Alla Consulta il divieto di pubblicità sui veicoli
Il Codice della strada vieta i messaggi per conto terzi apposti a titolo oneroso
Le auto “no cost” potrebbero tornare di attualità: il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale sul divieto di pubblicità per conto terzi a titolo oneroso su autoveicoli privati, che ad oggi rende illegali le offerte di sponsorizzazione del veicolo con pellicole pubblicitarie in cambio di sostanziosi contributi sulle rate con cui l’automobilista paga la vettura.
L’ordinanza depositata il 17 maggio dal giudice Simone Tablò ipotizza che il divieto, imposto dagli articoli 23 del Codice della strada e 57 del suo Regolamento di esecuzione, contrasti con gli articoli 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione. La richiesta di rimettere la questione alla Consulta veniva da una società che, assistita dall’avvocato Alberto Giulio Cianci, aveva presentato un ricorso per ottenere la risoluzione dei contratti di sponsorizzazione per impossibilità definitiva e sopravvenuta della prestazione degli automobilisti (articolo 1256 e 1463 del Codice civile): secondo la difesa, i 430 euro previsti come sanzione dall’articolo 23 ogni volta che s’incappa in un controllo sarebbero per gli automobilisti un danno superiore al contributo da loro ricevuto per alleggerire le rate.
Inoltre, la difesa della società ha escluso ragione di credito degli automobilisti l’attività pregressa, a causa della nullità del contratto per contrarietà a norme imperative (articolo 1418 del Codice civile) già pronunciata dal Tribunale di Roma in numerosi precedenti.
Il divieto imposto dal Codice della strada contrasterebbe con l’articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, perché consentirebbe di fare pubblicità per il proprietario del veicolo ma non per un altro soggetto, a parità di rischio potenziale per la sicurezza stradale dovuto alla distrazione che la pubblicità causa). Ciò si lega al contrasto con l’articolo 41 della Costituzione (principio di iniziativa economica privata), perché si limiterebbe l’iniziativa senza migliorare la sicurezza.
Il contrasto con l’articolo 42 (che riconosce la proprietà privata) starebbe nel fatto che la pubblicità vietata riguarda spazi di proprietà dell’automobilista. La difesa vede anche una lesione dei diritti soggettivi, perché l’auto potrebbe essere sfruttata come una forma caratteristica delle nuove proprietà (le cosiddette new properties) dove si ricavano utilità diverse (la diffusione di pubblicità) da beni tradizionali.
L’articolo 76 della Costituzione è stato invece utilizzato per argomentare che il Codice della strada non potrebbe di per sé vietare la pubblicità: è un decreto legislativo (il 285/1992) che si basa su una delega tra i cui princìpi e criteri non si parla di pubblicità. Quindi il governo del 1992 avrebbe introdotto restrizioni delle attività private (e, si argomenta, probabilmente anche della concorrenza) senza una copertura legislativa.
Il giudice ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, perché mancano precedenti giurisprudenziali che superino i dubbi sollevati dalla difesa. Ha aggiunto un possibile contrasto con l’articolo 21 della Costituzione (libertà di espressione), per la possibilità che i messaggi diffusi sulle auto siano non commerciali ma relativi a pubblicità sociale.
L’invio della questione alla Consulta può impattare su altre cause analoghe. Ma non solo: in discussione entrano le moderne possibilità di uso dei beni a scopo pubblicitario. Nel nuovo concetto di new properties, la distinzione tra pubblicità per conto proprio e per conto terzi potrebbe apparire una restrizione legata a schemi superati rispetto al 1992. Anche perché dal punto di vista della sicurezza stradale il maggior pericolo causato dalla distrazione viene ormai dall’uso degli smartphone e di sistemi multimediali installati sui veicoli già in fabbrica.