Agricoltura: indebita percezione di aiuti comunitari
Agricoltura - Indebita percezione di aiuti comunitari - Giudizio di accertamento del diritto alla corresponsione dei suddetti contributi - Giudicato - Efficacia nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento di opposizione a ordinanza ingiunzione per indebita percezione di aiuti comunitari, deve escludersi l'efficacia vincolante del giudicato formatosi nel giudizio avente a oggetto l'accertamento del diritto alla corresponsione di tali contributi, giacché tra i due giudizi non sussiste alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, tendendo il primo, diversamente dal secondo, ad accertare la liceità o illiceità del comportamento del soggetto privato e non la fondatezza o meno della richiesta contributiva.
•Corte cassazione, sezione II, sentenza 16 febbraio 2016 n. 2967
Agricoltura - Indebita percezione di aiuti comunitari in favore degli allevatori - Sottoposizione degli animali alle operazioni di eradicazione della brucellosi - Falsa attestazione anteriore all'entrata in vigore del d.m. n. 429 del 1997.
Risponde dell'illecito di indebita percezione di aiuti comunitari l'allevatore che li abbia ricevuti successivamente all'entrata in vigore del d.m. n. 429 del 1997 (16 dicembre 1997), ancorché la dichiarazione, non veritiera, circa la sottoposizione degli animali al trattamento di eradicazione della brucellosi, posta dal citato d.m. come condizione per l'erogazione delle somme, sia anteriore a tale data, consumandosi l'illecito nel momento della riscossione indebita del contributo.
•Corte cassazione, sezione II, sentenza 14 gennaio 2016 n. 460
Comunità europea - Agricoltura - Aiuti comunitari - Contributo feoga - Indebita percezione - Azione di recupero - Presupposti - Responsabilità dell'autore della frode - Irrogazione di sanzioni amministrative - Facoltà – Rigetto.
Se la legge 23 dicembre 1986 n. 898, articolo 3 (in tema di controlli sugli aiuti comunitari) consente l'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento sia relativamente alla somma dovuta per sanzione amministrativa che per la restituzione dell'indebito, conseguendone un unico procedimento di opposizione, è ben ammissibile la sola ripetizione delle somme dovute quale effetto della decadenza dal regime di aiuti comunitari, ferma restando la facoltà dell'amministrazione tanto di richiedere in via di ingiunzione la sola sanzione amministrativa, quanto di ricorrere ai soli, ordinari, strumenti di recupero, separatamente ed in via affatto autonoma, per le sole somme oggetto di ripetizione (Cass. 9 giugno 2010 n. 13888). Nel caso in cui venga azionata la sola pretesa di restituzione dell'indebito, il soggetto obbligato è il percettore, come da espressa previsione della Legge n. 898 del 1986, articolo 3, inteso come formale destinatario dell'erogazione, e beneficiario dell'aiuto in quanto impresa trasformatrice (Cass. 13.7.2006, n. 15929), in applicazione dell'articolo 27 Regolamento n. 136/66/Cee.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 23 luglio 2014 n. 16726
Agricoltura - Aiuti comunitari - Indebita percezione - Azione di ripetizione del solo indebito, senza le sanzioni, da parte della P.A. - Legittimazione passiva del percettore - Sussistenza - Condizione soggettiva - Rilevanza - Esclusione.
In tema di aiuti comunitari all'agricoltura, qualora l'A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, già A.I.M.A.) chieda, con l'ingiunzione ex art. 2 del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, la sola ripetizione di quanto indebitamente percepito a titolo di aiuti comunitari, senza richiedere congiuntamente le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, l'unico soggetto obbligato alla restituzione è, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, il solo percettore, inteso quale formale destinatario dell'erogazione e beneficiario dell'aiuto, mentre è ininfluente l'eventuale sussistenza dell'elemento soggettivo dell'infrazione, che rileva ai soli effetti della decorrenza degli interessi sull'importo da restituire secondo la previsione dell'art. 2033 cod. civ.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 23 luglio 2014 n. 16724
Agricoltura - Aiuti comunitari - Olio d'oliva - Percezione indebita - Prova - Documentazione idonea.
In tema di indebita percezione di aiuti comunitari alla produzione d'olio d'oliva, in forza dell'art. 12 del Reg. CEE 21 settembre 1992, n. 2732 - che stabilisce le misure intese al miglioramento della qualità della produzione dell'olio d'oliva per l'anno 1992 - la documentazione giustificativa, richiesta per il pagamento delle spettanze dovute agli enti incaricati dello svolgimento di suddette attività, deve essere idonea a dimostrare le spese che effettivamente siano state sostenute e consistere, pertanto, in quietanze, fatture quietanzate, attestazioni di pagamento o dichiarazione liberatorie di avvenuta riscossione, comprovanti che le somme di cui si chiede l'erogazione siano state in concreto corrisposte per lo svolgimento delle attività necessarie al miglioramento della qualità di produzione dell'olio d'oliva.
•Corte cassazione, sezione I, sentenza 14 giugno 2013 n. 14998