Civile

Acquisto di cittadinanza: rifiuto del giuramento di fedeltà se cadono i requisiti necessari

Con la sentenza 18610/2020, la Cassazione affronta questioni nuove sulle quali non risultano precedenti

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di Mario Finocchiaro

Sull'acquisto di cittadinanza e sui requisiti per ottenerla la prima sezione civile della Cassazione, sentenza 7 settembre 2020 n. 18610, fornisce delle interpretazioni assolutamente innovative.

I principi enunciati in motivazione - In tema di acquisto della cittadinanza per residenza legale ultradecennale nel territorio italiano, ai sensi dell'articolo 9, lett. f) della legge n. 91 del 1992:
- il giuramento di fedeltà, previsto dall'articolo 10 della legge n. 91 del 1992, è requisito integrativo della fattispecie procedimentale attributiva allo straniero dello status di cittadino italiano, che non è conclusa fino a quando non interviene la prestazione del giuramento stesso, producendosi solo a partire da tale momento, ex nunc, l'efficacia costitutiva del Dpr di conferimento della cittadinanza italiana;
- nelle ipotesi di acquisto della cittadinanza previsto dall'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Dpr n. 572 del 1993, l'Ufficiale dello Stato civile è tenuto a esercitare attività di controllo, vincolata e specifica, circa la perdurante sussistenza, in capo al naturalizzando, del requisito della residenza legale nel territorio italiano fino al momento della prestazione del giuramento di cui all'art.10 della legge n. 91 del 1992. Qualora a quel momento, il requisito sia venuto meno, l'Ufficiale dello Stato civile è tenuto a rifiutare, ai sensi dell'articolo 7 del Dpr n. 396 del 2000, di ricevere la prestazione del giuramento del naturalizzando, in quanto adempimento in contrasto con l'ordinamento

Un excursus sui precedenti - Si tratta come abbiamo detto di questioni nuove, sulle quali non risultano precedenti. Infatti pare porsi in un'ottica diversa, rispetto alla pronunzia in rassegna, peraltro, in sede di merito, Tribunale Crotone, sentenza 26 marzo 2010, in Foro it. 2010, I, c. 1614, secondo cui l'ufficiale di stato civile non può sindacare la legittimità del decreto ministeriale di concessione della cittadinanza in sede di giuramento di fedeltà alla Repubblica.
Sul giuramento, da prestarsi dal nuovo cittadino, recentemente, cfr. Corte cost. 7 dicembre 2017, n. 258, in Foro it., 2018, I, c. 439, nonché in Famiglia e diritto, 2018, p. 229 (con nota di Calvigioni R., L'illegittimità costituzionale del giuramento per la cittadinanza dello straniero incapace) che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento di fedeltà alla repubblica la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità.
Tra le tantissime, nel senso che la separazione di fatto dei coniugi non costituisce condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino, Cassazione, ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4819, in Foro it., 2020, I, c. 1988; sentenza 17 gennaio 2017 n. 969, in Riv. dir. internaz. privato e proc., 2017, p. 1040.
In termini generali, l'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992, che consente allo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età di chiedere la cittadinanza italiana, si fonda, da un lato, sull'accertamento della residenza effettiva in Italia dal momento della nascita, anche in caso di difforme dichiarazione paterna, dall'altro, sulla permanenza legale, cioè in base alle norme che regolano l'ingresso, la circolazione ed il soggiorno dei cittadini stranieri, Cassazione, sentenza 17 maggio 2017 n. 12380, in Giur. it. 2018, p. 844.

Gli indirizzi sul riconoscimento della cittadinanza italiana - Non può la pubblica amministrazione, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione richiesto ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, fondare il proprio giudizio di mancato inserimento sociale sull'astratta tipologia del reato - la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope - e sulla sua pericolosità, astratta o presunta, senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto e, benché la sua valutazione sia finalizzata a scopi autonomi e diversi da quella del giudice penale che ha concesso la riabilitazione del condannato, non per questo essa può esimersi da una considerazione in concreto del fatto, delle sue modalità, del suo effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto, Consiglio di Stato, sez. III, 20 marzo 2019, n. 1837, in Stato civile italiano, 2019, f. 5, pag. 63.

In tema di riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, diritto di primaria rilevanza costituzionale, si impone al giudice di merito l'utilizzo di ogni strumento e l'attivazione dei poteri officiosi d'informazione al fine di chiarire un quadro probatorio insufficiente onde chiarire i dubbi afferenti alla registrazione dello stato civile estero, Cassazione, sentenza 3 agosto 2017 n. 19428, relativa a due cittadini egiziani, figli di madre italiana asseritamente rinunziante alla cittadinanza italiana, rispetto alla quale il giudice non aveva attivato i propri poteri per riscontrare la effettiva ricorrenza di rinunzia in relazione alla normativa straniera.

Le determinazioni dell'amministrazione sulle domande di concessione della cittadinanza italiana al cittadino straniero, che risieda in Italia da oltre dieci anni non sono vincolate, ma a carattere discrezionale, atteso che il rilascio o il diniego di cittadinanza deve coniugarsi con l'interesse pubblico; di conseguenza, legittimamente viene rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza allo straniero che sia sfornito di adeguata capacità reddituale, restando irrilevante che il medesimo conviva stabilmente con il padre, che provvede a soddisfare i suoi primari bisogni di vita, Consiglio di Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011 n. 766, in Vita notarile, 2011, p. 281.

Infine, che l'articolo 9 della legge n. 91 del 1992 si limita a indicare i presupposti per l'ammissibilità della domanda di cittadinanza, ma tali requisiti sono necessari, ma non sufficienti per conseguire il beneficio, né costituiscono una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status; le determinazioni in materia, infatti, sono assistite da altissima discrezionalità: l'atto concessorio (o denegatorio) in questione costituisce atto c.d. di «alta amministrazione»; di conseguenza, il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere, avendo natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un idoneo sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole, Consiglio di Stato, sez. VI, 26 luglio 2010 n. 4862, in Foro amm. Cons. Stato, 2010, p. 1625.

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