Appalti pubblici, responsabilità solidale per la società partecipata
Appalti pubblici – Responsabilità solidale in materia d'appalto – Art. 29 Dlgs n. 276 del 2006 - Regime di solidarietà al committente privato in un appalto pubblico - Esclusione delle pubbliche amministrazioni - Assenza di un divieto espresso di legge – fattispecie relativa ad Autostrade d'Italia
E' sempre possibile il concorso nei confronti di un imprenditore, soggetto di diritto privato, committente in un appalto pubblico, della disciplina di cui codice degli appalti pubblici (Dlgs. n. 163 del 2006) e del regime di garanzia dei lavoratori dell'appaltatore dettato dall'art. 29 del dlgs n. 276 del 2003 in assenza di un divieto espresso di legge, divieto che invece è esplicito all'art. 1, comma 2, del medesimo Dlgs.n. 276, per le pubbliche amministrazioni e che dunque le sottrae al regime di solidarietà.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 gennaio 2019 n. 444
Appalti pubblici - Lavoro - Responsabilità solidale - Art. 29 Dlgs n. 276 del 2006 - Società a partecipazione pubblica - Applicazione - Fattispecie relativa a Trenitalia
In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, dlgs n. 276 del 2003 - è esclusa espressamente per le pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, dlgs n. 165 del 2001) dall'art. 1, comma 2 del medesimo dlgs n. 276 del 2003, mentre è applicabile alle società a partecipazione pubblica.
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 20 luglio 2018, n. 19339
Appalti pubblici - Committente privato tenuto ad applicare il codice di disciplina degli appalti pubblici - Responsabilità solidale per i trattamenti retributivi dei lavoratori addetti all'appalto - Art. 29 Dlgs n. 276 del 2006 - Sussistenza - Fattispecie relativa a Trenitalia Spa
In materia di appalti pubblici, il divieto di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclude l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni della responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del citato decreto, ulteriormente specificato dall'art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, (conv., con modif., dalla l. n. 99 del 2013). Il medesimo espresso divieto non sussiste nei confronti di soggetti privati cui pure si applica il codice dei contratti pubblici quali “enti aggiudicatori”, stante anche la compatibilità tra il d.lgs. n. 276 del 2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, ed il d.lgs. n. 163 del 2006 che opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto.
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 aprile 2017, n. 8955
Appalti pubblici - Committente privato tenuto ad applicare il codice di disciplina degli appalti pubblici - Responsabilità solidale per i trattamenti retributivi dei lavoratori addetti all'appalto – Art. 29 Dlgs n. 276 del 2006 - Regime di solidarietà al committente privato in un appalto pubblico - Sussistenza – Fattispecie relativa a Trenitalia Spa
L'articolo 1, comma 2 del dlgs n. 276 del 2003 pone l'espresso divieto di applicazione dello stesso Decreto Legislativo alle pubbliche amministrazioni mentre un analogo divieto non esiste nei confronti dei soggetti privati cui pure si applica il codice dei contratti pubblici, nella loro qualità di “ente aggiudicatore”. E allora, ben a ragione, si deve ritenere applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito di cui all' articolo 29, comma 2, del decreto Legislativo n. 276 a quei soggetti privati, anche quando committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti in quanto nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 maggio 2016, n. 10731