ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) negoziazione assistita, casi di esclusione e controversie con parti costituite in giudizio personalmente; (ii) pubblica amministrazione, controversie con privati e arbitrato irrituale; (iii) mediazione obbligatoria e omesso rilievo d'improcedibilità della domanda; (iv) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e oscillazioni giurisprudenziali; (v) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e primo incontro; (vi) mediazione obbligatoria, primo incontro e avveramento condizione di procedibilità; mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e declaratoria di cessazione della materia del contendere.
A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 10 ottobre 2021 n. 16224
La pronuncia, resa in tema di negoziazione assistita, afferma che, qualora la controversia, di valore non eccedente i millecento euro, rientri tra quelle in cui le parti, ai sensi dell'articolo 82 del Cpc possono stare in giudizio personalmente, non sussiste, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto–legge 12 settembre 2014 n. 132, l'obbligo di esperire la procedura conciliativa quale condizione di procedibilità della domanda, a nulla rilevando che la parte abbia scelto di nominare un difensore.
ARBITRATO IRRITUALE – Tribunale di Velletri, Sezione II civile, sentenza 21 ottobre 2021 n. 1900
La sentenza, uniformandosi all'indirizzo espresso dal giudice di legittimità, riafferma che alla pubblica amministrazione, anche quando la stessa opera su un piano paritetico a quello dei privati, è preclusa la possibilità di avvalersi, nelle controversie con quest'ultimi, dell'arbitrato c.d. irrituale o libero.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Foggia, Sezione civile, sentenza 4 novembre 2021 n. 2570
La pronuncia rimarca che un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme istitutive della c.d. "giurisdizione condizionata", impone di ritenere che, ove la questione della procedibilità della domanda giudiziaria sia stata disattesa dal giudice in sede di prima udienza pur a fronte della tempestiva eccezione formulata dalla parte convenuta, l'azione giudiziaria, in ossequio al principio di rango costituzionale di speditezza processuale, prosegue secondo gli ordinari canoni.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Siena, Sezione civile, sentenza 5 novembre 2021 n. 818
La decisione precisa che ove nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito dell'apposito invito formulato dal giudice, parte opponente, aderendo all'orientamento giurisprudenziale poi superato dall'intervento risolutore delle Sezioni Unite della Suprema Corte, abbia introdotto il procedimento di mediazione, quest'ultimo deve ritenersi ritualmente esperito.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Siena, Sezione civile, sentenza 5 novembre 2021 n. 818
La pronuncia, resa in tema di mediazione obbligatoria, specifica che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l'onere di dar corso al procedimento, da ritenersi adempiuto con l'avvio dello stesso mediazione e la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, riguarda la parte che intenda agire in giudizio o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata pertanto rimessa davanti al mediatore dal giudice.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Pavia, Sezione II civile, sentenza 9 novembre 2021 n. 1406
Aderendo a un principio espresso nella giurisprudenza di legittimità, la sentenza, resa in controversia soggetta a mediazione obbligatoria, riafferma che, per ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda, è sufficiente che parte istante/attrice, comparsa al primo incontro unitamente a parte chiamata/convenuta, entrambe assistite dai rispettivi difensori, dichiari al mediatore designato la propria volontà di non entrare in mediazione, con la presa d'atto di controparte.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Lecce, Sezione civile, sentenza 11 novembre 2021 n. 384
La sentenza afferma che la declaratoria di cessazione della materia del contendere travolge ogni questione controversa, anche di carattere preliminare, ivi compresa quella relativa all'improcedibilità della domanda attorea per la mancata proposizione dell'istanza di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1–bis, del Dlgs n. 28 del 2010.
A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Casi di esclusione – Cause con parti che possono stare in giudizio personalmente – Nomina della parte di un difensore – Irrilevanza. (Cpc, articolo 82; Dl 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, qualora la controversia, di valore non eccedente i millecento euro, rientri tra quelle in cui le parti, ai sensi dell'articolo 82 del Cpc, possono stare in giudizio personalmente, non sussiste, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, l'obbligo di esperire la procedura quale condizione di procedibilità, a nulla rilevando che la parte abbia scelto di nominare un difensore (Nel caso di specie, il giudice d'appello ha ritenuto meritevole di accoglimento il primo motivo del gravame con cui l'appellante aveva censurato la decisione gravata nella parte in cui era stata ritenuta inammissibile l'azione proposta dal medesimo in prime cure per il mancato esperimento della negoziazione assistita, trattandosi di causa in cui la parte avrebbe potuto stare in giudizio personalmente).
Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 10 ottobre 2021 n. 16224 – Giudice Martucci
Procedimento civile – Arbitrato – Irrituale – Pubblica amministrazione – Risoluzione controversie – Contratti tra P.A. e privati – Possibilità di avvalersi dello strumento del c.d. arbitrato irrituale – Esclusione – Fondamento. (Legge, n. 865/1971, articolo 35; Cpc, articolo 808-ter)
La Pubblica amministrazione non può avvalersi, per la risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati, dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero poiché, in tal modo, il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) che, oltre ad essere individuati in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, pertanto, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta, sarebbero pure destinati ad operare secondo modalità parimenti non predefinite e non corredate dalle dette garanzie (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di rate scadute del prezzo di una cessione del diritto di superficie pattuito mediante Convenzione stipulata ex articolo 35 della legge n. 865/1971, il giudice adito ha disatteso l'eccezione d'improponibilità della domanda sollevata dalla società opponente fondata sulla presenza di una clausola compromissoria per arbitrato c.d. irrituale Convenzione predetta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 aprile 2020, n. 7759; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 novembre 2018, n. 28533; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 16 aprile 2009, n. 8987).
Tribunale di Velletri, Sezione II civile, sentenza 21 ottobre 2021 n. 1900 – Giudice Aratari
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Prima udienza di comparizione – Eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta – Omessa concessione del termine per instaurare il procedimento da parte del giudice – Prosecuzione azione giudiziaria – Sussistenza – Fondamento. (Costituzione, articoli 24 e 111; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme istitutive della c.d. "giurisdizione condizionata" (quali quelle che prevedono lo svolgimento, in via precontenziosa, di un tentativo obbligatorio di conciliazione) impone di considerare tali oneri preprocessuali in termini tali da non costituire un aggravio eccessivamente oneroso per la parte che intenda far valere il suo diritto in giudizio (pena la violazione del precetto enunciato dall'articolo 24, comma 1, della Costituzione), così che se la questione sulla procedibilità della domanda giudiziaria (che rimane sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi nella prima udienza) non sia stata rilevata dal giudice entro detto termine (ancorché segnalata), l'azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza processuale di cui agli articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione (Nel caso di specie, il giudice adito, pur dando atto che il giudizio incardinato non rientrava nel perimetro applicativo tracciato dall'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs 28/2010 – trattandosi di azione volta allo scioglimento di un preliminare di vendita immobiliare in conseguenza del recesso esercitato da parte attrice con ritenzione della caparra confirmatoria e restituzione dell'immobile oggetto di contrattazione – ha ritenuto, in ogni caso, infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta per mancato esperimento del procedimento di mediazione: infatti, osserva la decisione in epigrafe, una volta che la parte convenuta abbia tempestivamente sollevato l'eccezione alla prima udienza, ove il giudice, come nella circostanza, non abbia provveduto nell'ambito della stessa udienza a concedere termine per instaurare il procedimento di ADR, dando invece impulso al processo, quest'ultimo prosegue secondo gli ordinari canoni).
Tribunale di Foggia, Sezione civile, sentenza 4 novembre 2021 n. 2570 – Giudice Calò
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Parte gravata dell'onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Esperimento del procedimento conciliativo ad impulso di parte opponente – Condizione di procedibilità della domanda – Avveramento. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, qualora, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito dell'apposito invito formulato dal giudice, sia parte opponente, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale all'epoca prevalente, ad esperire il procedimento di mediazione, quest'ultimo deve ritenersi ritualmente esperito, a nulla rilevando che, secondo la più recente giurisprudenza affermatasi successivamente allo svolgimento del predetto tentativo con il definitivo intervento risolutore del conflitto operato delle Sezioni Unite della Suprema Corte l'incombente processuale sia stato allocato in capo all'opposto: ciò che conta, infatti, è che il tentativo obbligatorio di mediazione sia stato svolto, a prescindere dal fatto che lo stesso sia stato introdotto da una o dall'altra parte del processo. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di Siena, Sezione civile, sentenza 5 novembre 2021 n. 818 – Giudice Moggi
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Primo incontro – Onere di avvio del procedimento e di comparizione innanzi al mediatore – Osservanza a pena di improcedibilità della domanda – Parte gravata. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, se è vero che la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre, è anche vero che, in realtà, l'onere di dar corso alla mediazione obbligatoria, da ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, riguarda la parte che intenda agire in giudizio o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice, laddove, invece, il mediatore non andrà in ogni caso avanti, dando atto dell'esito negativo della mediazione, se il potenziale convenuto non compare, o se compare e dichiara di non essere interessato alla mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento di canoni insoluti e spese ed interessi moratori relativi ad un contratto di "sale and lease back", il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda azionata dalla banca opposta e sollevata dagli opponenti sul presupposto che la banca medesima non aveva partecipato neanche al primo incontro dinanzi al mediatore: nella circostanza, infatti, la mancata partecipazione di quest'ultima al tentativo obbligatorio di mediazione non poteva determinare l'improcedibilità della domanda in quanto per "attore", nel momento di assolvimento dell'incombente antecedente all'intervento risolutore del conflitto giurisprudenziale operato delle Sezioni Unite della Suprema Corte, doveva intendersi ancora parte opponente e non già parte opposta). Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473; Cassazione, sezione civile III, dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di Siena, Sezione civile, sentenza 5 novembre 2021 n. 818 – Giudice Moggi
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Primo incontro – Dichiarazione di parte attrice resa al mediatore designato di non voler entrare in mediazione con presa d'atto di controparte – Avveramento condizione di procedibilità della domanda – Sussistenza. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, al fine di ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda, è sufficiente che parte attrice, comparsa al primo incontro unitamente a parte convenuta, entrambe con l'assistenza dei rispettivi difensori, dichiari al mediatore designato la propria volontà di non entrare in mediazione, con la presa d'atto di controparte (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, il giudice lombardo, affrontando in via officiosa la questione relativa agli effetti del rifiuto di parte attrice di entrare in mediazione, ha ritenuto realizzata la condizione di procedibilità prevista ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Pavia, Sezione II civile, sentenza 9 novembre 2021 n. 1406 – Giudice Fenucci
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Pronuncia di cessazione della materia del contendere – Conseguenze – Caducazione questioni controverse anche di carattere preliminare – Improcedibilità della domanda per mancata proposizione dell'istanza di mediazione obbligatoria – Ricomprensione. (Cpc, articoli 100, 112 e 306; Dlgs 28/2010, articolo 5)
La declaratoria di cessazione della materia del contendere determina il venir meno di ogni questione controversa, anche di carattere preliminare, ivi compresa quella relativa all'improcedibilità della domanda attorea per la mancata proposizione dell'istanza di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, avente ad oggetto il gravame interposto avverso un'ordinanza che, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, aveva condannato secondo soccombenza virtuale un Condominio a rimborsare le spese di lite in favore del ricorrente compensando le spese di lite tra le altre parti, la corte territoriale ha disatteso il motivo con cui l'appellante Condominio aveva lamentato l'omessa pronuncia e la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorso il tribunale per non aver deciso l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dal Condominio medesimo per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria trattandosi, nella fattispecie, di azione in materia di diritti reali: infatti, il venir meno dell'interesse alla decisione della causa, osservano i giudici di appello, investe anche la decisione di ogni questione preliminare, qual è anche quella della improcedibilità della domanda giudiziale, potendo al più tale questione essere valutata al fine della soccombenza virtuale, per regolare le spese di lite, come ogni altra domanda ed eccezione).
Corte di Appello di Lecce, Sezione civile, sentenza 11 novembre 2021 n. 384 – Presidente Genoviva – Consigliere relatore Campanale