ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, mancata partecipazione senza giustificato motivo e sanzione processuale; (ii) mediazione obbligatoria, parte onerata e avveramento condizione di procedibilità; (iii) lodo arbitrale irrituale e regime impugnatorio; (iv) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e domande riconvenzionali e trasversali; (v) mediazione obbligatoria, istanza di mediazione e finalità del procedimento; (vi) impugnazione delibere condominiali, istanza di mediazione ed effetto impeditivo del termine di decadenza; (vii) negoziazione assistita, condizione di procedibilità e domande proposte nei riguardi di terzi chiamati in causa.
A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Modena, sezione II civile, sentenza 21 marzo 2022 n. 323
Nell'ambito di un giudizio promosso per il rilascio di un immobile concesso in comodato, la pronuncia rimarca che la mancata partecipazione senza giustificato motivo della parte chiamata al procedimento deve essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., così come richiamato dall'art. 8 del D.lgs. 28/2010, tenuto conto di tutti gli altri elementi di prova.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Ragusa, sezione civile, sentenza 23 marzo 2022 n. 374
La sentenza afferma che, in tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità in tanto può considerarsi avverata, in quanto la parte onerata, oltre a presentare la domanda di mediazione, si presenti altresì al primo incontro innanzi al mediatore, anche a prescindere dal comportamento di controparte.
ARBITRATO IRRITUALE – Corte di Appello di Palermo, sezione III civile, sentenza 30 marzo 2022 n. 542
La decisione, uniformandosi ad una pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadisce che la notifica dell'impugnazione di un lodo arbitrale irrituale – in quanto atto idoneo a dimostrare la conoscenza legale dell'atto – comporta la decorrenza del termine breve per la proposizione di una successiva impugnazione, trovando applicazione gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, in difetto di una disciplina specifica, anche in relazione al regime di impugnazione del lodo arbitrale irrituale, attesa la sua finalità di risolvere una controversia, comune alle determinazioni giurisdizionali.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Pavia, sezione civile, sentenza 5 aprile 2022 n. 479
La sentenza afferma che, in tema di mediazione obbligatoria, il tentativo non può ritenersi esteso anche alle domande riconvenzionali ed alle c.d. domande trasversali (proposte, ovvero, verso altro convenuto o verso terzi chiamati in causa) in ragione di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, in quanto le stesse rappresentano deroghe al diritto costituzionale di agire in giudizio (art. 24 Cost.) per tutelare le proprie posizioni giuridiche.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Rimini, sezione civile, sentenza 7 aprile 2022 n. 317
In sede di giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, la pronuncia offre al giudice l'occasione di ribadire in sede di vaglio di un'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, che la finalità del procedimento di mediazione obbligatoria non è quello di frapporre ostacoli all'accesso alla giustizia, connessi a rigidi formalismi, bensì quello di mettere effettivamente le parti in condizione di conciliare la vertenza.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Cosenza, sezione I civile, sentenza 21 aprile 2022 n. 785
La decisione, resa in grado di appello nell'ambito di un giudizio di impugnazione di deliberati assembleari condominiali ex art. 1137 c.c., ribadisce che l'effetto impeditivo della decadenza dal relativo termine impugnatorio si verifica non già in conseguenza della mera presentazione dell'istanza di mediazione presso l'organismo adito, ma solo nel momento in cui la stessa è comunicata alle altre parti.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Roma, sezione XIII civile, sentenza 21 aprile 2022 n. 5980
La sentenza afferma che, in tema negoziazione assistita obbligatoria, la procedura non può ritenersi estesa anche alle domande proposte in giudizio nei riguardi di terzi chiamati in causa in quanto la "ratio legis" sottesa al dettato normativo che regola l'istituto conciliativo deve intendersi ragionevolmente limitata all'iniziativa processuale che dà vita ad un processo senza potersi estendere ai fenomeni di ampliamento dell'ambito oggettivo di un giudizio già avviato.
A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Partecipazione al procedimento – Parte chiamata – Omessa partecipazione senza giustificato motivo – Valutazione quale argomento di prova ex art. 116 c.p.c. – Sussistenza – Fattispecie in tema di contratto di comodato. (Cc, articoli 1803 e 1810; Cpc, articolo 116; Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la mancata partecipazione senza giustificato motivo della parte chiamata al procedimento deve essere valutata dal giudice nel successivo giudizio promosso da parte istante ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., così come richiamato dall'art. 8 del D.lgs. 28/2010, tenuto conto di tutti gli altri elementi di prova (Nel caso di specie, il giudice adito ha accolto la domanda di rilascio del bene immobile concesso in comodato condannando al contempo i resistenti, contumaci, al risarcimento del danno, in quanto quest'ultimi, assumendo una condotta completamente inerte, avevano omesso di riscontrare ogni richiesta formulata da parte attrice, non ritirando le relative raccomandate con le quali gli si intimava il rilascio e, da ultimo, non presentandosi al procedimento di mediazione promosso da quest'ultima prima del giudizio, disinteressandosi del tutto delle richieste attoree).
Tribunale di Modena, sezione II civile, sentenza 21 marzo 2022 n. 323 – Giudice Ticchi
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Parte onerata – Avveramento – Presentazione istanza e partecipazione al procedimento – Necessità – Fattispecie in tema di contratto di locazione. (Cpc, articolo 657; Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010, in tanto può considerarsi avverata, in quanto l'attore (parte onerata), oltre a presentare la domanda all'organismo a ciò deputato, si presenti altresì al primo incontro innanzi al mediatore, anche a prescindere dal comportamento dell'altra parte; in buona sostanza, si ritiene che la parte attrice, interessata alla coltivazione del giudizio, assolva all'onere della mediazione su di lei gravante solo nel caso in cui procuri in modo effettivo l'incontro di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di sfratto per finita locazione, il giudice adito ha dichiarato improcedibile la domanda di cessazione degli effetti del contratto concluso "inter partes" per scadenza del relativo termine di durata, in quanto l'attore (intimante), non solo non aveva presentato la domanda di mediazione, ma non si era neppure presentato al primo ed unico incontro del procedimento di mediazione promosso ad impulso dell'intimato, poi conclusosi con un verbale di esito negativo, attestante la sola comparizione di quest'ultimo).
Tribunale di Ragusa, sezione civile, sentenza 23 marzo 2022 n. 374 – Giudice Levanti
Procedimento civile – Arbitrato – Irrituale – Impugnazione – Notifica di una seconda impugnazione del lodo arbitrale irrituale – Osservanza del termine breve decorrente dalla prima impugnazione – Necessità – Fondamento. (Cpc, articoli 325, 326, 358 e 808-ter)
La notifica dell'impugnazione di un lodo arbitrale irrituale – in quanto atto idoneo a dimostrare la conoscenza legale dell'atto – comporta la decorrenza del termine breve per la proposizione di una successiva impugnazione, trovando applicazione gli istituti e le regole del processo ordinario di cognizione in appello, in difetto di una disciplina specifica, anche in relazione al regime di impugnazione del lodo arbitrale irrituale, attesa la sua finalità di risolvere una controversia, comune alle determinazioni giurisdizionali.
Corte di Appello di Palermo, sezione III civile, sentenza 30 marzo 2022 n. 542 – Presidente Porracciolo – Estensore Petitto
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Ambito applicativo – Domande riconvenzionali e trasversali – Estensione – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie in tema di contratto di locazione. (Costituzione, articolo 24; Cpc, articoli 36, 106, 167 e 183; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, il tentativo conciliativo non si estende alle domande riconvenzionali ed alle c.d. domande trasversali (verso altro convenuto o verso terzi chiamati in causa) in ragione di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, in quanto le stesse rappresentano deroghe al diritto costituzionale di agire in giudizio (art. 24 Cost.) per tutelare le proprie posizioni giuridiche. In particolare, con riferimento alla chiamata del terzo in garanzia, vale, a sostegno della tesi della non estensione dell'obbligo di mediazione, anche un condivisibile argomento di natura pratica: infatti, se la domanda di un convenuto verso il terzo presuppone la soccombenza del primo nei confronti dell'attore, l'invito alla mediazione, successivo all'esito negativo della mediazione sulla domanda principale e precedente alla statuizione giudiziale definitiva sulla domanda attorea, rischierebbe d'essere del tutto inutile, dal momento che la domanda del convenuto verso il terzo dipende dall'esito della domanda promossa dall'attore. La mediazione, quindi, in tal caso, avrebbe minime possibilità di evitare la controversia e, oltre ad allungare i tempi di definizione del processo, non perseguirebbe l'intento deflattivo cui è improntata (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, il giudice adito ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società terza chiamata per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione attenendo nella circostanza la domanda di manleva proposta dalla parte convenuta propriamente alla materia della responsabilità professionale, non rientrante pertanto tra quelle soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 e per la cui procedibilità non è richiesto l'assolvimento di alcuna condizione).
Tribunale di Pavia, sezione civile, sentenza 5 aprile 2022 n. 479 – Giudice Frangipani
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Istanza di mediazione – Contenuto – Accertamento – Finalità della mediazione – Rilevanza – Fattispecie in tema di giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale. (Cc, articolo 1137; Dlgs 28/2010, articoli 3, 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, scopo del procedimento non è quello di frapporre ostacoli all'accesso alla giustizia, connessi a rigidi formalismi, bensì quello di mettere effettivamente le parti in condizione di conciliare la vertenza (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, il giudice adito ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale sollevata dal Condominio convenuto in ragione dell'invalidità del procedimento di mediazione che l'aveva preceduta, per genericità dell'istanza introduttiva avanzata dall'attore, ritenuto responsabile di non aver specificato quale delibera intendeva impugnare, essendo, al contrario, emerso pacificamente dal verbale prodotto in atti che quest'ultimo aveva avviato il procedimento di mediazione attraverso un'istanza che indicava come oggetto proprio l'impugnazione della delibera in esame e che addirittura il Condominio vi aveva partecipato, in persona del suo amministratore, senza in quella sede eccepire nulla in proposito).
Tribunale di Rimini, sezione civile, sentenza 7 aprile 2022 n. 317 – Giudice Dai Checchi
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condominio – Assemblea – Deliberazioni invalide – Impugnazione – Termine di decadenza – Istanza di mediazione – Effetto impeditivo – Sussistenza – Momento rilevante – Deposito dell'istanza – Sufficienza – Esclusione – Comunicazione della presentazione dell'istanza – Necessità. (Cc, articolo 1137; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Nel giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari condominiali, il semplice deposito della domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione non è atto idoneo ad impedire il verificarsi della decadenza prevista dall'art. 1137 cod. civ. in quanto è soltanto dal momento della relativa comunicazione della domanda all'altra o alle altre parti, che si verifica l'effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza medesima (Nel caso di specie, il giudice d'appello, ritenuta fondata l'eccezione di decadenza formulata dal Condominio già in prime cure, ha accolto il gravame proposto dal medesimo, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarato di conseguenza inammissibile per intervenuta decadenza l'impugnazione proposta dai condomini appellati della delibera assembleare condominiale oggetto di giudizio).
Tribunale di Cosenza, sezione I civile, sentenza 21 aprile 2022 n. 785 – Giudice Marletta
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Ambito applicativo – Domande proposte nei riguardi di terzi chiamati in causa – Estensione – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni per responsabilità da cosa in custodia. (Costituzione, articoli 24 e 111; Cc, articoli 2043, 2051 e 2931; Cpc, articolo 106; Dl 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita obbligatoria, la procedura non può ritenersi estesa alle domande nei riguardi di terzi chiamati in causa. Premesso, infatti, che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo, non può prescindersi dalla rigorosa interpretazione del dato testuale, che prevede che l'improcedibilità sia sollevata dal convenuto, qualificazione che il codice di rito annette non al destinatario di una qualunque domanda giudiziale, bensì a colui che riceve la "vocatio in jus" da parte dell'attore. Inoltre, l'evenienza di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di negoziazione, così come per la mediazione, comportando un inevitabile, sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, è, all'evidenza, difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l' esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo, imponendosi, al riguardo, un'interpretazione costituzionalmente orientata del precetto normativo. In definitiva, per tali ragioni, si ritiene che la "ratio legis" sottesa all'art. 3 del decreto-legge n. 132 del 2014 – debba intendersi ragionevolmente limitata all'iniziativa processuale che dà vita ad un processo non potendosi estendere ai fenomeni di ampliamento dell'ambito oggettivo del giudizio già avviato (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dal titolare una farmacia per ottenere da una amministrazione comunale il risarcimento dei danni conseguenti alla contrazione dei ricavi dovuta all'impossibilità dei clienti di entrare nel locale in occasione di precipitazioni atmosferiche seguite dal completo allagamento del marciapiede antistante, il giudice adito, confermando la propria ordinanza emessa sul punto, ha respinto l'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita sollevata da una delle due società convenute in manleva dall'ente comunale).
Tribunale di Roma, sezione XIII civile, sentenza 21 aprile 2022 n. 5980 – Giudice Cannizzo