Anche il reato prescritto blocca la non punibilità per tenuità del fatto
Perché impedisce il riconoscimento della non abitualità
Anche il reato prescritto può impedire il riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 32857 della Terza sezione penale. La Corte ha così respinto il ricorso presentato dalla difesa di un uomo che aveva sollecitato l’applicazione dell’istituto, valorizzando il fatto che alcuni degli episodi che gli erano stati ascritti erano da stati oggetto di prescrizione.
La Corte sottolinea innanzitutto che la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non cancella le conseguenze penali della condanna, a differenza per esempio dell’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Quindi il giudice può e deve tenere conto , per verificare l’esistenza del requisito della non abitualità del comportamento, indispensabile per il riconoscimento della causa di non punibilità, anche di condotte che sono state estinte per effetto della prescrizione.
In altre parole, visto che per l’accertamento dell’abitualità il comma 3 dell’articolo 131 bis dà rilevanza alla commissione di «più reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità», non esistono ragioni, logiche o giuridiche, avverte la sentenza, per escludere da questa valutazione i reati della medesima indole che sono stati dichiarati prescritti nell’ambito del medesimo procedimento penale, proprio perchè, visto che la prescrizione non incide sulle conseguenze penali della condanna, questi reati devono essere considerati indicativi di un comportamento abituale a prescindere dalla loro concreta punibilità.
Sulla tenuità del fatto interviene da ultimo anche la riforma Cartabia del Codice di procedura penale, per potenziarne in maniera significativa l’applicazione. Nel decreto legislativo sul quale oggi si esprimerà la commissione Giustizia della Camera, si interviene così in tre direzioni:
- estensione dell’ambito di applicabilità ai reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni;
- attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato;
- esclusione dall’applicazione ad alcuni reati, tra cui la violenza sessuale, lo stalking e tutti i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica riconducibili alla Convenzione di Istanbul; i reati in materia di stupefacenti, la corruzione e i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, l’incendio dei boschi.
FOCUS Dlgs 231/2001
Rubrica di aggiornamento periodico sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti