Ai fini Irap sono irrilevanti i redditi prodotti dal medico convenzionato con il Ssn
Irap - Professionisti - Medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale - Autonoma organizzazione
Ai fini Irap l'entità dei compensi percepiti dal medico convenzionato con il SSN e, cioè, l'ammontare del reddito conseguito è irrilevante al fine della ricorrenza del presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 446/97. La disponibilità di uno studio medico da parte dei medici convenzionati con il SSN di uno studio con le caratteristiche e dotato delle attrezzature necessarie, rientrando nell'ambito del minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale, non integra di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 4 luglio 2019 n. 17958
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 imposta regionale sulle attività produttive (irap) - Medici di medicina generale convenzionati con il ssn - Disponibilità di uno studio con le caratteristiche di cui all'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con d.p.r. n. 270 del 2000 - Assenza di personale dipendente - Autonoma organizzazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie
In tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistere il presupposto impositivo sulla base del mero esercizio abituale di un'attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, senza alcun approfondimento sulle caratteristiche dei beni strumentali, sull'effettiva incidenza di collaboratori e delle loro mansioni, sull'entità dei compensi a terzi, ed in merito a se le attività ulteriori rispetto al regime di convenzione implicassero la sussistenza di un'effettiva "autonoma organizzazione" ovvero fossero mere prestazioni intellettuali del professionista, legate alla sua capacità professionale, senza l'utilizzo di particolari strutture, strumentazioni o supporti).
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 21 settembre 2017 n. 22027
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Contenzioso - In genere - Irap - Presupposti - Autono.ma organizzazione - Pratica di un tirocinante - Rilevanza - Esclusione - Fondamento
In tema d'IRAP, non assume rilevanza, ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione di un professionista (nella specie, avvocato), l'attività svolta da un tirocinante, atteso che la funzione della pratica è l'apprendimento e non il potenziamento della produttività dello studio.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 novembre 2016 n. 22705
T ributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 – Irap - Presupposti - Entità del reddito percepito dal contribuente - Irrilevanza ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione
In tema d'IRAP, l'entità dei compensi percepiti dal contribuente e, cioè, l'ammontare del reddito conseguito è irrilevante al fine della ricorrenza del presupposto dell'"autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 novembre 2016, n. 22705