Va rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione se l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE deve essere interpretato nel senso che esso osti a una disciplina interna (come quella vigente in Italia ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1, d.lgs. 152/2006) la quale preveda che, a seguito della comunicazione con cui il gestore informa l'autorità competente che intende apportare una modifica alla propria installazione, da lui qualificata non sostanziale, decorso un termine di sessanta giorni, nel silenzio dell'autorità competente, la modifica sia comunque tacitamente autorizzata, anche se in seguito risultasse una modifica sostanziale. Così il Tar Brescia ordinanza 506/2025

Tar Lombardia - Sezione staccata di Brescia - Ordinanza 3 giugno 2025 n. 506

LA MASSIMA

Ambiente e territorio - Valutazione integrata ambientale - Articolo 29-nonies, comma 1, del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 - Modifiche non sostanziali - Silenzio assenso - Modifiche sostanziali - Direttiva 2010/75/Ue - Dubbia conformità al diritto europeo - Rinvio pregiudiziale alla Cgue.

È dubbio se il decorso del termine di sessanta giorni dalla comunicazione da parte del gestore di un impianto delle modifiche non sostanziali di un progetto assoggettabile al procedimento per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), previsto all'art. 29-nonies, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "norme in materia ambientale", possa configurare una forma di silenzio- assenso da parte dell'amministrazione. Se si sceglie di aderire alla tesi che ne ammette la formazione, ritenuta prevalente dal Tar Brescia, sorge la questione di compatibilità della formazione di autorizzazioni tacite con il diritto dell'Unione Europea con riferimento alle comunicazioni che celano modifiche sostanziali per le quali l'articolo 20 della direttiva 2010/75/Ue prevede l'obbligo di adozione di un provvedimento espresso vigente in materia ambientale. Da qui la scelta di rimettere la questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 267 del Tfue.

Se nelle intenzioni del legislatore gli istituti di semplificazione amministrativa si pongono quale strumento indefettibile per raggiungere gli obiettivi di celerità ed efficienza dell'esercizio del potere pubblico, sotto la lente di ingrandimento degli interpreti tale ricorso trova sempre più spesso delle battute di arresto e ciò specialmente se in gioco entrano interessi sensibili oggetto di disciplina di matrice europea.

In tali ipotesi le finalità proprie del diritto nazionale devono essere perseguite...

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