Anche il nudo proprietario può concedere l'immobile in locazione e i canoni concorrono all'imponibile
Anche la nuda proprietà è un diritto reale e non rimane esclusa dalla previsione normativa
La natura personale del rapporto che si instaura tra locatore e locatario consente a chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, di concederlo validamente in locazione, compreso il nudo proprietario. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 18330/21.
In relazione al regime fiscale dei contratti di locazione, secondo quanto previsto dagli articoli 23 e 26 del Dpr 917/1986, i redditi fondiari concorrono a formare il reddito imponibile del percettore ai fini Irpef, quando il locatore possieda l'immobile a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. Anche la nuda proprietà è un diritto reale e non rimane esclusa dalla previsione normativa. Di qui il principio di diritto secondo cui "il titolare del diritto reale di nuda proprietà su di un fabbricato, che abbia la disponibilità di fatto, può concedere l'immobile in locazione e i canoni in conseguenza pattuiti concorrono alla quantificazione della base imponibile secondo la previsione generale di cui all'articolo 23 e poi 26 del Dpr n. 917 del 1986".
Si legge nella sentenza che l'accertamento tributario non risulta fondato su una mera segnalazione, bensì sulla prova documentale e incontestata che il contribuente, pur essendo solo il nudo proprietario degli immobili, li aveva concessi in locazione mediante regolari contratti. Quindi l'Ente impositore prima di procedere alla notifica di un accertamento tributario non ha l'obbligo di instaurare in ogni caso il contraddittorio preventivo con il contribuente, a maggior ragione quando l'atto impositivo sia fondato su una prova scritta riferibile allo stesso soggetto.