Famiglia

Affido condiviso, sanzioni pecuniarie al genitore che ostacola i rapporti

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 26352 depositata 7 settembre, rigettando il ricorso di una madre

di Francesco Machina Grifeo

Sì alla sanzione pecuniaria – nel caso per l'importo di mille euro – nei confronti della madre divorziata, collocataria della figlia minore, che ostacola gli incontri con il padre disposti dal tribunale anche con l'ausilio dei servizi sociali. Non solo, è legittima anche la condanna, ex art. 614 bis c.p.c., a versare un importo ulteriore per ogni altra violazione o inosservanza successiva nella esecuzione del provvedimento giudiziale relativo all'esercizio del diritto di visita. La misura infatti è cumulabile con la sanzione inflitta ex art. 709 ter c.p.c., mentre il diritto di visita «è regolato in un provvedimento suscettibile di esecuzione così da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 614 bis c.p.c.». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 26352 depositata oggi, rigettando il ricorso di una donna contro la decisione delle Corte di appello di Cagliari che aveva accertato il «sistematico rifiuto frapposto ad ogni incontro del padre con la figlia».

Benché la decisione riguardi una coppia ad alto di tasso di conflittualità, i giudici di merito hanno rigettato la richiesta di affido esclusivo della madre affermando che i problemi di dipendenza dall'alcool del padre, «della cui persistenza non vi è prova», non sarebbero alla base del dedotto disinteresse del genitore, tenuto conto «del comportamento impeditivo della madre». La bambina del resto si era avvicinata al padre, conosciuto soltanto in un secondo momento. Mentre la figura materna era «foriera di aspetti punitivi e pericolosi quali la menzogna e la paura, caratterizzata anche dalla volontà di compiacere la madre o la paura di sbagliare». I giudici hanno così deciso per il ripristino dei rapporti padre figlia col papà coinvolgendo anche i nonni paterni.

La Suprema corte afferma poi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione non si basa su una teoria di dubbia scientificità quale la Pas, bensì parte da "fatti concreti", acquisiti nella loro "materialità" e neanche contestati dalla ricorrente. Inoltre, aggiunge la Corte, la decisione prevede unicamente il ripristino e la prosecuzione dei rapporti padre-figlia «senza tuttavia scalfire la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente».

Infine, la necessità dell'intervento dei servizi territoriali, anch'essa contestata dalla ricorrente, è da ravvisarsi «nei reiterati ostacoli frapposti dalla madre alla ripresa dei rapporti padre-figlia» e «in favore dell'esercizio del diritto (soprattutto della minore) alla bigenitorialità, non potendo la funzione d'intervento giudiziale limitarsi alla constatazione del rifiuto della minore».

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