Ammissibile il ricorso redatto in doppio originale, uno cartaceo e l'altro digitale
«Dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico è ammissibile il ricorso redatto in doppio originale, uno in formato cartaceo e fisicamente sottoscritto dai difensori e un secondo in formato informatico munito della firma digitale (questo secondo depositato nei termini)». Lo ha precisato il Tar Calabria con l'ordinanza 26 aprile 2017 n. 679.
Il caso esaminato riguarda il ricorso di una società cooperativa edilizia contro una delibera della Regione Calabria. L'atto è stato notificato alla Regione in formato cartaceo e sottoscritto dai difensori e poi depositato presso segreteria del Tar lo stesso atto in formato telematico. Tra i due documenti segnalano i giudici amministrativi «non è stata segnalata alcuna difformità». E ricordando una precedente pronuncia del Tar Lazio, (sezione II, 1 marzo 2017 n. 2993) i magistrati hanno dichiarato ammissibile il ricorso perché «nessuna norma vieta di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali».
Tar Calabria – Ordinanza 26 aprile 2017 n. 679