Rassegne di Giurisprudenza

Appalti endoaziendali: divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro

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a cura della Redazione Diritto

iLavoro - Lavoro subordinato - Divieto di intermediazione e di interposizione - Appalti "endoaziendali" aventi ad oggetto prestazioni lavorative - Mancanza di una organizzazione autonoma della prestazione di lavoro da parte dell'appaltatore - Divieto - Violazione - Configurabilità.
Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui all’articolo 1 della L. n. 1369 del 1960, in riferimento agli appalti cosiddetti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 16 febbraio 2023, n. 4828

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Appalti "endoaziendali" aventi ad oggetto prestazioni lavorative - Nozione - Mancanza di una organizzazione autonoma della prestazione di lavoro da parte dell'appaltatore - Violazione del divieto - Configurabilità - Fattispecie.
Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, "ratione temporis" applicabile), in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. (Nella specie, relativa allo svolgimento di attività alle dipendenze di società alla quale erano stati dati in appalto i servizi esternalizzati da Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., la sentenza di merito aveva escluso il carattere vietato dell'appalto, nonostante l'utilizzazione, da parte della società appaltatrice-datrice di lavoro, di materiali e strumenti già di proprietà della committente; la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato il principio su esteso).
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 marzo 2013, n. 7820

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative - Mancanza di una organizzazione autonoma della prestazione di lavoro da parte dell'appaltatore - Violazione del divieto - Configurabilità - Mancanza di mezzi e capitali propri - Ininfluenza - Fattispecie.
Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sancito dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, opera nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, attribuendo all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto in assenza di una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, la cui esistenza, peraltro, non può essere esclusa - avuto riguardo alla natura delle prestazioni in concreto affidate - ove la predisposizione dell'organizzazione del lavoro non sia supportata da mezzi e capitali propri. (Nella specie, relativa all'affidamento del servizio di portierato per una Casa di cura ad una Cooperativa, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale di ritenere effettivo l'appalto atteso che l'organizzazione dei turni di servizio era concordata, sotto la direzione della sola Cooperativa, tra gli stessi membri della portineria, il corrispettivo per l'attività era forfettario e non commisurato alle ore o alle persone impiegate alla copertura del servizio, mancava una direzione tecnica da parte dell'amministrazione della clinica, le cui disposizioni interne erano meramente funzionali ad informare il personale di turno delle esigenze organizzative della clinica stessa, mentre, per contro, i lavoratori svolgevano, in concreto, solo le funzioni tipiche del portiere ed erano retribuiti dalla sola Cooperativa).
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 settembre 2011, n. 19920

Appalto di manodopera - Divieto di intermediazione - Appalti endoaziendali - Portata del divieto - Individuazione.
Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1, legge 23 ottobre 1960, n. 1369), in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, non essendo necessario, per realizzare un'ipotesi di intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo. (Nella specie, relativa ad un rapporto di lavoro subordinato a termine con una società che gestiva un box situato all'interno dei locali della filiale di Napoli dei magazzini "La Rinascente", risolto a causa di una vistosa riduzione del volume dei prodotti della società anzidetta, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto la domanda del lavoratore per l'accertamento della costituzione "ex lege" di un rapporto di lavoro subordinato con "La Rinascente", in quanto la reale organizzazione della prestazione lavorativa faceva capo alla società stessa, mentre le attività collaborative in favore della Rinascente avevano carattere sporadico, senza assunzione di un potere direttivo ed organizzativo).
• Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 maggio 2009, n. 11720