Civile

Al Go la giurisdizione per lo sgombero dell'immobile occupato senza titolo

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Giurisdizione - Questione di giurisdizione - Edilizia residenziale pubblica - Ordinanza di sgombero dell'alloggio popolare - Diritto di subentro nel contratto di locazione di un familiare deceduto - Giurisdizione del giudice ordinario.
In tema di edilizia residenziale pubblica e con riferimento al provvedimento di rilascio e sgombero dell'alloggio popolare che l'ente proprietario o l'autorità amministrativa abbia assunto sul presupposto della sua occupazione senza titolo, la controversia di chi si oppone a tale provvedimento rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché si contesta il diritto di agire esecutivamente e configurandosi come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione che, di volta in volta, è tenuta a valutare un pubblico interesse. Tale principio deve essere sostenuto anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciar l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sulle condizioni richieste dalla legge per procedere al rilascio forzato del bene.
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, ordinanza del 5 aprile 2019 n. 9683

Edilizia popolare ed economica - Competenza e giurisdizione - Riparto di giurisdizione - Criteri - Annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulle fasi del procedimento amministrativo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio - Giurisdizione del giudice ordinario - Conseguenze - Subentro di un familiare all'assegnatario deceduto ex articolo 12 della legge Regione Lazio n. 12 del 1999 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione. Ne consegue che spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell'assegnazione dall'art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999 non riserva all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando, pertanto, un diritto soggettivo.
• Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 19 agosto 2016 n. 17201

Edilizia popolare ed economica - Competenza e giurisdizione - Riparto di giurisdizione sulle controversie concernenti alloggi di edilizia economica e popolare - Criteri - Annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulle fasi del procedimento amministrativo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio - Giurisdizione del giudice ordinario - Conseguenze - Successione nel rapporto locatizio di un familiare dell'assegnatario deceduto, in forza delle leggi della regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 e 17 febbraio 2010, n. 3 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione. Ne consegue che spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell'assegnazione dalle leggi della Regione Piemonte 28 marzo 1995 n. 46 (articoli 1 e 15) e 17 febbraio 2010 n. 3 (articoli 4 e 13), non riservano all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando un diritto soggettivo.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite civili, ordinanza 9 ottobre 2013 n. 22957

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere - Edilizia economia e popolare - Immobile occupato senza titolo - Diffida al rilascio e ordine di sgombero - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (art. 30 della legge Regione Campania 2 luglio 1997 n. 18) e non come esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene.
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, ordinanza 7 luglio 2011 n. 14956

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