Amministrativo

Appalto di opere o servizi: responsabilità solidale del committente e rischi connessi alla normativa

La disciplina della responsabilità solidale negli appalti potrebbe determinare a carico del committente costi non previsti al momento della conclusione del contratto

di Alvise Bragadin, Rachele Spadafora*

La legge attribuisce delle tutele al personale impiegato nell'ambito di appalti di opere o servizi.

Infatti, è previsto che i lavoratori in questione possano pretendere la corresponsione di quanto loro dovuto non solo nei confronti del proprio datore di lavoro (ossia l'appaltatore) ma anche nei confronti del committente dell'opera o del servizio, il quale potrebbe garantire ai lavoratori stessi maggiore solvibilità.

Ciò premesso, va subito chiarito che disposizioni che vengono in gioco al riguardo sono due: una è contenuta nella c.d. "riforma Biagi" in materia di occupazione e mercato del lavoro, più volte modificata, e l'altra nel Codice civile.

Entrambe presuppongono che il credito del lavoratore sia maturato nell'ambito dell'appalto. Tuttavia, le due norme presentano ambiti applicativi diversi tali per cui, qualora il lavoratore non possa invocare le tutele accordate dalla riforma Biagi, potrebbe agire ai sensi del Codice civile e viceversa.

Quali sono allora queste differenze?

Le tre principali sono le seguenti:

1. Il Codice civile limita l'azione nei confronti del committente al debito di quest'ultimo nei confronti dell'appaltatore. In altre parole, il lavoratore potrà agire per il recupero delle somme a lui spettanti solo se ed in quanto il committente non abbia ancora pagato il corrispettivo all'appaltatore.
Tale limite è del tutto assente, invece, nella norma contenuta nella riforma Biagi: di conseguenza, in virtù di quest'ultima, il committente potrebbe essere costretto a pagare due volte per lo stesso rapporto.

2. La riforma Biagi non è applicabile agli appalti pubblici. Al contrario, la disposizione codicistica lo è pacificamente, con la conseguenza che i lavoratori dipendenti di imprese affidatarie di pubblici appalti, nel caso di inadempimento dell'appaltatore, potranno comunque avvalersi della tutela di cui al Codice civile ( Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 17 gennaio 2020 ).

3. Infine, la norma contenuta nella riforma Biagi riguarda esclusivamente i crediti retributivi e i contributi previdenziali. Pertanto, il lavoratore, con questo strumento, non potrà recuperare somme di natura risarcitoria.Al riguardo, si segnala che la giurisprudenza esclude espressamente che il committente possa ritenersi responsabile per le indennità sostitutive delle ferie o per le indennità dei permessi non goduti (v. da ultimo Trib. Milano, sez. lav. n. 2000/2020 e Trib. Roma, sez. lav., n. 7203/2020 ).
I Giudici, infatti, affermano che tali emolumenti hanno natura risarcitoria, mentre la locuzione "trattamenti retributivi" contenuta nella disciplina della riforma Biagi deve essere interpretata in maniera rigorosa.Tale limitazione, al contrario, è assente nella disposizione del Codice civile. Perciò, il lavoratore potrà ottenere le somme di natura risarcitoria avvalendosi della norma codicistica.

In conclusione, la disciplina della responsabilità solidale negli appalti potrebbe determinare a carico del committente costi non previsti al momento della conclusione del contratto.
Le condizioni di applicabilità e i limiti delle due discipline sopra esaminate potrebbero essere facilmente superati dai lavoratori facendo semplicemente ricorso all'una o all'altra norma a seconda delle circostanze.

Pertanto, al fine di scongiurare tale rischio, è molto importante che il committente ponderi bene la scelta del contraente cui affidare il compimento dell'opera o del servizio e si tuteli adeguatamente tramite contratti redatti in modo particolarmente attento.

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*A cura di
Alvise Bragadin - Partner La Scala Società tra avvocati
Rachele Spadafora - Associate La Scala Società tra avvocati

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