Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione delegata ed avveramento della condizione di procedibilità; (ii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e mancata partecipazione di parte opposta; (iii) mediazione obbligatoria, procedimenti possessori e condizione di procedibilità; (iv) mediazione obbligatoria, soccombenza in giudizio e pagamento delle spese del procedimento; (v) usucapione, verbale di mediazione ed opponibilità ai terzi creditori; (vi) mediazione obbligatoria e domanda di pagamento di un buono postale fruttifero; (vii) negoziazione assistita e domanda soggetta a condizioni di procedibilità diverse.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE DELEGATA – Tribunale di Spoleto, sezione civile, sentenza 23 marzo 2022 n. 189
La decisione, riaffermandone il principio, presta piena adesione alla sentenza con la quale il giudice di legittimità ha di recente precisato che, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2–bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione – da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo – e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Napoli, sezione II civile, sentenza 27 aprile 2022 n. 4073
La decisione afferma che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il giudice, dichiarata la contumacia di parte opposta, abbia onerato parte opponente di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, la mancata partecipazione al procedimento di parte opposta medesima pur ritualmente invitata, sia personalmente che a mezzo di soggetto delegato, determina, il non avveramento della condizione di procedibilità, in quanto l'onere di attivare il tentativo di mediazione deve necessariamente ricomprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento, adeguatamente presenziando al primo incontro.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Bari, sezione I civile, sentenza 28 aprile 2022 n. 1597
La pronuncia, resa in tema di mediazione obbligatoria con statuizione di improcedibilità del giudizio, rimarca che tra procedimenti con esonero dall'obbligatorietà della mediazione solo iniziale, limitato cioè alla fase a cognizione sommaria, ove l'obbligo di esperire il tentativo sorge in un secondo momento in caso di prosecuzione o conversione del giudizio nella fase a cognizione piena, figurano espressamente anche i procedimenti possessori.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Monza, sezione II civile, sentenza 2 maggio 2022 n. 979
La sentenza afferma che, quali esborsi riconducibili nel novero delle spese processuali ex art. 91 c.p.c., le spese sostenute per la mediazione obbligatoria, in forza del principio di causalità, sono recuperabili dal vincitore nei confronti del soccombente.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Velletri, sezione I civile, sentenza 2 maggio 2022 n. 884
La decisione aderisce all'indirizzo giurisprudenziale incline a ritenere che l'accordo di mediazione di accertamento dell'usucapione trascritto ex art. 2643, n. 12–bis), c.c. non consente di rendere opponibile ai creditori procedenti in un'esecuzione immobiliare l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del bene staggito.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Roma, sezione III civile, sentenza 13 maggio 2022 n. 3253
La sentenza afferma che la controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento di un buono postale fruttifero non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie non rientrante nell'ambito dei "contratti bancari".

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Roma, sezione XVII civile, sentenza 13 maggio 2022 n. 7504
La pronuncia afferma che, nel caso di controversie insorte tra società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni ed utenti, l'esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla legge n. 249/1997 "ante causam", rende, nel successivo giudizio, infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dalla parte convenuta a motivo del mancato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.

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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione delegata – Condizione di procedibilità – Avveramento – Condizioni. (Cpc, articolo 152; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria "ope iudicis", ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2-bis, ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione (Nel caso di specie, il giudice adito, rilevato che parte attrice non aveva ottemperato all'ordinanza con cui era stata onerata di promuovere il procedimento di mediazione, ha concluso per la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, condannando al contempo quest'ultima al pagamento in favore della parte convenuta, che aveva sollevato la relativa eccezione, delle spese di lite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
Tribunale di Spoleto, sezione civile, sentenza 23 marzo 2022 n. 189 – Giudice Stanga

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Contumacia di parte opposta – Esperimento del procedimento di mediazione ad impulso di parte opponente su ordine del giudice – Mancata partecipazione al procedimento di parte opposta – Conseguenze – Improcedibilità del giudizio – Fondamento. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il giudice, dichiarata la contumacia di parte opposta, abbia onerato parte opponente di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, la mancata partecipazione al procedimento di parte opposta medesima pur ritualmente invitata, sia personalmente che a mezzo di soggetto delegato, determina il non avveramento della condizione di procedibilità, in quanto l'onere di attivare il tentativo di mediazione deve necessariamente ricomprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento, adeguatamente presenziando al primo incontro. Infatti, l'omessa comparizione di parte opposta innanzi al mediatore non può che ripercuotersi in proprio danno in termini di improcedibilità della domanda dal medesimo originariamente veicolata nel ricorso monitorio, con la conseguenza che – per effetto di detta declaratoria – deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Non vi è dubbio, infatti, che tale circostanza determini la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, ponendo così una questione pregiudiziale che assume valore assorbente e dirimente, precludendo al giudice lo scrutinio delle argomentazioni difensive svolte nel merito del "res" controversa (Nel caso di specie, il giudice adito, nel dichiarare improcedibile la domanda monitoria, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha disposto la comunque la compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto dei recentissimi e sopravvenuti arresti giurisprudenziali e del pregresso contrasto giurisprudenziale nonché dei dubbi interpretativi che lo hanno accompagnato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di Napoli, sezione II civile, sentenza 27 aprile 2022 n. 4073 – Giudice De Ayala

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Ambito applicativo – Procedimenti esclusi e procedimenti con esonero dall'obbligatorietà circoscritto alla fase a cognizione sommaria – Procedimenti possessori – Ricomprensione – Fattispecie relativa ad azione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio. (Cc, articolo 1168; Cpc, articolo 703; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 5, comma 4, del D.lgs. n. 28 del 2010, l'obbligo di presentare la domanda di mediazione non sussiste con riferimento ad una serie di procedimenti. In particolare, la disposizione in esame traccia una differenza tra quelli per i quali il legislatore ha stabilito l'esenzione totale dall'obbligatorietà (opposizioni esecutive, procedimenti in camera di consiglio, azione civile esercitata in sede penale), e procedimenti con esonero dall'obbligatorietà solo iniziale, limitato alla fase a cognizione sommaria. In questi ultimi, l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione sorge in un secondo momento, in caso di prosecuzione o conversione del giudizio nella fase a cognizione piena: si è voluto, in sostanza, evitare che la mediazione interferisse con l'urgenza legata alla pronuncia dei provvedimenti interdittali. In particolare, l'art. 5, comma 4, lett. d), prevede la non obbligatorietà della mediazione "nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, terzo comma, del codice di procedura civile" (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio sul fondo di proprietà del ricorrente, avendo i resistenti eccepito l'omesso esperimento del procedimento di mediazione da parte di quest'ultimo, il giudice adito ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del giudizio, confermando l'ordinanza emessa nella fase interinale che, accogliendo il ricorso, aveva ordinato il ripristino dello stato originario dell'area mediante l'esecuzione di ogni opera necessaria).
Tribunale di Bari, sezione I civile, sentenza 28 aprile 2022 n. 1597 – Giudice Fasano

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Spese del procedimento – Qualificazione – Natura di spese processuali – Conseguenze – Condanna del soccombente alla refusione in favore del vincitore – Sussistenza – Fondamento. (Cc, articolo 2051; Cpc, articolo 91; Dlgs 28/2010, articolo 13)
In tema di mediazione obbligatoria, le spese sostenute devono essere ricondotte, indipendentemente dalle previsioni di cui all'art.13 del D.lgs. n. 28 del 2010, nel novero delle spese processuali di cui all'art. 91 cod. proc, civ. Invero, stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all'accertata responsabilità del convenuto, in forza del principio di causalità, le spese sostenute per la mediazione obbligatoria sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi. In effetti, il rapporto tra mediazione obbligatoria e processo civile non si limita ad una relazione "cronologica" necessaria, implicando anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta davanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili: sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, qualificata la lite quale controversia in materia condominiale, il giudice adito ha condannato l'ente di gestione soccombente alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice per il procedimento di mediazione, considerata l'obbligatorietà della fase stragiudiziale nonché le spese sostenute per l'obbligatoria assistenza di un difensore in tale fase). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 14 maggio 2019, n. 12712).
Tribunale di Monza, sezione II civile, sentenza 2 maggio 2022 n. 979 – Giudice Ciccone

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Conciliazione – Acquisto del diritto di proprietà immobiliare per usucapione – Accordo di mediazione trascritto – Opponibilità ai terzi creditori – Esclusione. (Cc, articoli 1158 e 2643; Dlgs 28/2010, articoli 11 e 12)
L'accordo di mediazione di accertamento di usucapione trascritto ex art. 2643, n. 12-bis), cod. civ., non consente di rendere opponibile ai creditori procedenti in un'esecuzione immobiliare l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un bene staggito per l'ovvia ragione che gli eventuali diritti di terzi, confliggenti con quelli dell'acquirente per usucapione, possono essere compressi, ma solo a condizione che detti terzi abbiano partecipato alla discussione sulla titolarità del diritto controverso. In altri termini, il verbale di conciliazione giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento ha un'efficacia che non è paragonabile a quella delle sentenze e pertanto non è opponibile né al creditore pignorante né al creditore ipotecario (Nel caso di specie, il giudice adito ha rigettato la domanda con cui l'attore, previa declaratoria di acquisto del diritto di proprietà di un bene immobile per intervenuta usucapione, così come accertata con verbale di mediazione ex D.lgs n. 28/2010, omologato del tribunale e poi trascritto ex art. 2643, n. 12-bis, cod. civ., aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'azione esecutiva di rilascio promossa dalla parte convenuta in virtù di ordine di liberazione ex art. 560 cod. proc. civ. emesso nel quadro di procedimento di esecuzione immobiliare).
Tribunale di Velletri, sezione I civile, sentenza 2 maggio 2022 n. 884 – Giudice Rispoli

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Ambito di applicazione – Controversie in materia di contratti bancari – Azione per il pagamento di un buono postale fruttifero – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Cc, articoli 1339, 1374 e 2002; Dpr 156/1973, articoli 171 e 173; Dpr 256/1989, articoli 187 e 203; Dlgs 28/2010, articolo 5)
La controversia avente ad oggetto il pagamento di un buono postale fruttifero, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei c.d. "contratti bancari". Invero, il rapporto causale sottostante all'atto della sottoscrizione dei titoli oggetto di causa può essere considerato un contratto di deposito fruttifero, la cui regolazione non ha tuttavia solo fonte privatistica, essendo integrata ex artt. 1339 e 1374 cod. civ. da un atto d'imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui l'attore aveva agito nei confronti della società Poste Italiane per ottenere il rimborso di buoni postali fruttiferi oltre al risarcimento del danno da ritardato pagamento, la corte distrettuale ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione sollevata dalla società appellata sul presupposto che si trattasse di controversia riconducibile alla materia di "contratti bancari e finanziari" di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 13 settembre 2021, n. 24639; Cassazione, sezione civile I, sentenza 16 dicembre 2005, n. 27809).
Corte di Appello di Roma, sezione III civile, sentenza 13 maggio 2022 n. 3253 – Presidente ed estensore Lo Sinno

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Controversie insorte tra società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni ed utenti – Esperimento "ante causam" del tentativo di conciliazione "ex lege" n. 249/1997 – Successivo giudizio – Eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dalla parte convenuta per mancato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita – Infondatezza – Fondamento. (Dl 132/2014, articolo 3; Legge 249/1997, articolo 6)
In tema di controversie insorte tra società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni ed utenti, l'esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla legge n. 249/1997, in quanto speculare a quello introdotto con la c.d. negoziazione assistita, è sufficiente ad assicurare la definizione stragiudiziale della lite, rendendo pertanto ridondante la necessità di dar corso all'ulteriore procedimento disciplinato dal decreto-legge n. 132/2014. Infatti, dal disposto di cui all'art. 3, comma 5, del predetto decreto-legge, secondo cui "…Restano ferme le disposizioni che prevedono procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione comunque denominati…", si evince come il legislatore abbia inteso accordare prevalenza ai procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione rispetto al procedimento di negoziazione assistita qualora la medesima domanda sia soggetta a condizioni di procedibilità diverse (Nel caso di specie, relativa ad un'azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale intentata nei confronti di una società di telecomunicazioni da parte della società attrice che lamentava il colpevole ritardo della convenuta nell'attivazione di una serie di servizi telefonici pattuiti, il giudice adito, rilevato il pur infruttuoso tentativo conciliativo esperito dalle parti "ante causam" innanzi al Corecom territorialmente competente, ha ritenuto di conseguenza infondata l'eccezione di l'improcedibilità della domanda attorea sollevata dalla convenuta medesima ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 132/2014 per mancato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita).
Tribunale di Roma, sezione XVII civile, sentenza 13 maggio 2022 n. 7504 – Giudice Postiglione

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