Amministrativo

Alla Consulta la legge siciliana che obbliga i Comuni ad assorbire patrimonio e personale delle ex-Ipab

di Daniela Casciola

Una norma della Regione siciliana non può obbligare i Comuni ad assorbire il patrimonio e il personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) soppresse autoritativamente dall'Amministrazione regionale. Perciò è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge regionale della Sicilia 9 maggio 1986 n. 22, per contrasto con gli articoli 117 e 119 della Costituzione nonché con l'articolo 15, comma 2, dello Statuto regionale siciliano.
È questa la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana che, con l'ordinanza n. 556/2018, ha sollevato la questione davanti alla Consulta.

La norma - L'articolo 34 della legge regionale della Sicilia 9 maggio 1986 n. 22 ha attribuito alla Regione il potere di accertare se le Ipab non siano più in grado di funzionare autonomamente (nemmeno a seguito di processi di fusione o di riconversione), nonché di decidere se debbano essere soppresse; decisione dalla quale consegue automaticamente sia la devoluzione dei beni patrimoniali che il trasferimento del personale della soppressa istituzione al Comune territorialmente competente.

Le violazioni - Secondo i principi costituzionali e i singoli statuti delle Regioni speciali, a ogni trasferimento di funzioni deve corrispondere un adeguato trasferimento (o un'attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte. Questo «principio di correlazione fra funzioni e risorse» è messo in pericolo nel caso disciplinato dalla legge n. 22 del 1986 per ciò che si verifica ogni volta che il numero dei dipendenti in transito dalla soppressa Ipab verso il Comune obbligato ad assumerli e/o le spese di manutenzione dei beni patrimoniali ceduti, determinino spese impreviste (non esistendo capitoli di bilancio sui quali farle gravare) e/o che non possano trovare adeguata copertura in bilancio (se non facendo ricorso ad indebitamenti o a strumenti straordinari).
Proprio occupandosi della questione del «trasferimento di funzioni senza risorse», la Corte Costituzionale ha già affermato che le norme di legge che consentono operazioni istituzionali di tal fatta sono da considerare costituzionalmente illegittime - in quanto lesive del «principio di correlazione fra funzioni e risorse», nonché del «principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica» e del «principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici» sempre di matrice costituzionale.

Consiglio per giustizia amministrativa della regione siciliana – Ordinanza 15 ottobre 2018 n. 915

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