Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

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di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (ii) mediazione obbligatoria, perimetro applicativo e pretesa creditoria derivante rapporti di mutuo chirografario assistiti da garanzia fideiussoria; (iii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e avveramento condizione di procedibilità; (iv) mediazione obbligatoria, indisponibilità a procedere e condizione di procedibilità; (v) mediazione obbligatoria, opposizione a convalida di sfratto per morosità e parte onerata; (vi) negoziazione assistita, mancata adesione all'invito e responsabilità processuale aggravata; (vii) mediazione obbligatoria, rappresentanza del difensore e delega ad altro collega.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 22 luglio 2021, n. 2383
La pronuncia, riformando la decisione resa dal giudice di prime cure, dà continuità al principio, enunciato dalle Sezioni Unite a composizione di un contrasto giurisprudenziale, secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di attivare il procedimento di mediazione è posto a carico del creditore opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Bari, Sezione IV civile, sentenza 9 agosto 2021, n. 3031
La decisione, resa nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, afferma che, ove la pretesa creditoria origini da rapporti di mutuo chirografario, la relativa controversia, quale controversia in materia bancaria, resta soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria, a nulla rilevando, ai fini di una sua esclusione, che il relativo giudizio, in conseguenza dell'intervenuto fallimento dell'obbligato principale, prosegua nei confronti dei soli fideiussori.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Bari, Sezione IV civile, sentenza 9 agosto 2021, n. 3031
La pronuncia afferma che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove sia stata parte opponente e non già parte opposta, sul quale grava il relativo onere, ad esperire il tentativo obbligatorio di media-conciliazione, la condizione di procedibilità potrà ritenersi ugualmente avverata, ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, se il procedimento deflattivo si conclude con esito negativo con la redazione di un verbale di mancata conciliazione sia pure per assenza di parte opposta.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Firenze, Sezione II civile, sentenza 11 agosto 2021, n. 1549
La sentenza ribadisce che, in sede di mediazione obbligatoria, l'intenzione espressa dalla parte istante di non voler proseguire nel procedimento dalla stessa ritualmente avviato è tale da soddisfare il requisito di procedibilità della domanda giudiziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 15 settembre 2021, n. 14577
Nel quadro di un giudizio di opposizione a convalida di sfratto per morosità, la pronuncia ribadisce che, a pena di improcedibilità delle domande, spetta al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Torino, Sezione III civile, sentenza 21 settembre 2021, n. 4302
La decisione rimarca, in tema di negoziazione assistita, che la mancata adesione all'invito formulato da controparte a stipulare la convenzione espone la parte destinataria rimasta inerte ad una statuizione di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Latina, Sezione II civile, sentenza 24 settembre 2021, n. 1715
La sentenza afferma che nel procedimento di mediazione non sussiste alcun divieto per il difensore delegato dalla parte di farsi a sua volta sostituire da altro collega, atteso che tale facoltà è ammessa persino nel processo, laddove la mediazione è ancora una fase extra–processuale, e in alcun modo tale divieto è previsto dall'articolo 8 del Dlgs n. 28 del 2010.

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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di promuovere la procedura conciliativa – Grava su parte opposta – Inosservanza – Conseguenze e fondamento – Principio espresso in controversia insorta in materia assicurativa. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in materia assicurativa, il giudice d'appello, in riforma della decisione gravata che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione per aver parte opponente, spirato il termine per l'avvio del procedimento, omesso di proporre istanza di proroga o di rimessione in termini, ha accolto l'impugnazione proposta dall'appellante/opponente compagnia assicuratrice, e dichiarato improcedibile la domanda di condanna azionata in via monitoria dell'opposto, revocando il decreto ingiuntivo e condannando quest'ultimo a restituire all'appellante la somma riscossa in esecuzione del decreto ingiuntivo; in particolare, il giudice del gravame ha disatteso la richiesta formulata da parte appellata di disporre, a tutela del suo affidamento incolpevole, l'esperimento del tentativo deflattivo in ragione dell'asserito improvviso ribaltamento di un orientamento giurisprudenziale consolidato (cd. "overruling") da parte dell'intervento risolutore del contrasto da parte delle Sezioni Unite del Supremo Collegio: infatti, osserva la decisione in esame, posto che l'onere di attivare il procedimento di mediazione era stato comunque disposto dal primo giudice a carico di entrambe le parti, l'appellato/opposto, lungi dal far affidamento su un orientamento per nulla stabile e consolidato nel tempo ed anzi in una situazione di pieno contrasto giurisprudenziale, addirittura all'interno dello stesso foro adito, avrebbe ben potuto e dovuto attivarsi a propria volta, tanto più in considerazione della perentorietà del termine assegnato; a fronte di una situazione di obiettiva incertezza sull'interpretazione della norma e di un'ordinanza indirizzata ad entrambe le parti, non è sostenibile, conclude la corte meneghina, qualificare l'inerzia dell'opposto quale ipotesi di affidamento incolpevole e non già invece come semplicemente frutto di un suo errore d'interpretazione; quanto, infine, al regime delle spese processuali, il giudice, dando comunque atto dell'esistenza del descritto contrasto giurisprudenziale e pertanto dell'incertezza della questione interpretativa che le Sezioni Unite sono intervenute a sanare, ne ha disposto la compensazione integrale per il doppio grado di giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 22 luglio 2021, n. 2383 – Presidente Marchetti – Consigliere rel. Mammone

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Natura della controversia – Qualificazione – Criteri – Fattispecie relativa a rapporti di mutuo chirografario assistiti da garanzia fideiussoria. (Cc, articoli 1936, 1945 e 1813; Cpc, articoli 633, e 645; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la natura della controversia, ai fini della qualificazione della stessa nell'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, deve necessariamente essere valutata in considerazione dei "petita" e della "causa petendi" oggetto della pretesa azionata in via monitoria da parte dell'opposto. Ne consegue che, ove la pretesa creditoria origini da rapporti di mutuo chirografario, la relativa controversia, quale controversia in materia bancaria, è sussumibile nel novero della cosiddetta giurisdizione condizionata, a nulla rilevando, ai fini di una sua esclusione dall'assoggettamento alla procedura di mediazione obbligatoria, che il giudizio di opposizione, in conseguenza dell'intervenuto fallimento dell'obbligato principale, prosegua nei confronti dei soli fideiussori, stante la possibilità per quest'ultimi di sollevare le medesime eccezioni sollevabili dal debitore garantito relativamente al rapporto principale. Infatti, le eccezioni sollevate dagli opponenti fideiussori attengono comunque ai rapporti di mutuo intrattenuti fra le parti e non già solo ed unicamente ai rapporti di garanzia, sicché la controversia non può ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione del citato Dlgs n. 28 del 2010.
Tribunale di Bari, Sezione IV civile, sentenza 9 agosto 2021, n. 3031 – Giudice Magaletti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Avvio del procedimento ad impulso di parte opponente – Mancata conciliazione per assenza di parte opposta – Condizione di procedibilità della domanda – Avveramento – Sussistenza. (D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove sia stata parte opponente e non già parte opposta, sul quale grava il relativo onere, ad esperire il tentativo obbligatorio di media-conciliazione, la condizione di procedibilità potrà ritenersi ugualmente avverata, ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, se il procedimento deflattivo si conclude con esito negativo con la redazione di un verbale di mancata conciliazione sia pure per assenza di parte opposta. In tale ipotesi, infatti, indipendentemente dal soggetto onerato alla proposizione della mediazione, occorre considerare la finalità ultima della disciplina deflattiva che è quella di raggiungere la conciliazione stragiudiziale fra le parti senza pervenire all'ordinario giudizio di cognizione.
Tribunale di Bari, Sezione IV civile, sentenza 9 agosto 2021, n. 3031 – Giudice Magaletti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parte istante – Dichiarazione resa al mediatore di non voler proseguire nel procedimento – Condizione di procedibilità della domanda – Avveramento – Sussistenza. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l'intenzione espressa dalla parte istante innanzi al mediatore di non voler proseguire nel procedimento dalla stessa ritualmente avviato è idonea a soddisfare il requisito di procedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice d'appello ha ritenuto infondato il motivo di gravame con cui l'appellante/opponente aveva censurato la mancata declaratoria di improcedibilità da parte del giudice di prime cure per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria da parte dell'appellato/opposto; nella circostanza, la corte territoriale, rilevato che in sede di procedimento il mediatore si era limitato a verbalizzare "… che la parte invitata alla mediazione intende entrare in mediazione formulando proposte transattive, mentre la parte attivante non intende ugualmente proseguire la presente procedura…" ne ha evinto che, non potendosi conoscere il contenuto di tali proposte conciliative, non fosse di conseguenza neppure possibile esprimere un giudizio di merito in ordine al rifiuto opposto da parte istante). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 327 marzo 2019, n. 8473).
Corte di Appello di Firenze, Sezione II civile, sentenza 11 agosto 2021, n. 1549 – Presidente rel. Monti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie in materia locatizia – Procedimento di sfratto per morosità – Mutamento del rito conseguente all'opposizione proposta dal conduttore – Onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria – Parte gravata – Locatore/intimante – Spettanza – Inosservanza – Improcedibilità del giudizio. (Cpc, articoli 658 e 667; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
Nel procedimento di sfratto per morosità, ove il giudice, disposto il mutamento del rito conseguente all'opposizione presentata dal conduttore, abbia invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, compete al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto (Nel caso di specie, il giudice adito, rilevato che l'attore-intimante, sul quale a suo giudizio gravava il relativo incombente, non aveva dedotto, né documentato, di avere proposto istanza di media-conciliazione, ha concluso per la declaratoria di improcedibilità della domanda condannando al contempo l'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite).
Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 15 settembre 2021, n. 14577 – Giudice Caiffa

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita – Mancata adesione – Condanna per responsabilità processuale aggravata – Sussistenza. (Cpc, articolo 96; Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 4)
In tema di negoziazione assistita, giusta anche il disposto di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, poi convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, la mancata adesione all'invito formulato da controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, integrando una condotta di totale noncuranza rispetto ad uno strumento appositamente creato al fine di favorire la soluzione transattiva stragiudiziale delle controversie, espone la parte inerte ad una statuizione di condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della risoluzione di diritto di un contratto di fornitura e montaggio di pareti vetrate, rimasto parzialmente inadempiuto, il giudice adito, oltre alla domanda principale diretta ad ottenere la restituzione di parte delle somme già versate, ha accolto anche quella con la quale parte attrice aveva chiesto la condanna della convenuta, dichiarata contumace, a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e determinata dal giudice adito nella misura del cinquanta per cento dei compensi di lite oggetto di liquidazione).
Tribunale di Torino, Sezione III civile, sentenza 21 settembre 2021, n. 4302 – Giudice Zappasodi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Partecipazione personale – Rappresentanza – Sostituzione tramite difensore munito di procura speciale – Delega di quest'ultimo ad altro collega – Ammissibilità. (Legge, n. 247/2012, articolo 14; Dlgs n. 28/2010, articolo 8)
Nel procedimento di mediazione non sussiste alcun divieto per il difensore delegato dalla parte di farsi a sua volta sostituire da altro collega, atteso che tale facoltà è ammessa persino nel processo, laddove la mediazione è ancora una fase extra-processuale, e in alcun modo tale divieto è previsto dall'articolo 8 del Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito, pur dando atto dell'assorbente il rilievo della non obbligatorietà del tentativo di mediazione con riferimento alla controversia in esame, non rientrando la lite tra quelle sottoposte a mediazione obbligatoria, ha comunque disatteso l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opposta per essere stato il procedimento di mediazione condotto da un difensore diverso rispetto a quello al quale parte opponente aveva rilasciato procura speciale).
Tribunale di Latina, Sezione II civile, sentenza 24 settembre 2021, n. 1715 – Giudice Nocella

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