Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mediazione delegata e condizione di procedibilità; (ii) mediazione obbligatoria, assegnazione del termine da parte del giudice e condizione di procedibilità; (iii) mediazione obbligatoria e controversie in materia di "contratti bancari"; (iv) mediazione obbligatoria e rappresentanza del difensore nel procedimento; (v) mediazione obbligatoria, finalità deflattiva e sue conseguenze applicative; (vi) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mediazione delegata e condizione di procedibilità; (vii) negoziazione assistita, comunicazione dell'invito in corso di giudizio e condizione di procedibilità.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE DELEGATA – Tribunale di Salerno, sezione I civile, sentenza 19 maggio 2022 n. 1786
La pronuncia, aderendo all'orientamento recepito nella giurisprudenza di legittimità a seguito dell'intervento nomofilattico operato dalle Sezioni Unite, specifica che, anche nel caso di mediazione delegata dal giudice vale il principio secondo il quale, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, conseguendone, in caso di omessa attivazione, la declaratoria di improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Salerno, sezione I civile, sentenza 6 giugno 2022 n. 2016
La decisione presta adesione all'indirizzo giurisprudenziale incline a ritenere di carattere perentorio il termine assegnato dal giudice in caso di controversia soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria, sicché, in caso di sua inosservanza, consegue l'improcedibilità della domanda giudiziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, sentenza 6 giugno 2022 n. 1328
La sentenza, muovendo dall'assunto che la materia dei "contratti bancari" non è puntualmente definita dal legislatore, ai fini dell'assoggettamento della relativa controversia al procedimento di mediazione obbligatoria, specifica e fissa alcuni criteri per elaborarne una nozione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Avellino, sezione II civile, sentenza 14 giugno 2022 n. 1109
La pronuncia riafferma che, in sede di mediazione obbligatoria, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda, affinché la delega al proprio difensore sia valida, è necessario che la stessa sia stata conferita dalla parte mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Roma, sezione VIII civile, sentenza 14 giugno 2022 n. 9425
La decisione afferma che una volta che la mediazione sia già stata tentata nei confronti di una parte e che questa non abbia manifestato alcuna disponibilità transattiva, non presentandosi nemmeno all'incontro, imporre di svolgere una nuova procedura nei confronti della stessa parte determinerebbe un effetto dilatorio, che è in contrasto con la "ratio" deflattiva, e quindi, in ultima analisi, anche acceleratoria, dell'istituto medesimo.

MEDIAZIONE DELEGATA – Tribunale di Velletri, sezione II civile, sentenza 22 giugno 2022 n. 1299
La sentenza specifica che il principio secondo il quale, nei giudizi introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta a pena di improcedibilità della domanda trova applicazione anche nel caso della mediazione delegata dal giudice ex art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Roma, sezione XIII civile, sentenza 27 giugno 2022 n. 10294
In tema di negoziazione assistita, qualora il giudice, in conformità all'art. 3, comma 1, del decreto–legge n. 132/2014, poi convertito nella legge n. 162/2014, abbia assegnato a parte attrice il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito, e quest'ultima abbia comunicato lo stesso non già al difensore costituito della parte convenuta, ma personalmente alla stessa, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione delegata – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Fattispecie relativa ad azione di pagamento somme a titolo di corrispettivo di quota ereditaria relativa a libretto postale nominativo. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Anche in tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, il giudice adito, rilevato che nessuna delle parti aveva instaurato il procedimento di mediazione così come disposto in corso di causa, ha dichiarato improcedibile la domanda avanzata in via monitoria con revoca del decreto ingiuntivo opposto; quanto al regolamento delle spese di lite, avuto riguardo alla circostanza che l'intervento nomofilattico della Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 19596 del 2020 in ordine al soggetto onerato di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria aveva determinato un "…mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti…" il giudice ne ha disposto, a norma dell'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ., l'integrale compensazione tra le parti medesime) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
Tribunale di Salerno, sezione I civile, sentenza 19 maggio 2022 n. 1786 – Giudice Caputo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Concessione da parte del giudice del termine di quindici giorni per il deposito dell'istanza di mediazione – Carattere perentorio – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 152 e 153; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, qualora il giudice abbia assegnato il termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento ex art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, consegue, in caso di inottemperanza ad opera di parte attrice onerata, la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo possibile concedere alle parti un nuovo termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, trattandosi di termine di carattere perentorio e, ad ogni modo, non abilitando nessuna norma il giudice a concedere "ex novo" il termine per esperire la mediazione. Infatti, ben potendo il carattere di perentorietà del termine desumersi anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato, ne consegue che, per il deposito della domanda di mediazione, tale carattere può evincersi dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico. Apparirebbe, invero, del tutto incoerente che il legislatore abbia previsto, da un lato, la sanzione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo tra l'altro che la stessa debba essere attivata entro il termine di quindici giorni, e dall'altro abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine (Nel caso di specie, in cui, a fronte dell'eccezione di improcedibilità della domanda proposta tempestivamente da parte convenuta con il primo atto utile, ovvero con la comparsa di costituzione e risposta il giudice aveva concesso il predetto termine, rilevata la mancata introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria da parte degli attori, il giudice medesimo ha concluso per l'improcedibilità della domanda giudiziale).
Tribunale di Salerno, sezione I civile, sentenza 6 giugno 2022 n. 2016 – Giudice D'Ambrosio

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Materie – "Contratti bancari" – Nozione – Criteri. (Cc, articolo 1834; Dlgs 385/1993, articoli 10 e 106; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, il legislatore, pur assoggettando al procedimento anche le controversie insorte in materia di "contratti bancari", omette di fornirne una definizione, limitandosi tanto il codice civile (artt. 1834 e ss. cod. civ.) quanto il T.U.B. a dettarne la disciplina applicabile. La nozione può essere, tuttavia, ricavata dalla combinazione di indici soggettivi e oggettivi costituendo il contratto bancario espressione tipica dell'oggetto sociale dell'impresa bancaria che si sostanzia, come noto, nella raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nonché ogni altra attività finanziaria oltre che quelle connesse o strumentali che solo la banca può porre in essere in via esclusiva, allorché esercitate su base professionale, stante la riserva di legge (art. 10 TUB) (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione di importi inerenti ad un contratto di finanziamento concluso dall'attore con un intermediario finanziario iscritto nell'Albo generale della Banca d'Italia ex art. 106 del T.U.B., il giudice d'appello, pur disattendendo quanto espresso sul punto dal giudice di prime cure, il quale aveva concluso per l'insussistenza dell'obbligo della mediazione obbligatoria trattandosi di una controversia tra privati, sottratta alla disciplina regolamentare bancaria invero applicabile, ha ritenuto comunque che il vizio motivazionale non potesse tradursi nella regressione del giudizio, atteso che il già lungo tempo trascorso dall'introduzione del giudizio di primo grado e la modesta entità economica dell'oggetto del contendere avevano già di fatto reso evanescente il ricorso alla mediazione obbligatoria – svuotandone il contenuto precettivo – come strumento di soluzione stragiudiziale delle controversie in termini più rapidi e soddisfacenti rispetto alla risposta tipicamente giurisdizionale, stante anche l'auspicio legislativo di deflazionare la giustizia in presenza di un significativo numero di controversie, rispetto alla cui "ratio", diversamente argomentando, la remissione del giudizio di gravame innanzi il mediatore su sarebbe posta in rapporto antitetico).
Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, sentenza 6 giugno 2022 n. 1328 – Giudice Pisapia

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Rappresentanza nel procedimento – Difensore – Potere rappresentativo – Forma – Procura speciale sostanziale – Necessità a pena di improcedibilità della domanda – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda, affinché la delega al proprio difensore sia valida, è necessario che la stessa sia stata conferita dalla parte mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha concluso per la procedibilità della domanda, in quanto la banca opposta aveva partecipato al procedimento di mediazione, tenutosi in videoconferenza, tramite il proprio difensore munito di procura notarile alle liti, nella quale, tra gli altri poteri, era stato conferito allo stesso anche quello sostanziale di "…attivare e partecipare per conto ed in rappresentanza della società ai procedimenti di mediazione promossi ai sensi del d. lgs. del 4.3.2010, n. 28…").
Tribunale di Avellino, sezione II civile, sentenza 14 giugno 2022 n. 1109 – Giudice Rizzi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Finalità – Infruttuoso esperimento del tentativo obbligatorio nei confronti di una parte per omessa partecipazione – Nuovo esperimento del procedimento nei suoi confronti – Necessità – Esclusione – Fondamento. (Dlgs 28/2010, articoli 1 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'istituto, così come tutti gli strumenti di definizione alternativa delle controversie, ha una finalità deflattiva, mirando ad evitare, per quanto possibile, la stessa instaurazione di un giudizio contenzioso, ove sia possibile addivenire ad una soluzione conciliativa; una volta che la mediazione è già stata tentata nei confronti di una parte e che questa non ha manifestato alcuna disponibilità transattiva, non presentandosi nemmeno all'incontro, imporre di svolgere una nuova procedura nei confronti della stessa parte determinerebbe un effetto dilatorio, che è in contrasto con la "ratio" deflattiva, e quindi, in ultima analisi, anche acceleratoria, dell'istituto medesimo (Nel caso di specie, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda attrice sollevata dalla banca convenuta in quanto, essendosi nei confronti di quest'ultima già esperita infruttuosamente per omessa partecipazione la procedura conciliativa "ante causam" unitamente ad altra parte chiamata poi deceduta, non aveva più alcun senso ed alcuno scopo che parte attrice la chiamasse nuovamente in mediazione nel giudizio poi incardinato nei confronti degli eredi del "de cuius", i quali avevano eccepito l'improcedibilità della domanda, tanto più che le domande poi svolte nei confronti di quest'ultimi, per quanto connesse e dipendenti dal medesimo titolo, erano comunque tra loro distinte ed autonome, presentando invero presupposti giuridici diversi).
Tribunale di Roma, sezione VIII civile, sentenza 14 giugno 2022 n. 9425 – Giudice Coderoni

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione delegata – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Fattispecie in controversia insorta in tema di somministrazione di energia elettrica. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Il principio secondo il quale, nei giudizi introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta a pena di improcedibilità della domanda trova applicazione anche nel caso della mediazione delegata dal giudice ex art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in tema di somministrazione di energia elettrica, il giudice adito ha dichiarato l'improcedibilità della domanda azionata in monitorio revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la società opposta alla refusione delle spese di lite in favore di controparte).
Tribunale di Velletri, sezione II civile, sentenza 22 giugno 2022 n. 1299 – Giudice Collu

Procedimento civile – Negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Assegnazione da parte del giudice del termine quindicinale per la comunicazione dell'invito – Invito comunicato da parte attrice non al difensore costituito della parte convenuta ma personalmente alla stessa – Conseguenze – Improcedibilità della domanda. (Cpc, articolo 170; Dl 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, qualora il giudice, in conformità all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014, poi convertito nella legge n. 162/2014, abbia assegnato a parte attrice il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito, e quest'ultima abbia comunicato lo stesso non già al difensore costituito della parte convenuta, ma personalmente alla stessa, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale in ottemperanza al disposto di cui all'art. 170, comma 1, cod. proc. civ, a mente del quale "…Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti…" (Nel caso di specie, il giudice adito, pur dichiarando l'improcedibilità della domanda attorea, ha compensato le spese di lite tra le parti in quanto nella circostanza: parte attrice, pur errando in ordine al destinatario, aveva comunque provveduto all'invito; l'ordine di invito era rivolto, in conformità al citato art. 3 a tutte le parti, sebbene la sanzione di improcedibilità potesse riverberare i suoi effetti, di fatto, solo sulla parte attrice, dato che il giudizio dalla stessa instaurato non poteva proseguire; nella comparsa di parte convenuta era indicato, oltre a quello corretto, anche, sia pure solo nell'intestazione, un indirizzo PEC del difensore errato).
Tribunale di Roma, sezione XIII civile, sentenza 27 giugno 2022 n. 10294 – Giudice Franco

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