Civile

Ammissione privilegiata al passivo in mancanza del bene nell'attivo fallimentare

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a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Fallimento - Ammissione al passivo – Credito ipotecario - Mancanza del bene nell'attivo fallimentare - Insinuazione al passivo del privilegio ipotecario - Ammissibilità.
Al creditore che chiede di essere ammesso in rango ipotecario al passivo fallimentare è possibile riconoscere tale collocazione anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia attualmente parte dell'attivo fallimentare.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 luglio 2020, n. 14960

Fallimento - Ammissione al passivo - Credito ipotecario - Mancanza del bene nell'attivo fallimentare - Insinuazione al passivo del privilegio ipotecario - Ammissibilità.
L'ammissione al passivo fallimentare di un credito ipotecario è possibile anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia parte dell'attivo, purchè, ai sensi dell'art. 93 l.fall. (nel testo introdotto dall'art. 78 d.lgs. n. 5 del 2006), la domanda di insinuazione descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione e precisi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità, fermo restando che l'effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto rimane subordinato al recupero del bene al compendio fallimentare.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 febbraio 2019, n. 5341

Fallimento - Passività fallimentari - Credito con rango ipotecario - Domanda di ammissione al passivo - Indicazione del bene gravato dalla garanzia .
In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da ipoteca, ai sensi dell'art. 93 l.fall. - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 - non è necessaria nella domanda l'indicazione, da parte del creditore, del bene su cui tale garanzia grava, atteso che la sua eventuale mancanza rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio della garanzia stessa, sicché la verifica dell'esistenza del bene non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all'ambito dell'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto.
• Corte di Cassazione, sezioneI, ordinanza 13 luglio 2017, n. 17329

Fallimento - Passività fallimentari - Accertamento del passivo) – Credito ipotecario
L'ammissione al passivo fallimentare di un credito in via ipotecaria non presuppone che il bene oggetto dell'ipoteca sia attualmente presente alla massa fallimentare, non potendosene escludere la sua successiva acquisizione. Ne consegue che l'acquisto di un bene con patto di riservato dominio da parte del fallimento non preclude all'avente diritto, che vanti iscrizione ipotecaria sul bene stesso, di far valere, sin dalla prima domanda di insinuazione, il proprio diritto di credito in via ipotecaria, e non chirografaria, anche se la condizione di efficacia del negozio di alienazione (e cioè il pagamento dell'ultima rata del prezzo) non si sia, all'epoca della domanda di insinuazione, ancora verificata, atteso che il riconoscimento del credito come ipotecario è destinato a rimanere precluso allorchè (come nella specie) esso venga richiesto per la prima volta con una nuova domanda dopo l'approvazione dello stato passivo che aveva ammesso il credito "de quo" come chirografario.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 marzo 2003 n. 4565

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