Civile

Alla Consulta il patrocinio statale in mediazione

Dubbi sulla legittimità della mancata previsione dei costi a carico dell’Erario

di Marco Marinaro

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del Testo unico delle spese di giustizia nella parte in cui non prevede che sia garantito il patrocinio ai non abbienti nel procedimento di mediazione e che sia assicurato il pagamento del relativo compenso all’avvocato con oneri a carico dell’Erario, quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda e il processo non viene poi introdotto per essere intervenuta la conciliazione delle parti.

È la decisione assunta d’ufficio dal Tribunale di Palermo con l’ordinanza del 17 marzo 2021 (presidente ed estensore D’Antoni) in esito all’istanza per la liquidazione del compenso a spese dello Stato per il patrocinio dei non abbienti presentata dall’avvocato dei genitori di un minorenne per una mediazione in materia di diffamazione e lesione dell’identità personale conclusa con l’accordo conciliativo .

Sul tema la giurisprudenza di merito ha assunto negli anni orientamenti contrastanti. La delicata questione interpretativa era stata inizialmente affrontata dal Tribunale di Firenze (con due provvedimenti del 13 gennaio 2015 e del 13 dicembre 2016) pervenendo alla soluzione positiva (seguita anche dai Tribunali di Ascoli Piceno e di Bologna), che faceva leva soprattutto su una rilettura delle norme alla luce dei princìpi costituzionali nel sistema italo-comunitario delle fonti. In senso opposto, invece, si erano pronunciati altri Tribunali, come ad esempio il Tribunale di Roma, che aveva deciso di non accogliere l’istanza difettando la necessaria disposizione ad hoc e ritenendo che il legislatore non avesse inteso estendere alla mediazione il patrocinio a spese dello Stato (Tribunale di Roma, 11 gennaio 2018).

Sulla questione è poi intervenuta la Cassazione (18123 del 2020) che ha escluso la possibilità di liquidare l’attività professionale svolta dall’avvocato in ambito mediativo, dovendosi ritenere escluse dal novero delle attività suscettibili di essere svolte con oneri a carico dell’Erario tutta l’attività stragiudiziale (nell’ambito della quale va inquadrata quella svolta per la mediazione) non seguita da un processo.

Ora il Tribunale di Palermo, preso atto che secondo la Suprema corte il limite in questione non potesse essere superato dal giudice neanche in via interpretativa, con un’ampia e articolata motivazione, ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del Testo unico delle spese di giustizia in relazione agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione.

Nell’attesa della decisione della Consulta non è escluso che il vuoto normativo segnalato dalla giurisprudenza possa essere rapidamente colmato dal legislatore nell’ambito del percorso di riforme avviato dal ministro della Giustizia.

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