Appalti, con la cessione di ramo d'azienda non si “perde” l'attestazione Soa
L'articolo 76, comma 11, del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 deve essere interpretato nel senso che la cessione del ramo d'azienda non comporta automaticamente la perdita della qualificazione, occorrendo procedere a una valutazione in concreto dell'atto di cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell'oggetto del trasferimento. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con l'adunanza plenaria 3 luglio 2017 n. 3. Inoltre i magistrati amministrativi hanno precisato che «in ipotesi di cessione di un ramo d'azienda, l'accertamento positivo effettuato dalla SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, in ordine al mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte dell'impresa cedente, comporta la conservazione dell'attestazione da parte della stessa senza soluzione di continuità».
Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - Sentenza 3 luglio 2017 n. 3