Amministratore di sostegno: alle Unite la competenza della Corte d’Appello sui reclami del giudice tutelare
Saranno le Sezioni unite a stabilire i limiti della competenza della Corte d'appello sui reclami contro i provvedimenti del giudice tutelare. La sesta sezione civile, con l'ordinanza interlocutoria 17833, ha infatti chiesto al Supremo consesso se la competenza dei giudici territoriali sui reclami, prevista dall'articolo 720-bis del Codice di rito civile, esista per qualsiasi provvedimento pronunciato dal giudice tutelare rispetto alla misura dell'amministrazione di sostegno, oppure se la speciale competenza per l'impugnazione riguardi solo i provvedimenti del giudice tutelare che hanno natura decisoria, ferma restando la competenza del tribunale. Ad indurre i giudici a chiamare in causa le Sezioni unite il contrasto della corte di legittimità sul punto. Secondo un orientamento, che si è consolidato per oltre un decennio, il ricorso in Cassazione sarebbe, infatti, possibile, solo ai provvedimenti che hanno natura decisoria, e sono dunque idonei ad acquistare efficacia di giudicato. Negli altri casi, e quindi per tutti gli atti di genere meramente ordinatorio ed amministrativo, molto più numerosi, che riguardano la gestione e sono modificabili o revocabili in base ad una nuova valutazione degli elementi acquisiti, resta la competenza del tribunale in composizione collegiale. Recentemente però è stato affermata la tesi contraria, secondo la quale la distinzione tra provvedimenti decisori e ordinatori non sarebbe rilevante. Nel caso esaminato il ricorso contro il provvedimento del giudice tutelare riguardava la persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno. Un atto non decisorio. Da qui la richiesta di lumi alle Sezioni unite
Corte di cassazione – Sezione VI – Ordinanza interlocutoria 26 agosto 2020 n.17833