Al figlio inabile del defunto spetta la pensione di reversibilità dal mese successivo al decesso
Non rileva, quindi, la data di presentazione della domanda amministrativa finalizzata alla concessione del beneficio
In caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto di ottenere dall'Inps l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza così che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio. Lo ha chiarito la Cassazione con l'ordinanza n. 18400/22. Applicando il principio richiamato al caso in esame il ricorso è stato accolto, disponendo la condanna dell'Inps al pagamento della pensione di reversibilità ai superstiti in suo favore a fare data dal 1° gennaio 2013, primo giorno del mese successivo rispetto al decesso della madre. La Corte di appello di Bari, invece, in parziale riforma della pronuncia del tribunale della stessa città aveva riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità non dal mese successivo al decesso, ma dalla data di presentazione della domanda amministrativa (1° aprile 2016). Per concludere, quindi, la Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha disposto la condanna dell'Inps al pagamento della pensione di reversibilità ai superstiti in favore del figlio del de cuius con decorrenza dal 1° gennaio 2013.