di un interesse difensivo. Sulla istanza d'accesso propostale, l'amministrazione non aveva dato alcun riscontro, con conseguente formazione di silenzio diniego.
Trasparenza prevale su riservatezza
Il giudice amministrativo ha evidenziato che al di fuori di speciali ipotesi in cui il denunciante potrebbe essere esposto, in ragioni dei rapporti con il denunciato, ad azioni discriminatorie o indebite pressioni, il principio di trasparenza deve ritenersi prevalente su quello alla riservatezza. E, dunque, non sussiste un diritto all'anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative incidenti sulla sfera di terzi; anche perché a ben vedere una volta che l'esposto perviene nella sfera di conoscenza della Pa l'autore dell'atto perde il controllo su di esso essendo entrato nella disponibilità dell'Amministrazione. Nell'ambito di un procedimento ispettivo, o comunque di controllo, al privato è quindi riconosciuta la titolarità di un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati per l'iniziativa di vigilanza che lo riguarda; inclusi gli esposti o denunce suscettibili, per la loro valenza probatoria, di concorrere all'accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato.
In altre occasioni il giudice amministrativo ha chiarito che la presentazione di esposti da cui non sia sorto alcun procedimento ispettivo o sanzionatorio non permette di accedere ai nominativi "in chiaro" di coloro che li hanno sottoscritti. Chiedere copia degli esposti con le firme visibili, al generico fine di tutelare il proprio decoro, onore e reputazione, senza tuttavia specificare in quale modo la conoscenza dei nominativi dei sottoscrittori possa consentire di tutelare tali valori, è insufficiente. Ciò perché la presentazione di un esposto da cui tragga origine una verifica un'ispezione o altri procedimenti di accertamento di illeciti non fa sorgere il diritto di accesso agli atti: non è dalla conoscenza del nominativo del denunciante che dipende la difesa del denunciato.
Il diritto di anonimato
Ma la tutela della riservatezza non assume una estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che va ad incidere pesantemente nella sfera giuridica di terzi. Il diritto di accesso non soffre, infatti, limitazioni se non quelle espressamente previste con legge. E secondo il Tar milanese non è possibile alcuna applicazione interpretativa, manipolative o, comunque, riduttiva di tale principio ad opera dell'Autorità; atteso che ogni Amministrazione è tenuta a dar seguito all'istanza del privato - ove sia rispettosa dei crismi normativi quanto a forma, oggetto, interesse - mediante esibizione o consegna di copia di quella documentazione puntualmente richiesta; salvo che non ricorrano le tassative circostanze legislativamente previste per differirne o negarne l'accesso.
Su queste basi, secondo il giudice amministrativo lombardo, nella vicenda il diniego che si era formato a seguito della inerzia mostrata dalla amministrazione sulla istanza d'accesso pervenutale deve essere considerato illegittimo; con la conseguente fondatezza dell'impugnazione proposta dall'interessato. In altre parole chi a seguito di una segnalazione ad un ente pubblico ha subito da quest'ultimo una ispezione, ha diritto a copia della denuncia con tanto di firma intellegibile del suo accusatore. Infatti nel caso di specie il diniego non fronteggiava situazioni opponibili alla pretesa ostensiva dell'interessato che del resto risultava adeguatamente motivata in relazione all'interesse difensivo ad essa sotteso: in tali circostanze l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla ostensione della segnalazione oggetto della pretesa del privato coinvolto.