All'Adunanza plenaria la composizione della commissione di esame per gli avvocati
Il Consiglio della giustizia amministrativa della Regione Sicilia con l'ordinanza 14 novembre 2018 n. 717 ha rimesso all'Adunanza plenaria una serie di quesiti sulle composizione della commessioni di esame per gli avvocato. I giudici amministrativi siciliani chiedono all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato di chiarire le seguenti questioni: « 1) se l'art. 47, l. n. 247 del 2012, che disciplina la commissione di esame di avvocato, sia già in vigore, o se la sua entrata in vigore sia stata differita dall'art. 49, l. n. 247 del 2012; 2) se si dà risposta negativa al primo quesito, e dunque se si ritiene che l'art. 47, l. n. 247 del 2012 non sia in vigore, se il vizio del decreto di nomina della commissione e delle sottocommissioni, che applica i criteri del citato art. 47, possa avere rilevanza invalidante ex se, o solo in quanto in concreto sia viziata la composizione della sottocommissione che ha corretto gli elaborati del ricorrente; 3) se, viceversa, si dà risposta affermativa al primo quesito, e dunque se si ritiene che l'art. 47, l. n. 247 del 2012 sia già in vigore, se sia o meno ancora applicabile l'art. 22, comma 5, r.d.l. n. 1578 del 1933, sulla fungibilità dei commissari di gara, e comunque, se sia o meno autonomamente rinvenibile, nel corpo del citato art. 47, una regola o principio di fungibilità dei commissari ».
Spunto per la richiesta di chiarimenti all'Adunanza plenaria è stato il ricorso di un esaminando che ha impugnato l'esito di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione per la professione forense nella sessione 2017. Tra l'altro il ricorrente ricorda che, in base al Dm con il bando di concorso, le sottocommissioni di esame (presso ogni Corte di appello) sono composte da cinque membri, di cui tre avvocati, un magistrato - prioritariamente in pensione e in subordine in servizio - un professore universitario o ricercatore universitario confermato in materie giuridiche, e altrettanti supplenti delle medesime categorie. Avendo il ministero della Giustizia applicato l'articolo 47 della legge n. 247/2012 e non differito la sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 49 della medesima legge, non si sarebbe dovuto più applicare l'articolo 22, comma 5, del Rdl n. 1578/1933, che prevede la fungibilità dei commissari. Invece, secondo la tesi del ricorrente, la sottocommissione che ha corretto gli esami dell'appellante era composta, il giorno della correzione, da quattro avvocati e un ricercatore universitario. Di qui, in tesi, la illegittimità del giudizio espresso dalla sottocommissione di Cagliari sui compiti sottoposti al suo esame perché a composizione viziata.
Consiglio della Giustizia amministrativa della Regione Sicilia – Ordinanza 14 novembre 2018 n. 717