Al difensore d’ufficio va liquidato il compenso per le udienze di rinvio nel processo penale
La brevità dell’attività prestata può semmai incidere sul calcolo dell’onorario, ma non può escluderlo, anche in base alla circostanza dell’obbligatorietà della presenza del difensore
Il difensore d’ufficio ha diritto alla liquidazione del compenso anche in relazione alla partecipazione ad udienze di mero rinvio. Rinvii che nel caso concreto erano stati disposti al fine di rintracciare l’imputato irreperibile.
Attività che, infatti, non risulta esclusa, in base all’articolo 12 del Dm 55/2014 che prevede la liquidazione del compenso per ogni fase dell’attività difensiva da quella di studio alla partecipazione alle udienze, tra cui rilevano anche quelle di rinvio disposto per le ricerche della persona imputata. Semmai tale circostanza può incidere solo sul quantum dovuto e non sul presupposto stesso del diritto al compenso.
Per tali motivi la Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 4539/2025 - ha accolto il ricorso dell’avvocato contro la negata liquidazione dei compensi e del rimborso spese per l’attività difensiva d’ufficio svolta nell’interesse di imputato ammesso al gratuito patrocinio. I compensi riguardavano quattro udienze di rinvio per l’effettuazione delle ricerche dell’imputato che risultava irreperibile.
La Cassazione fa notare che ha rilevanza comunque l’obbligo del difensore di presenziare alle udienze nel processo penale anche se queste stabiliscono il rinvio. E che la remunerazione è riconosciuta per fasi:
- di studio, compresa l’attività investigativa
- introduttiva del giudizio
- istruttoria o dibattimentale e
- decisionale.
Nessuna limitazione è quindi imposta dal Legislatore in relazione alle udienze di rinvio. Ciò che rileva è l’impegno professionale profuso nello svolgimento dell’incarico.
Le uniche specifiche applicabili al caso concreto sono quelle evincibili dal secondo capoverso dell’articolo 12 del Dm 55/2014 dove nella commisurazione del compenso professionale al difensore d’ufficio chiarisce che va dato rilievo al numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività.
Anche il tempo per lo svolgimento dell’attività difensiva può incidere unicamente sul peso dell’onorario, ma non della sua debenza. E citando un proprio precedente (18791/2020) la Corte precisa che “il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevità temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere addirittura negato”.
Da qui l’annullamento con rinvio contro l’errore dl Tribunale che non ha considerato come nel processo penale l’assistenza del difensore sia sempre obbligatoria e che di conseguenza l’avvocato svolge un’attività professionale da retribuire anche solo assicurando la sua necessaria presenza. Inoltre, i rinvii si erano resi necessari al fine di svolgere le ricerche dell’imputato irreperibile e attenevano, perciò, alla fase introduttiva del giudizio espressamente oggetto del compenso nell’ambito del gratuito patrocinio.
Infine, secondo la Cassazione, il Tribunale avrebbe dovuto anche tener conto di quali ulteriori attività il difensore avesse dovuto compiere tenendo conto del momento della nomina, se in udienza o fuori da essa.