Civile

Anziani in condominio, sempre ammessa l'installazione della pedana mobile per risalire le scale

immagine non disponibile

di Andrea Alberto Moramarco

I condomini anziani che presentano difficoltà motorie, se il condominio rimane inerte o silente, possono installare a proprie spese degli strumenti volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, come ad esempio delle pedane mobili per la risalita delle scale. La ratio della normativa speciale, infatti, è intesa ad agevolare non solo i portatori di handicap ma, in generale, tutti i soggetti che si trovano in condizioni fisiche disagiate, in specie gli anziani. Gli altri condomini non possono poi opporsi alla installazione dell'opera, in quanto la limitazione al loro diritto all'uso della cosa comune, ex articolo 1102 del codice civile, è tollerabile, prevalendo la tutela della salute sul diritto di proprietà. Questo è quanto si afferma nella sentenza n. 1580/2019 del Tribunale di Taranto.

La vicenda - All'origine della controversia c'è una disputa tra alcuni condomini in merito alla presenza lungo la ringhiera del vano scala dello stabile di un dispositivo meccanico di risalita, costituito da una pedana mobile. Tale strumento veniva installato a proprie spese dagli inquilini del secondo piano, ovvero una coppia di anziani coniugi con problemi di deambulazione e con invalidità tra l'80% e il 100%, dopo che l'assemblea condominiale non si era volutamente espressa né in senso favorevole né in senso contrario. Tuttavia, gli inquilini del primo piano non gradivano la presenza della pedana mobile, sicché instauravano un giudizio possessorio contro gli anziani condomini lamentando la turbativa del loro possesso all'uso delle scale condominiali e del relativo passamano, ottenendo dal giudice l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
La controversia proseguiva poi nelle forme ordinarie con la domanda degli inquilini del secondo piano volta al riconoscimento del loro diritto a mantenere la pedana mobile, alla luce delle loro precarie condizioni fisiche e anche considerando la successiva decisione dell'assemblea condominiale di non agire legalmente per la rimozione meccanismo di risalita. Il Tribunale - a quasi dieci anni dall'installazione della pedana mobile e dopo la morte della anziana signora - ritiene fondata la domanda dei coniugi e si sofferma in particolare su due aspetti giuridici della vicenda: l'equiparabilità degli anziani ai portatori di handicap in tema di eliminazione delle barriere architettoniche; e il bilanciamento tra il diritto dominicale di un comproprietario sull'uso della cosa comune e il diritto alla salute di un altro comproprietario.

L'eliminazione delle barriere architettoniche - Quanto al primo tema, il giudice afferma «che non vi è dubbio che sussista il diritto, in capo al comproprietario disabile, di realizzare a proprie spese le opere necessarie per consentire il superamento di quelle barriere architettoniche che comprimano in maniera irrimediabile il proprio diritto alla salute ad alla libertà di locomozione». Ciò è previsto attualmente dall'articolo 78 del Dpr n. 380/2001, disposizione che «per identità di ratio» si applica anche «alle persone anziane che, pur non affette da menomazioni motorie si trovano comunque in minorate condizioni fisiche». In altri termini, precisa il Tribunale, la normativa speciale di tutela relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche «deve ritenersi intesa ad agevolare non solo i portatori di handicap ma, in generale, tutti i soggetti che si trovano in condizioni fisiche disagiate, a causa delle quali subiscano limitazione nei movimenti normalmente consentiti alla generalità delle persone, risultando perciò applicabile anche agli anziani». Nella fattispecie, rileva il giudice, il marito – e prima della sua morte anche la moglie - rientra perfettamente in tale situazione, in quanto, essendo palesi le sue difficoltà di deambulazione, in assenza della pedana mobile sarebbe fortemente limitata la possibilità per il medesimo di fruire della propria abitazione.

Il bilanciamento tra salute e proprietà - Quanto al secondo tema, data la volontà del condominio di non prendere posizione sulla questione, viene in rilievo l'articolo 1102 cod. civ., per il quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, potendo apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa, «a condizione che non estenda il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti». Secondo il Tribunale, in relazione al caso concreto, ciò vale a dire che il diritto degli altri inquilini a godere delle cose comuni del condominio può essere sacrificato, a fronte della necessità di salvaguardare il diritto alla salute dei coniugi anziani. Ebbene, chiosa il giudice, nella valutazione comparativa tra il diritto alla salute ex articolo 32 Cost e il diritto di proprietà ex articolo 42 Cost prevale indubbiamente il primo, anche considerando che l'installazione e il mantenimento della pedana mobile in questione è un sacrificio assolutamente tollerabile, che «non comprime irrimediabilmente la fruibilità comune delle scale».

Tribunale di Taranto - Sezione I civile - Sentenza 12 giugno 2019 n. 1580

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©