Amministratore di società: la rinuncia al compenso si deduce dal comportamento concludente del titolare
Società di capitali - Amministratori - Compenso - Rinuncia - Legittimità - Forma - Atto abdicativo - Caratteri.
La rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine, è pertanto necessario che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto.
•Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 febbraio 2020 n. 3657
Lavoro - Lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - Contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - Professioni intellettuali - Compenso (onorario) - In genere amministratore di società - Diritto al compenso - Rinuncia tacita - Comportamento concludente - Necessità - Silenzio o inerzia - Irrilevanza - Fattispecie.
L'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere oggetto di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita, la quale tuttavia può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, la quale aveva ritenuto che l'amministratore avesse tacitamente rinunciato al suo compenso, soltanto perché durante tutta la durata dell'incarico e anche nell'anno successivo alla cessazione dalla carica non ne aveva mai richiesto il pagamento).
•Corte di cassazione, sezione VI-1 civile, ordinanza 3 ottobre 2018 n. 24139
Rapporto di amministrazione - Qualificazione giuridica - Gratuità dell'incarico stabilita da clausola statutaria - Ammissibilità - Rigetto della domanda dell'ex amministratore unico diretta a ottenere il compenso per l'incarico.
L'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Il diritto al compenso, tuttavia, è disponibile, potendo essere rinunziato dal titolare ovvero derogato ex ante da una clausola dello statuto della società che sancisca la gratuità dell'incarico.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 21 giugno 2017 n. 15382