Garanzie per i soggetti non-UE che effettuano operazioni intracomunitarie, al TAR l’ultima parola
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la necessità di misure cautelari ordinando al TAR di fissare tempestivamente un’udienza per discutere il merito della questione (si auspica) in tempi brevi
A meno di improbabili interventi legislativi last minute, spetterà al TAR fornire le indicazioni concrete per consentire agli operatori del settore (rappresentanti fiscali, banche, assicurazioni) di applicare la nuova disciplina in materia di garanzie finanziarie che i soggetti non-UE hanno l’obbligo di prestare per garantire l’assolvimento dell’IVA in caso di operazioni intracomunitarie.
Ripercorriamo i passaggi di questa intricata vicenda
Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto un duplice obbligo di garanzia che deve essere assolto dai rappresentanti fiscali e che ha lo scopo di prevenire e contrastare i fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA.
Il primo obbligo, disciplinato dal riformulato articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972, richiede il rilascio di una garanzia idonea per poter assumere il ruolo di rappresentante fiscale. L’importo della garanzia deve essere graduato anche in relazione al numero dei soggetti rappresentati: le modalità di rilascio sono definite da un decreto ministeriale (D.M. 9.12.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19.12.2024) e dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 186368 del 17 aprile 2025.
Il secondo obbligo riguarda la presentazione di una garanzia per l’inclusione nella banca dati VIES dei soggetti non residenti in uno Stato UE o dello SEE, come previsto dal nuovo articolo 35, comma 7-quater, D.P.R. 633/1972.
Anche in questo caso, i criteri e le modalità di rilascio della garanzia sono stati definiti da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nello specifico dal D.M. 4.12.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13.12.2024 e dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 178713 del 14 aprile 2025 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La garanzia per l’iscrizione nell’archivio VIES deve essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, a favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Il valore massimale minimo è di 50.000,00 euro e la durata minima è di 36 mesi. In assenza di garanzia, i soggetti non residenti nell’UE non possono essere iscritti nell’archivio VIES, indispensabile per essere identificati come soggetti passivi IVA ai fini delle operazioni intracomunitarie e poter quindi operare delle cessioni in UE.
Banche ed assicurazioni si sono quindi trovate di fronte ad una massiccia richiesta di garanzie senza avere il tempo di affinare il prodotto da offrire, con ciò generando di fatto il blocco dell’attività per nuovi operatori e piattaforme interessati a vendere prodotti sul mercato italiano.
In questo contesto, una ventina di operatori non-UE hanno proposto ricorso al TAR per l’annullamento, previa sospensione cautelare, delle nuove norme, in quanto contrarie al dettato costituzionale e alla normativa IVA europea, che non prevede alcun tipo di garanzia per poter operare a livello intracomunitario.
Il TAR con l’ordinanza del 22 maggio 2025, n. 2857 ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare delle nuove norme, che sono pertanto rimaste in vigore. Tale pronuncia, tuttavia, è stata successivamente impugnata presso il Consiglio di Stato il quale, con ordinanza del 27 giugno 2025, n. 2323, ha deciso di non confermare la decisione di primo grado senza però sospendere l’applicazione della normativa. Invero, i giudici di secondo grado hanno riconosciuto la necessità di misure cautelari ordinando al TAR di fissare tempestivamente un’udienza per discutere il merito della questione. È verosimile che la discussione possa avvenire in tempi stretti.
Un‘eventuale nuova pronuncia del TAR, a favore delle ricorrenti solleverebbe dall’obbligo di presentazione delle garanzie tutti i soggetti extracomunitari, che non sono ancora riusciti a contrattualizzare con banche ed assicurazioni il prodotto idoneo.
Qualora invece il TAR confermasse la validità della norma, i soggetti che non riescono a presentare le garanzie, potrebbero vedere ridotto in loro business in Europa,non potendo più operare a livello intracomunitario dall’Italia, in quanto la registrazione nell’archivio VIES verrebbe cancellata d’ufficio. In tal caso non è da escludere che i soggetti con stock di beni in Italia impossibilitati ad operare a livello intracomunitario, decidano di spostare i propri beni in Stati UE dove la registrazione VIES sia già valida e non richieda un aggravio economico dato da una garanzia preventiva, con una contestuale contrazione del business in Italia.
A questo punto, non resta che attendere la decisione della giustizia amministrativa per dare certezze agli operatori del settore, soprattutto da quelli che operano nel mondo dell’e-commerce.
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*Francesco Pisciotta (Partner Tax) e Pamela Floriani (Counsel Tax), Baker McKenzie