Appalti pubblici e responsabilità del committente per i danni subiti da terzi
Appalti pubblici - Responsabilità del committente - Danni da cosa in custodia - Ex art. 2051 cc - Sussistenza - Limite - Caso fortuito - Onere della prova.
Nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere pubbliche il committente pubblico è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ. la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 cc del committente e dell'appaltatore (Fattispecie relativa a lavori commissionati da ente gestore di autostrade per danni a immobile di terzi causato dall' appaltatore)
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 17 marzo 2021 n. 7553
Appalti pubblici - Responsabilità del committente - Danni da cosa in custodia - Art. 2051 c.c. - Danni subiti da terzi - Differenza tra danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e danni derivanti dalla cosa.
In caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'articolo 2043 del Cc e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'articolo 2049 del Cc al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi, risponde anche il committente ai sensi dell'articolo 2051 del Cc, in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente; in quest'ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'articolo 2051 del Cc, e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto slavo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 28 settembre 2018 n. 23442
Appalto - Responsabilità del committente - Appalto non implicante il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla cosa - Dovere di custodia e di vigilanza in capo al committente detentore - Persistenza - Conseguenze.
Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l'evento lesivo.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 14 maggio 2018 n. 11671
Opere pubbliche - Cantiere stradale - Area di cantiere aperta al traffico - Danni causati a terzi dalla sua esistenza - Responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - Responsabilità solidale dell'appaltatore e dell'ente appaltante proprietario della strada - Sussiste - Azione di regresso dell'ente contro l'appaltatore - Configurabilità.
In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e quindi insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (in concreto non escludibile a carico dell'ente per le dimensioni necessariamente ridotte dell'area adibita a cantiere) sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al secondo comma dell'art. 2055 cod. civ., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali (art. 21 del d.lgs. n. 285 del 1992), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 6 luglio 2006 n. 15383
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