ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, pendenza del giudizio e comunicazione istanza di mediazione; (ii) mediazione obbligatoria ed effettività del procedimento; (iii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (iv) mediazione obbligatoria e sanzione pecuniaria per ingiustificata omessa partecipazione al procedimento; (v) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e domanda riconvenzionale; (vi) mediazione obbligatoria e sanzione processuale per ingiustificata omessa partecipazione al procedimento; (vii) negoziazione assistita, perimetro applicativo ed azione di risoluzione per inadempimento contrattuale.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 21 luglio 2022, n. 12254
La pronuncia afferma che, ove la mediazione, obbligatoria o demandata, venga esperita in corso di causa, la condizione di procedibilità della domanda può ritenersi soddisfatta con la comunicazione dell'istanza eseguita presso il domicilio eletto del difensore della parte.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 2 agosto 2022, n. 12263
La decisione, resa in una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, rimarca che l'assenza della parte istante come la presenza, in sua vece, di un sostituto non munito di idoneo potere rappresentativo non realizza la condizione di procedibilità della domanda.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione III civile, sentenza 30 agosto 2022, n. 3105
La pronuncia rimarca che, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ad istanza di parte opposta, la mancata utile comparizione di quest'ultima innanzi al mediatore nonché l'assenza di tempestiva richiesta di rimessione in termini per procedere al riguardo, determinano l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Siena, Sezione civile, sentenza 13 settembre 2022, n. 743
La sentenza afferma che la sanzione pecuniaria prevista dalla legge in caso di ingiustificata omessa partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria non può essere irrogata qualora la parte abbia comunque presenziato allo stesso pur non accettando la proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Ancona, Sezione I civile, sentenza 14 settembre 2022, n. 1143
La pronuncia, affrontando la questione dell'applicabilità della condizione di procedibilità anche alla domanda riconvenzionale, conclude che il tentativo di conciliazione è obbligatorio per la sola riconvenzionale cosiddetta "inedita", in cui il fatto costitutivo della domanda risulti sorto successivamente all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Ancona, Sezione I civile, sentenza 14 settembre 2022, n. 1143
La decisione afferma che se da un lato il giudice può desumere dall'ingiustificata mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione obbligatoria argomenti di prova al fine di fondare il proprio convincimento, tali argomenti non possono essere "tout court" determinanti per la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, a prescindere dall'esito della controversia che potrebbe deporre in senso vittorioso per la parte che ha disatteso la mediazione.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 22 settembre 2022, n. 2946
La sentenza afferma che l'obbligo dell'attore di esperire la procedura di negoziazione assistita a pena di improcedibilità della domanda non trova applicazione ove l'oggetto del giudizio sia costituito dall'accertamento dell'azione di risoluzione di diritto di un contratto e le domande risarcitorie e restitutorie svolte siano dipendenti dall'accoglimento o meno della domanda principale.
A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Mediazione obbligatoria o delegata esperita in corso di giudizio – Istanza di mediazione – Comunicazione al difensore della parte presso il domicilio eletto – Validità ed efficacia – Fattispecie in tema di giudizio di opposizione al procedimento di convalida di sfratto per morosità. (Cpc, articoli 658 e 665; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
La mediazione demandata dal giudice ed obbligatoria è un atto endoprocedimentale rispetto al giudizio in corso. Infatti, l'articolo 8 del Dlgs n. 28 del 2010 espressamente prevede che la "la domanda e la data del primo incontro sono comunicati all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante". Ne consegue che la notifica al difensore presso il domicilio eletto assicura senza ombra di dubbio che la convocazione sia entrata nella sfera di conoscibilità del convenuto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione al procedimento di convalida di sfratto per morosità, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione d'improcedibilità del giudizio per l'omessa comunicazione della mediazione alla parte personalmente, non comparsa nel procedimento poi conclusosi pertanto con esito negativo, eccepita dalla difesa di parte convenuta, la quale aveva al contempo tuttavia dichiarato a verbale in udienza di avere ricevuto la convocazione alla mediazione presso il domicilio eletto).
• Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 21 luglio 2022, n. 12254 – Giudice Sorrentino
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Partecipazione personale o delegata delle parti – Necessità – Violazione – Improcedibilità della domanda – Fattispecie in tema di giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale. (Cc, articolo 1137; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, affinché il procedimento risulti effettivo e non concretizzi un intento dilatorio, è richiesta la partecipazione personale delle parti sin dal primo incontro innanzi il mediatore, ovvero di un loro sostituto munito di idoneo potere rappresentativo. Ne consegue la declaratoria d'improcedibilità della domanda giudiziale ove, assenti le parti istanti, il procuratore non risulti munito di regolare procura speciale a rappresentare i propri assistiti nella procedura (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, il giudice adito, oltre a rilevare la tardività dell'azione proposta ex articolo 1137 cod. civ., ha dichiarato improcedibile la domanda attorea non essendo dal secondo incontro i condomini istanti più presenti nel procedimento né personalmente né a mezzo di procuratore munito di procura idonea speciale).
• Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 2 agosto 2022, n. 12263 – Giudice Zanchetta
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Procedimento promosso ad impulso di parte opponente – Mancata partecipazione ed assenza di tempestiva richiesta di rimessione in termini di parte opposta – Improcedibilità della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto – Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la restituzione di somme mutuate con contratto di finanziamento. (Cpc, articoli 153, 645 e 653; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento del tentativo di mediazione ad istanza di parte opposta, la mancata utile comparizione di quest'ultima innanzi al mediatore e l'assenza di tempestiva richiesta di rimessione in termini per procedere al riguardo, si ripercuotono in termini di improcedibilità della domanda dal medesimo originariamente veicolata nel ricorso monitorio, con la conseguenza che – per effetto di detta declaratoria – va disposta la revoca del decreto ingiuntivo in esame. Tale circostanza, infatti, determina la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, ponendo così una questione pregiudiziale che assume valore assorbente e dirimente, precludendo lo scrutinio delle argomentazioni difensive svolte nel merito della "res controversa", fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'opposta creditrice di riproporre la sua domanda (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la restituzione di somme mutuate con contratto di finanziamento ed in cui il procedimento di mediazione era stato avviato dal soggetto non onerato, ovvero parte opponente, e parte opposta non era comparsa innanzi all'organismo di mediazione né personalmente né a mezzo di un soggetto delegato, il giudice adito, nel dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha tuttavia disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto dei sopravvenuti arresti giurisprudenziali, del pregresso contrasto giurisprudenziale nonché degli stessi dubbi interpretativi che lo avevano accompagnato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596; Cassazione, sezione III civile, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
• Tribunale di S.M. Capua Vetere, Sezione III civile, sentenza 30 agosto 2022, n. 3105 – Giudice Sorgente
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Mancata partecipazione della parte chiamata senza giustificato motivo – Irrogazione sanzione pecuniaria – Mancata accettazione della parte comparsa nel procedimento della proposta di conciliazione formulata dal mediatore – Applicabilità sanzione – Esclusione – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Dlgs n. 28/2010, articoli 8 e 11)
In tema di mediazione obbligatoria, la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 in caso di ingiustificata omessa partecipazione non può essere irrogata qualora la parte abbia comunque partecipato al procedimento pur non accettando la proposta di conciliazione formulata dal mediatore (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, pur rilevando che l'importo della condanna restitutoria accertato all'esito del giudizio non si discostava di molto da quello che aveva formato oggetto della proposta conciliativa, ha comunque ritenuto inapplicabile la pena pecuniaria nei confronti dell'istituto di credito convenuto).
• Tribunale di Siena, Sezione civile, sentenza 13 settembre 2022, n. 743 – Giudice Serrao
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Ambito applicativo – Domanda riconvenzionale – Obbligo di esperire il tentativo di conciliazione – Esclusione – Limiti – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 36, 167 e 183; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, per quanto concerne la categoria delle domande ulteriori rispetto a quella introduttiva del giudizio, che lasciano invariati gli elementi soggettivi del processo che prosegue tra le stesse parti, non sussiste rispetto alle domande nuove, quale la domanda riconvenzionale, estensione dell'obbligo di esperire il tentativo di mediazione, in quanto gli interessi delle parti, restando invariate esse stesse, rimangono a loro volta inalterati e, quindi, se non si è raggiunto un accordo nel tentativo preventivo di mediazione, difficilmente questo potrà essere raggiunto in epoca successiva all'instaurazione del giudizio, producendo così un'ingiustificata dilazione dei tempi processuali. Infatti, quando al tentativo di mediazione segue la proposizione della domanda riconvenzionale da parte del convenuto, le cui pretese non dovesse decidere di sottoporre alla mediazione, egli esprime implicitamente la volontà di rifiuto di un accordo conciliativo, dovendo invero ritenersi obbligatorio il tentativo di conciliazione nella sola ipotesi in cui il fatto costitutivo della domanda riconvenzionale cosiddetta "inedita" sia sorto successivamente all'esperimento del procedimento di mediazione, in quanto suscettibile di una variazione degli interessi in gioco che potrebbe condurre le parti a risolvere stragiudizialmente la controversia (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, la corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione con cui l'appellante aveva censurato la pronuncia gravata per aver la stessa accolto la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento formulata dalla banca convenuta, nonostante la stessa fosse risultata priva della condizione di procedibilità prescritta dall'articolo 5, comma 1-bis del Dlgs n. 28/2010, non solo per la mancata convocazione dell'attore, cliente correntista, per il tentativo obbligatorio di mediazione, ma anche per essersi rifiutata di comparire sulla previa domanda di accertamento negativo del credito per la quale la banca medesima era stata convocata in mediazione).
• Corte di Appello di Ancona, Sezione I civile, sentenza 14 settembre 2022, n. 1143 – Presidente Marcelli – Relatore Damiani
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Partecipazione al procedimento – Parte chiamata – Omessa partecipazione senza giustificato motivo – Valutazione quale argomento di prova ex art. 116 c.p.c. – Sussistenza – Incidenza sul principio di soccombenza nel pagamento delle spese di lite – Esclusione – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 91 e 116; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, se da un lato il giudice può desumere dall'ingiustificata mancata partecipazione di una parte argomenti di prova che, valutati insieme al restante materiale probatorio, possono concorrere a fondare il proprio convincimento, dall'altro tali argomenti non possono di certo essere "tout court" determinanti per la condanna al pagamento delle spese processuali, a prescindere dall'esito della controversia che potrebbe deporre in senso vittorioso per la parte che ha disatteso la mediazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, la corte territoriale ha ritenuto che di tale principio avesse fatto buon governo il giudice di prime cure, il quale, nel rigettare le domande attoree e nel disporre la condanna al pagamento del saldo debitorio di c/c in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta, aveva applicato il principio della soccombenza, disponendo il pagamento delle spese di lite a carico di parte attrice, la quale non può ritenersi "vittoriosa" in merito alla domanda di accertamento dell'indebito solo perché il saldo debitore calcolato dalla banca era stato rideterminato in una minor somma a seguito degli accertamenti peritali, come correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata).
• Corte di Appello di Ancona, Sezione I civile, sentenza 14 settembre 2022, n. 1143 – Presidente Marcelli – Relatore Damiani
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Domanda di pagamento somme a qualsiasi titolo non eccedenti la soglia legale – Domanda di risoluzione contrattuale – Esperimento della procedura a pena di improcedibilità della domanda – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa ad azione di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare di compravendita immobiliare. (Cpc, articoli 1351, 1385, 1453, 1454 e 1470; Dl n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, l'obbligo dell'attore di esperire la procedura a pena di improcedibilità della domanda non trova applicazione ove l'oggetto del giudizio sia costituito dall'accertamento di un'azione di risoluzione di diritto di un contratto concluso tra le parti e le domande risarcitorie e restitutorie svolte siano dipendenti dall'accoglimento o meno della domanda principale (Nel caso di specie, la corte territoriale ha disatteso il motivo di impugnazione con cui parte appellante aveva censurato la mancata declaratoria d'improcedibilità della domanda attorea di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare da parte del giudice di prime cure; quest'ultimo, infatti, osserva il giudice di appello, aveva correttamente ritenuto la materia sottratta alla normativa in esame avendo la risoluzione del contratto come principale effetto quello di far venire meno il vincolo contrattuale, liberando le parti dalle obbligazioni contratte; l'eventuale accertata risoluzione legittimerà poi, in favore della parte in danno della quale si è prodotta, il diritto ad ottenere un risarcimento del danno causato).
• Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 22 settembre 2022, n. 2946 – Presidente Vigorelli – Relatore Ambruosi