Acquisto di cose di sospetta provenienza
Contravvenzioni - Acquisto di cose di sospetta provenienza (incauto acquisto) - Configurabilità - Condizioni.
Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 24 luglio 2020 n. 22478
Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - Elemento soggettivo (psicologico): dolo - Dolo eventuale - Elemento psicologico del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza - Differenze - Fattispecie.
In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Nella fattispecie, relativa all'esposizione al pubblico, da parte dell'imputato, di merce contraffatta adagiata in terra su un lenzuolo, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, secondo cui le modalità di presentazione degli oggetti consentivano di escludere che il medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 22 maggio 2017 n. 25439
Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere - Acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata - Illecito configurabile - Ragioni.
L'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata risponde dell'illecito amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, e non di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.), attesa la prevalenza del primo rispetto ai predetti reati alla luce del rapporto di specialità desumibile, oltre che dall'avvenuta eliminazione della clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca reato", dalla precisa individuazione del soggetto agente e dell'oggetto della condotta nonchè dalla rinuncia legislativa alla formula "senza averne accertata la legittima provenienza", il cui venir meno consente di ammettere indifferentemente dolo o colpa.
• C orte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 8 giugno 2012 n. 22225
Reato - Estinzione (cause di) - Oblazione - Modifica dell'originaria imputazione disposta con la sentenza - Derubricazione di reato non oblabile in reato oblabile - Richiesta di oblazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel caso in cui il giudice, al momento della deliberazione finale, abbia derubricato un reato non oblabile in altro oblabile, l'imputato ha il diritto di chiedere l'oblazione soltanto se, entro il momento della formulazione delle conclusioni, abbia proposto la relativa istanza per l'ipotesi di derubricazione dell'originaria imputazione. (Fattispecie nella quale la difesa dell'imputato, nelle conclusioni, aveva espressamente proposto istanza di oblazione nell'ipotesi in cui il reato di ricettazione fosse derubricato - come poi accadde - in quello di cui all'art. 712 cod. pen.).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 7 novembre 2011 n. 40037