Civile

Aiuti Covid-19, dopo i primi chiarimenti permangono ancora dubbi interpretativi

Primi chiarimenti ministeriali per il coordinamento dell'innalzamento del limite di aiuti previsti dal "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak" ma permangono diversi nodi interpretativi da sciogliere, nell'attesa degli ulteriori provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate

di Giacomo Petrizzelli*

Con la pubblicazione del D.M. 11/12/2021 , il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito i primi chiarimenti per il coordinamento dell' innalzamento del limite di aiuti previsti dal "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak".

Permangono, tuttavia, diversi nodi interpretativi da sciogliere, nell'attesa degli ulteriori provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate. Vediamo, di seguito, le principali problematiche.

Riversamento IRAP

Alla luce delle indicazioni del DM, tale agevolazione è fruibile nel rispetto del limite di € 800.000, in quanto la relativa norma è entrata in vigore il 19/05/2020.

In considerazione delle obiettive condizioni di incertezza, il Legislatore già ad ottobre 2021 aveva previsto la possibilità di restituire l'eventuale quota eccedente tale limite senza sanzioni ed interessi entro il 31/01/2022.

Ad oggi, non è chiaro però se il riversamento dell'eccedenza sia di per sé sufficiente, ovvero se debba essere accompagnato dalla presentazione della dichiarazione integrativa, per correggere l'importo originariamente indicato nei quadri IR e IS.

Tale aspetto è rilevante se si considera che l'eventuale presentazione della dichiarazione integrativa potrebbe prolungare i termini di accertamento per l'erario.

Crediti di imposta

Sul punto le istruzioni ministeriali pubblicate a supporto dell'istanza per il c.d. "contributo perequativo" (Provv. n. 336196 del 29/11/2021) lasciano discrezionalità al contribuente per l'individuazione della data di concessione dell'aiuto: considerando che l'applicazione dei quattro criteri proposti (data di presentazione della dichiarazione dei redditi, data della maturazione, data della comunicazione effettuata dal contribuente, data di presentazione del modello F24) può comportare sul piano pratico effetti radicalmente diversi (rilevanza nel limite di € 800mila ovvero in quello di € 1,8 milioni) e potenzialmente discriminatori, è auspicabile che i provvedimenti attuativi definiscano una regola comune che equipari il trattamento di tutti i contribuenti che accedono alla medesima agevolazione.
Anche qui si pone il tema della dichiarazione integrativa, con i medesimi potenziali effetti distorsivi in termini di periodo di accertamento.

Decontribuzione under 36

Seppur non incluso nell'elenco fornito dal DM, applicando i medesimi criteri di individuazione della data rilevante, tale aiuto dovrebbe rientrare tra quelli concessi fino al 27/01/2021, in considerazione dell'entrata in vigore dal 01/01/2021.

Occorre però considerare che l'agevolazione era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, giunta con decisione del SA 64420 del 16/09/2021.

Pertanto, qualora si considerasse la data di autorizzazione da parte della Commissione Europea, l'aiuto in esame ricadrebbe tra quelli concessi dopo il 27/01/2021.

In favore di questa tesi si evidenzia che le prime istruzioni per l'effettiva operatività della misura sono state pubblicate dall' INPS con la Circolare n. 56 del 12/04/2021 ; pertanto l'unica soluzione ragionevole sembra essere quella di considerare l'aiuto come rientrante nel maggior limite di € 1,8 Milioni. Anche su questo punto si attendono interpretazioni ufficiali.

Conclusioni

Alla luce delle questioni evidenziate, si auspica che i futuri provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate siano dettagliati con riferimento a ciascuna agevolazione autorizzata ai sensi del Temporary Framework.

Per quanto concerne le modalità di riversamento delle eventuali eccedenze, sarebbe opportuno evitare ulteriori adempimenti per le imprese quali le dichiarazioni integrative, ovvero sterilizzarne gli effetti distorsivi in termini di allungamento del periodo di accertamento; riversamento che dovrebbe essere al netto di sanzioni ed interessi in considerazione delle oggettive condizioni di incertezza e del ritardo nella pubblicazione di tali disposizioni attuative, relative ad un decreto approvato a marzo 2021.

Ad oggi, molte imprese si troveranno nella condizione di dover restituire in tutto o in parti gli aiuti fruiti, con impatto negativo sulla situazione finanziaria, in molti casi già compromessa dagli impatti dell'emergenza sanitaria.

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*A cura di Giacomo Petrizzelli, Senior Associate, Dipartimento Tax|Eptalex

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