Agevolazione prima casa, stretta della Cassazione sul riacquisto
Lo svolgimento dell'attività lavorativa nel comune dove è ubicata l'abitazione non è motivo sufficiente il beneficio
Stretta della Cassazione sull'agevolazione prima casa. Nelle ipotesi di alienazione e riacquisto dell'immobile in altro comune infatti, ai fini del beneficio fiscale non vale più il requisito dello svolgimento della propria attività nel municipio di destinazione. Secondo la Suprema corte, sentenza n. 18939 depositata oggi, infatti dalla semplice lettura del testo normativo (Dpr n. 131 del 1986) si evince "con chiarezza" che la decadenza dall'agevolazione "prima casa", conseguente all'alienazione dell'immobile prima che decorrano cinque anni dall'acquisto, si evita solo alle seguenti e concorrenti condizioni: 1) che intervenga l'acquisto di un altro immobile entro un anno dall'alienazione; 2) che tale immobile sia acquistato per essere adibito ad abitazione principale del contribuente.
Un'interpretazione della norma che abbia l'effetto di ampliare le condizioni che impediscono la decadenza dal beneficio, applicandone analogicamente altre, che invece sono previste solo per il riconoscimento del beneficio stesso, prosegue il ragionamento dei giudici, "comporta l'ampliamento dell'ambito operativo dell'agevolazione, impedendone la decadenza in casi non espressamente consentiti, mentre, com'è noto, le agevolazioni, essendo disposizioni che derogano alle norme impositive, devono essere di stretta interpretazione".
Per queste ragioni, la V Sezione civile, accogliendo il ricorso delle Entrate ha ribaltato la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio che invece aveva riconosciuto come non dovuta la maggiorazione chiesta dal Fisco. In particolare, la Ctr aveva ritenuto che la contribuente potesse mantenere il beneficio fiscale, "poiché l'acquisto effettuato dopo la rivendita infraquinquennale aveva comunque riguardato un bene posto nel comune in cui svolgeva la propria attività lavorativa".
Di diverso avviso la Suprema corte che ricorda come la norma in caso di riacquisto "non rinvia alle disposizioni che guardano ai requisiti stabiliti per l'applicazione dell'agevolazione - non si limita, cioè, ad escludere la decadenza nelle ipotesi in cui l'acquisto effettuato entro l'anno dal trasferimento infraquinquennale abbia gli stessi requisiti previsti per l'operatività del beneficio fiscale - ma individua, in modo distinto e autonomo, le condizioni impeditive di tale decadenza", facendo esplicito riferimento al caso di acquisto di "altro immobile da adibire a propria abitazione principale".
In conclusione, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della 'prima casa', la decadenza dal beneficio a seguito dell'alienazione infraquinquennale dell'immobile è esclusa solo in caso di successivo acquisto, entro un anno dall'alienazione, di un altro immobile adibito ad abitazione principale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, nel comune in cui quest'immobile è ubicato, l'acquirente eserciti la propria attività lavorativa, perché tale evenienza è considerata dall'art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr n. 131 del 1986 solo per la concessione del beneficio, e non anche per impedirne la decadenza, in base a disposizioni che, riguardando agevolazioni, devono essere di stretta interpretazione".