Accettazione eredità, è espressa quando la volontà si manifesta in modo diretto con atto formale
In tema di accettazione dell'eredità, la normativa di cui agli articoli 475 e seguenti del Cc prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita che si verifica quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. Lo ha chiarito la Cassazione con l'ordinanza 19 febbraio 2019 n. 4843.
Comportamenti uguali a forme di accettazione tacita - La Suprema corte di cassazione ha individuato una serie di comportamenti che possono essere considerati forme di accettazione tacita dell'eredità: intanto, la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure, l'esperire l'azione di riduzione, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso della sua quota.
Poi, ancora l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto, quella di divisione ereditaria, proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede, e la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello.
Costituiscono del pari espressione di accettazione tacita il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità e, infine, la voltura catastale, dal momento che solo chi accetta l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale di proprietà dell'immobile dal de cuius a se stesso.
Cassazione – Sezione II civile –Ordinanza 19 febbraio 2019 n. 4843