ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e conseguenze sanzionatorie dell’omessa partecipazione senza giustificato motivo; (ii) negoziazione assistita, mancata sottoscrizione della convenzione e regime prescrizionale; (iii) mediazione obbligatoria, improcedibilità in primo grado e inammissibilità dell’appello; (vi) accordo di mediazione, certificazione del mediatore e atti soggetti a trascrizione; (v) domanda di mediazione ed interruzione dell’usucapione; (vi) mediazione obbligatoria, improcedibilità del giudizio ed irregolare svolgimento del procedimento.
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A.D.R. -I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 30 aprile 2021, n. 2117
La decisione, uniformandosi a quanto già espresso da una parte della giurisprudenza di merito, riafferma che la condotta della parte che, non recandosi al primo incontro di mediazione, si limiti a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, tale da esporla al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’articolo 8, comma 4-bis, de lDlgs n. 28 del 2010.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Corte di Appello di Milano, Sezione II civile, sentenza 30 aprile 2021, n. 1361
Affrontando in sede di gravame una controversia insorta in materia di contratto di trasporto, i cui diritti si prescrivono nel breve termine di un anno, la pronuncia precisa che, in sede di negoziazione assistita, in assenza della sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il termine prescrizionale non resta sospeso “in aeternum”, dovendo lo stesso comunque raccordarsi ad una durata temporalmente limitata nel rispetto comunque del termine trimestrale inderogabile.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Torino, Sezione civile III, sentenza 26 aprile 2021, n. 381
La decisione dichiara l’inammissibilità dell’appello avverso la sentenza d'improcedibilità del giudizio di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità pronunciata in primo grado a motivo del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria entro il termine di quindici giorni dal disposto mutamento del rito, ove l'appellante, in sede di gravame, si limiti a fondare l'impugnazione soltanto su vizi di rito senza dedurre anche le questioni di merito.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA -Tribunale di Lecce, Sezione civile, sentenza 13 maggio 2021, n. 1419
Nel quadro di un giudizio di divisione immobiliare, la decisione, soffermandosi sulla natura e funzione dell’accordo di mediazione, specifica che, ove quest’ultimo abbia ad oggetto un negozio soggetto a trascrizione, non è sufficiente ad assicurare la pubblicità la certificazione del mediatore il quale non svolge la funzione di autentica, ma occorre invece l'intervento di un pubblico ufficiale che autentichi le sottoscrizioni, ossia il notaio.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Modena, Sezione I civile, sentenza 13 maggio 2021, n. 815
Nell’ambito di un giudizio di “actio negatoria servitutis”, la decisione afferma che la presentazione della domanda di mediazione, obbligatoria nei giudizi aventi ad oggetti diritti reali, costituisce valido atto interruttivo dell’usucapione.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Savona, Sezione I civile, sentenza 18 maggio 2021, n. 424
La sentenza specifica che il limite temporale costituito dalla prima udienza per eccepire o rilevare d’ufficio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, l’improcedibilità della domanda, è riferibile non solo alle ipotesi di totale mancata instaurazione della procedura, ma anche alle ipotesi in cui la procedura si sia svolta in modo irregolare.
A.D.R. - IL MASSIMARIO
Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione delegata - Parti - Partecipazione al procedimento - Invio comunicazione scritta al mediatore illustrando le ragioni della mancata partecipazione all’incontro - Assenza ingiustificata - Configurabilità - Conseguenze sanzionatorie nel giudizio di merito - Individuazione. (Cpc, articolo 116; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la condotta della parte che, omettendo di recarsi al primo incontro del procedimento, si limiti a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’articolo 8, comma 4–bis, del Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo di parte opponente che, pur avendo attivato il procedimento di mediazione delegata, aveva poi omesso di presenziare all’incontro innanzi al mediatore, il giudice adito, in applicazione della richiamata disposizione, ha tratto ulteriori argomenti di prova a sostegno dell’infondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalla parte opponente medesima, condannando quest’ultima anche al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio).
• Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 30 aprile 2021, n. 2117 - Giudice Di Capua
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Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Avvio della procedura - Effetto della sospensione del corso della prescrizione - Termine trimestrale inderogabile - Osservanza - Necessità - Mancata sottoscrizione della convenzione di negoziazione - Sospensione della prescrizione “sine die” - Esclusione - Fondamento - Principi enunciati in relazione al decorso del termine annuale operante per la prescrizione breve del contratto di trasporto. (Cc, articoli 2943, 2945 e 2951; Dl, n. 132/2014, articoli 3 e 8)
In tema di negoziazione assistita, l’avvio della procedura determina anche la sospensione del corso della prescrizione che opera per una durata temporalmente limitata nel rispetto del termine trimestrale inderogabile di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, non dilatabile nel tempo. Per una differente conclusione, alcun rilievo può essere dato alla circostanza secondo la quale la normativa di riferimento non preveda alcun termine entro il quale le parti devono sottoscrivere l’accordo di negoziazione, preliminare all’avvio della procedura di negoziazione. Sul punto, infatti, è sufficiente considerare come l’oggetto di tale accordo sia assolutamente contenuto perché ben si comprenda come il Legislatore non abbia ritenuto di prevedere con riguardo ad esso una scansione temporale specifica, essendo essa ricompresa in quella complessiva prevista per l’esaurimento dell’intera negoziazione. Non si può, infatti, ritenere che, in assenza della sottoscrizione di una convenzione di negoziazione, il termine prescrizionale rimanga sospeso “in aeternum”, a tutto vantaggio della parte inerte e con grave pregiudizio del principio di stabilità dei rapporti giuridici. Tale assunto è del resto confermato dalla lettura congiunta dall’articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge n. 132/2014, il quale dispone che “…Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)…” e dell’articolo 8, primo periodo (“…Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale…”). Il Legislatore, infatti, ha previsto che il tentativo di negoziazione deve intendersi concluso (e si possa pertanto agire in giudizio) o quando l’invito non sia seguito da adesione entro trenta giorni dall’invio dell’invito stesso o quando è decorso il periodo tassativamente previsto quale termine perentorio per concludere la negoziazione.
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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Giudizio di appello - Sentenza di primo grado dichiarativa dell’improcedibilità del giudizio - Impugnazione - Prospettazione di soli vizi di rito - Inammissibilità dell'appello - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa a controversia in materia locatizia. (Cpc, articoli 100, 161, 342, 353, 354. 658 e 667; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 6)
Deve ritenersi inammissibile l'appello avverso la sentenza d'improcedibilità del giudizio di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità pronunciata in primo grado a motivo del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria entro il termine di quindici giorni dal disposto mutamento del rito, ove l'appellante, in sede di gravame, si limiti a fondare l'impugnazione soltanto su vizi di rito senza dedurre anche le questioni di merito. Infatti, è ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli articolo 353 e 354 del codice di procedura civile; nelle ipotesi, invece, in cui il vizio denunciato non rientri nei casi tassativamente previsti dalle citate disposizioni, è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (Nel caso di specie, il collegio ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto l’appellante aveva richiesto di riformare la sentenza “…nella parte in cui non ha tenuto conto nella motivazione della stessa del mancato rispetto del termine perentorio di cui all’articolo 6 del Dlgs n. 28/2010…” e di riformare la sentenza “…nella parte relativa alla pronuncia di improcedibilità del giudizio di primo grado per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria…”, introducendo la domanda di merito di condanna della controparte al pagamento delle spettanze reclamate, tardivamente, solo con successiva memoria). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 23 giugno 2014, n. 14167; Cassazione, sezione civile L, sentenza 11 febbraio 2015, n. 2682).
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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Accordo di conciliazione - Profili processuali - Efficacia di titolo esecutivo - Sussistenza - Atti soggetti a trascrizione - Regime di pubblicità immobiliare - Certificazione del mediatore - Idoneità - Esclusione - Intervento del notaio - Necessità - Fondamento. (Cc, articoli 1111, 2643 e 2657; Dlgs n. 28/2010, articoli 11 e 12)
In tema di mediazione, l’accordo di conciliazione, pur avendo natura di negozio giuridico privato, essendo l’esito di un procedimento destinato alla risoluzione stragiudiziale di una controversia anche con finalità deflattiva del contenzioso giudiziario, può beneficiare a fini processuali di una diversa e maggiore valenza rispetto alle altre scritture private formate in modo ordinario ed in particolare può beneficiare della efficacia di titolo esecutivo grazie alla attestazione di legalità degli avvocati delle parti, che consente appunto il dispiegarsi di tale efficacia, in alternativa all’intervento successivo del giudice in sede di volontaria giurisdizione. Tale attestazione di legalità mantiene, peraltro, funzioni e finalità completamente diverse dal controllo notarile necessario e previsto per la pubblicità legale laddove l’accordo abbia ad oggetto un negozio soggetto a trascrizione ex 2643 del codice civile (ad esempio un contratto che trasferisca la proprietà o altro diritto reale), non bastando la certificazione del mediatore che non svolge la funzione di autentica, ma occorrendo invece l’intervento di un pubblico ufficiale che autentichi le sottoscrizioni, ossia il notaio. La scelta del legislatore risulta pienamente coerente con il sistema di pubblicità immobiliare del nostro ordinamento giuridico, che si pone il precipuo scopo di garantire un controllo di legalità e di dare certezza a tutti i dati immessi nei pubblici registri in ossequio al principio di autenticità del titolo. In tal senso, viene in rilievo l’articolo 2657 del codice civile, che considera unici titoli validi per la trascrizione le sentenze, gli atti pubblici o le scritture private autenticate o la cui sottoscrizione sia stata accertata giudizialmente. La certificazione del mediatore, infatti, non rende l’accordo idoneo né ai fini della eseguibilità (in quanto è necessaria l’omologa da parte del Presidente del Tribunale), né ai fini della pubblicità immobiliare: a tal fine, è sempre necessario l’intervento del notaio, non essendo sufficiente neanche quello del giudice dell’omologazione (Nel caso di specie, relativo ad una domanda di divisione giudiziale di un bene immobile, il giudice adito, ha accolto l’eccezione di legittimazione attiva sollevata dalla condividente convenuta, in quanto era emerso che l’attrice aveva ceduto le proprie quote mediante un accordo di conciliazione che, pur se non trascritto nei registri immobiliari, aveva comunque impegnato le parti, realizzando quell’efficacia traslativa convenuta in sede di mediazione mediante il versamento di una parte del prezzo e con l’impegno di saldare la restante parte entro una determinata data).
• Tribunale di Lecce, Sezione civile, sentenza 13 maggio 2021, n. 1419 - Giudice Errede
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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Domanda di mediazione - Diritti reali - Interruzione dell’usucapione - Idoneità - Fondamento. (Cc, articoli 941, 1027, 1165, 2943; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
La presentazione della domanda di mediazione, obbligatoria nei giudizi aventi ad oggetti diritti reali, costituisce valido atto interruttivo dell’usucapione. Tale interpretazione discende dalla lettura congiunta degli articoli 1165 e 2943 cod. civ. e dell’articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28/2010. Infatti, l’1165 cod. civ. prevede che in tema di usucapione si applicano le stesse norme previste in materia di prescrizione, ivi comprese le cause di sospensione e interruzione, mentre l’articolo 2943 cod. civ. dettato in materia di interruzione, a sua volta prevede, tra gli atti interruttivi, quelli con i quali si inizia un giudizio (e quindi, ad esempio, la notifica di un atto di citazione in rivendica, o “actio negatoria” quando si discorre di diritti reali su cosa altrui). Infine, il predetto articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28/2010 sancisce l'equiparazione della domanda di mediazione alla domanda giudiziale in relazione agli effetti sulla prescrizione: “…Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo…”) (Nel caso di specie, relativo ad un “actio negatoria servitutis”, il giudice adito ha ritenuto che il verbale di esito negativo relativo al procedimento mediazione incardinato dall’attore “ante causam” avesse efficacia interruttiva rispetto alla domanda di accertamento della costituzione del diritto di servitù di passaggio spiegata in via riconvenzionale dai convenuti a motivo di una maturata usucapione).
• Tribunale di Modena, Sezione I civile, sentenza 13 maggio 2021, n. 815 - Giudice Castagnini
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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Improcedibilità della domanda giudiziale - Eccezione del convenuto o rilievo ufficioso - Limite temporale - Prima udienza - Ambito applicativo - Irregolare svolgimento della procedura - Applicabilità - Fattispecie in materia condominiale.
In tema di mediazione obbligatoria, il limite temporale costituito dalla prima udienza per eccepire o rilevare d’ufficio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, l’improcedibilità della domanda, è riferibile non solo alle ipotesi di totale mancata instaurazione della procedura, ma anche - ed a maggior ragione, trattandosi di ipotesi meno grave rispetto a quella della mancata instaurazione della procedura - alle ipotesi in cui la procedura si sia svolta in modo irregolare (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera condominiale, il giudice adito ha disatteso l’eccezione di improcedibilità per la mancata personale partecipazione del condomino attore al procedimento di mediazione sollevata dal Condominio convenuto oltre la prima udienza).
• Tribunale di Savona, Sezione I civile, sentenza 18 maggio 2021, n. 424 - Giudice Atzeni