ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, omessa partecipazione senza giustificato motivo e sanzione pecuniaria; (ii) subfornitura nelle attività produttive e tentativo obbligatorio di conciliazione; (iii) mediazione obbligatoria ed azione revocatoria ordinaria; (iv) mediazione obbligatoria e termine per l’attivazione del procedimento; (v) mediazione obbligatoria, principio di riservatezza e consulenza tecnica svolta nel procedimento; (vi) mediazione obbligatoria, organismi e competenza territoriale.
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A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Oristano, Sezione civile, sentenza 31 marzo 2021, n. 179
Nel quadro di una controversia insorta in tema di contratti bancari, la sentenza riafferma che la parte convenuta, pur risultando interamente vittoriosa all’esito del giudizio, può comunque essere condannata al pagamento, in favore dell’Erario, di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio ove abbia omesso di partecipare, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione.
SUBFORNITURA – Tribunale di Prato, Sezione civile, sentenza 7 aprile 2021, n. 268
La pronuncia ribadisce che, nella disciplina della subfornitura nelle attività produttive, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la CCIAA territorialmente competente ivi previsto (art. 10 della legge n. 192/1998) non determina alcuna sanzione in termini di improcedibilità o inammissibilità della domanda.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Bergamo, Sezione II civile, sentenza 13 maggio 2021, n. 922
In tema di mediazione obbligatoria, la decisione riafferma che l’azione revocatoria ordinaria promossa ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. non è soggetta al previo obbligatorio esperimento del tentativo di conciliazione previsto a pena di improcedibilità del giudizio.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Napoli, Sezione IX civile, sentenza 28 maggio 2021, n. 1987
In tema di mediazione obbligatoria, la sentenza aderisce all’indirizzo interpretativo incline ad affermare la natura perentoria del termine di quindicinale concesso alle parti dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28 del 2010 per il deposito della domanda di mediazione.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Milano, Sezione II civile, sentenza 4 giugno 2021, n. 1767
Nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni cagionati da un intervento di lifting facciale, la decisione conferma in sede di gravame il diniego di acquisizione agli atti del giudizio di merito della consulenza tecnica redatta in sede di mediazione, ritenendo la stessa incompatibile con il principio di riservatezza che caratterizza il procedimento conciliativo.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Marsala, Sezione civile, sentenza 8 giugno 2021, n. 427 – Giudice Torre
La sentenza afferma che, anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice, vale la regola secondo la quale la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’azione giudiziaria per mancato valido esperimento del procedimento di mediazione.
A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Partecipazione al procedimento – Parte chiamata – Omessa partecipazione senza giustificato motivo – Successiva costituzione in giudizio – Sanzione pecuniaria – Applicabilità – Fondamento – Fattispecie in tema di contratti bancari. (D.lgs. n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la parte costituita in giudizio che, senza giustificato motivo, abbia omesso di partecipare al procedimento deve essere condannata a versare all'Erario una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in materia di contratti bancari, il giudice adito, pur rigettando tutte le domande introdotte da parte attrice, ha condannato la banca convenuta alla sanzione predetta in quanto dal verbale di esito negativo della procedura era emersa l'assenza di quest'ultima pur ritualmente invitata innanzi al mediatore, con conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che, osserva la pronuncia, “…avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese anche per la parte istante in sede stragiudiziale…”).
• Tribunale di Oristano, Sezione civile, sentenza 31 marzo 2021, n. 179 – Giudice Angioi
Procedimento civile – Conciliazione – Disciplina della subfornitura nelle attività produttive – Art. 10 legge n. 192/1998 – Controversie relative ai contratti di subfornitura – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Omesso esperimento – Improcedibilità o inammissibilità della domanda – Esclusione – Fondamento. (Cost, articolo 24; Legge n. 192/1998, articolo 10)
In tema di subfornitura, l’art. 10 della legge 18 giugno 1998, n. 192, nel testo vigente “ratione temporis”, non prevede alcuna sanzione per il caso dell’inosservanza del tentativo di conciliazione previsto presso la CCIAA territorialmente competente. Deve pertanto ritenersi, con riferimento a tale disposizione, che il tentativo obbligatorio di conciliazione non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di proponibilità o ammissibilità della domanda. Ed invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che tale sanzione dev’essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad un’applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell’improcedibilità medesima. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall’art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo; anzi, il consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte è nel senso che le previsioni di inammissibilità, per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo dovendo limitarsene l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato (Nel caso di specie, il giudice adito, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha disatteso l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda avanzata ex art. 10 della legge n.192/1998 dalla parte opposta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 8 settembre 2017, n. 20975; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 17 dicembre 2014, n. 26560; Cassazione, sezione civile I, sentenza 21 settembre 2012, n. 16092; Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 gennaio 2004, n. 967).
* Tribunale di Prato, Sezione civile, sentenza 7 aprile 2021, n. 268 – Giudice Fioroni
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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Ambito di applicazione – Azione revocatoria ordinaria – Assoggettamento – Esclusione – Fondamento. (Cc, articolo 2901; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'azione revocatoria ordinaria promossa ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. non è soggetta al previo obbligatorio esperimento del tentativo di conciliazione in quanto la stessa non rientra nell'elencazione prevista dall'art. 5, comma 1–bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 sulle condizioni di procedibilità dell'azione civile. Tale azione, infatti, ha, quale “petitum”, la declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo del patrimonio e quale “causa petendi” il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (Nel caso di specie, relativo ad una azione revocatoria esercitata da una banca per ottenere la declaratoria di inefficacia di un atto di donazione immobiliare compiuto in ambito familiare, il giudice adito ha rigettato l’eccezione di improcedibilità della domanda formulata dai convenuti a motivo del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria).
* Tribunale di Bergamo, Sezione II civile, sentenza 13 maggio 2021, n. 922 – Giudice Magrì
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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Presentazione domanda di mediazione – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Carattere perentorio – Configurabilità – Fondamento – Principio enunciato in sede di giudizio di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità. (Cpc, articoli 152 e 658; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, il termine di quindici giorni concesso alle parti dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28 del 2010 per il deposito della domanda di mediazione deve ritenersi perentorio, potendo tale carattere desumersi, anche in via interpretativa, tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato. In particolare, l’implicita natura perentoria del termine de quo si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l’improcedibilità della domanda giudiziale, la quale comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico. Infatti, apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di quindici giorni, e dall’altro, abbia poi voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità, il giudice adito ha dichiarato improcedibili tanto le domande principali quanto quelle riconvenzionali proposte dalle parti compensando tuttavia tra le stesse le spese di lite attesa la novità delle questioni affrontate nonché i contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alla natura del termine in esame). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 marzo 2004, n. 4530; Cassazione, sezione civile V, sentenza 10 novembre 2000, n. 14624).
* Tribunale di Napoli, Sezione IX civile, sentenza 28 maggio 2021, n. 1987 – Giudice Rotondaro
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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Principio di riservatezza – Rapporti con il processo – Divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite nel corso del procedimento – Portata – Consulenza tecnica svolta in sede di mediazione – Acquisizione al giudizio – Ammissibilità – Esclusione – Fattispecie in tema di controversia avente ad oggetto una azione di risarcimento danni cagionati da un intervento di lifting facciale. (D.lgs. n. 28/2010, articoli 9 e 10)
In tema di mediazione obbligatoria, l’efficacia, il corretto funzionamento e il buon esito del procedimento è garantito anche mediante la rigorosa osservanza del principio di riservatezza, disciplinato dagli artt. 9 e 10 del D. Lgs n. 28/2010, la cui inderogabilità era stata peraltro sancita dal legislatore comunitario con l’art. 7 Direttiva CE 2008/52. In particolare, l’obbligo di riservatezza trova la sua ragione d’essere nella necessità di favorire quanto più possibile l’instaurazione fra le parti, presenti in mediazione, di un clima libero e disteso, di sincero confronto, tanto nelle sessioni congiunte quanto in quelle separate, in modo tale da consentire ad ognuna di esse di aprirsi senza timori, potendo esprimere, fino in fondo il proprio punto di vista, con le relative aspettative e richieste. Trattasi di principio che pertanto riveste portata decisiva, poiché ha di fatto consentito al legislatore di incentivare l’uso della mediazione, nonché di agevolare l’operato del mediatore nella ricerca di un accordo in grado di soddisfare i contrapposti interessi. In tale ottica, deve essere letto l’art. 10, del D.lgs. n. 28 del 2010, rubricato “inutilizzabilità e segreto professionale”, il quale al primo comma testualmente dispone: “Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio” (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni cagionati da un intervento di lifting facciale, il giudice d’appello ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale l’appellante aveva lamentato la mancata acquisizione agli atti del giudizio della consulenza medico legale svolta in sede di mediazione in quanto la stessa, avendo attinto a dichiarazioni o informazioni acquisite del corso del procedimento, non poteva trovare ingresso nel procedimento di merito).
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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Deposito presso la sede di un organismo situato in luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia – Effetti – Improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie in tema mediazione delegata “ex officio iudicis” nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (D.lgs. n. 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti. In tale ipotesi, consegue l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di mediazione in quanto: (i) l’art. 4 del D.lgs. n. 28 del 2010 prevede che la domanda di mediazione sia presentata “mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia.”; (ii) tale disposizione pone una corrispondenza tra luogo dell’organismo di mediazione e luogo del giudice competente nel senso di collegare la localizzazione dell’organismo amministrativo al foro della controversia e non viceversa, postulando il meccanismo legislativo che sia prima individuato il foro giudiziale, secondo le regole processuali sulla competenza, e quindi sia individuato l’organismo cui accedere in fase conciliativa; (iii) la previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione risponde ad una finalità deflattiva: è con essa coerente la indicazione che l’organismo di mediazione debba aver sede “nel luogo del giudice competente per la controversia”, riportandosi quindi ai principi che determinano la competenza e che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto, sì da consentirne la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi; (iv) l’instaurazione del procedimento in luogo diverso (arbitrariamente scelto da chi intenda promuovere l’azione) anziché favorire l’incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo, così vanificando sin dall’origine lo scopo della mediazione, sostanzialmente privando di utilità e riducendo ad una mera formalità il procedimento così introdotto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente titolo in una pretesa creditoria fondata sulla stipula di un contratto di finanziamento, il giudice siciliano, disposta la mediazione delegata dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda con revoca del decreto ingiuntivo, in quanto il procedimento era stato promosso dall’opposto presso un organismo non presente all’interno del circondario del giudice adito).
* Tribunale di Marsala, Sezione civile, sentenza 8 giugno 2021, n. 427 – Giudice Torre