Amministrativo

Al giudice amministrativo l'ammissione al passivo dei debiti fuori bilancio del Comune in dissesto

I diritti soggettivi dei creditori non comportano la giurisdizione ordinaria perché prevale l'interesse pubblico sulle risorse dell'ente

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di Paola Rossi

La richiesta del Comune di inserimento nella massa passiva dei debiti fuori bilancio per spese legali all'Organismo straordinario di liquidazione va posta al giudice amministrativo in quanto la materia del decidere si lega all'interesse pubblico della gestione delle risorse comunali e prevale sui sottesi diritti soggettivi dei creditori. Inoltre, dal punto di vista temporale, il credito del difensore che abbia rilevanza nella gestione fallimentare del Comune è solo quello previsto in sentenza emessa prima della procedura di dissesto.

Il Tar di Napoli con la sentenza n. 2927/2023 ha perciò respinto il ricorso del Comune contro l'Organismo straordinario di liquidazione e, in particolare, le eccezioni sulla competenza gurisdizionale e sul perimetro temporale dei crediti ammissibili. Il Tar conclude affermando che se un Comune sotto gestione commissariale a causa di dissesto reclama davanti al giudice l'ammissione al passivo da parte dell'Osl dei debiti fuori bilancio derivanti da spese legali, l'ente riveste sì una posizione soggettiva, ma questa si identifica con l'interesse pubblico a garantire una sana e corretta gestione finanziaria delle risorse comunali e non con il diritto soggettivo alla realizzazione del credito, appartenente a soggetti terzi. Quindi sia la causa petendi, cioè la controversia tra Comune e gestore straordinario, sia il petitum, cioè la domanda di ammissione alla massa passiva di debiti fuori bilancio originati da spese legali, determinano la preminenza dell'interesse pubblico rispetto a quello di soggetti terzi interessati a realizzare il proprio credito. Da ciò consegue la piena giurisdizione del giudice amministrativo.
E comunque la decisione del giudice non può che riguardare la soluzione di controversie Comune-Osl relative ai soli debiti pregressi rispetto al periodo di dissesto. Infatti, l'ambito dell'attività dell'Osl, che non dispone di potere discrezionale, ma procede a alla mera ricognizione e al mero accertamento di contenuto tecnico-contabile delle posizioni debitorie pregresse.

L'interpretazione sulla competenza
Secondo un principio generale consolidato in giurisprudenza, ricorda il Tar, per determinare l'ambito della giurisdizione non è rilevante il tenore letterale della domanda giudiziale ma il contenuto sostanziale della pretesa fatta con essa valere.
In particolare, le sezioni Unite civili della Cassazione insegnano che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico sottostante.

Il caso concreto
Il ricorso risolto ora dal Tar Napoli è stato promosso non dai potenziali creditori di somme liquidate da un organo giurisdizionale, a titolo di spese di condanna a definizione di giudizi intrapresi per fatti e atti antecedenti il dissesto, ma dallo stesso Comune in gestione commissariale.
Il Tar sottolinea che mentre i creditori sono titolari di un diritto soggettivo a realizzare i propri crediti, ciò non vale di certo per il Comune. Nel ricorso emerge che la liquidazione delle spese processuali - definite con provvedimenti successivi alla gestione straordinaria - determinerebbe un nuovo dissesto del Comune. In altri termini, l'interesse del Comune ricorrente non è quello di realizzare il credito bensì di evitare determinati effetti sull'assetto futuro delle finanze comunali. La questione controversa riguarda propriamente il profilo relativo all'esatta collocazione delle spese legali, se nella gestione straordinaria ovvero in quella ordinaria. Questo profilo, pertanto, rientra nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo, essendo relativa all'interesse pubblico dell'amministrazione comunale a superare la fase di dissesto finanziario e pervenire in prospettiva ad un riequilibrio dei conti pubblici.Le posizioni di diritto soggettivo sono soltanto nello sfondo, relative a soggetti terzi, estranei a un tale giudizio.
Lo spartiacque dei debiti ammissibili al passivo per spese legali nella fase di gestione dell'Osl è quello della data di emissione della sentenza del giudice che le definisce. L'ammissione è infatti leegata all'anteriorità del debito.
Infine, come afferma il Tar, non è pertienente il richiamo nel ricorso della decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 1/2022) che in realtà riguarda la distinta ipotesi di un credito per compenso legale, derivante da decreto ingiuntivo non opposto e successivo al riequilibrio di bilancio, ma correlato a fatti ed atti di gestione anteriori al dissesto. In quel caso, infatti, il debito era pregresso e il provvedimento monitorio del giudice lo ha solo formalizzato.

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