Penale

Appropriazione indebita, in carcere se non c’è un congruo risarcimento

L’amministratore condominiale aveva offerto solo 1.500 euro per vittima

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di Giulio Benedetti

L’amministratore che si appropria del denaro dei condòmini non la fa franca se non restituisce il malloppo: per la Cassazione (sentenza 20473/2022) l’affidamento in prova ai servizi sociali, in alternativa al carcere, non viene concesso automaticamente se non ricorrono determinate condizioni. L’articolo 47 del Dpr 354/1975 consente infatti di espiare la pena detentiva inflitta, come misura alternativa al carcere, con l’affidamento in prova ai servizi sociali per un periodo uguale a quello da scontare. Il condannato può così soggiornare nella sua abitazione e lavorare. Lo concede il Tribunale di sorveglianza.

Il caso

Un amministratore condominiale era stato condannato, in via definitiva, per il reato di appropriazione indebita aggravata e continuata a due anni e quattro mesi di reclusione perché, dal 2008 al 2011, si era impossessato di 80mila euro, sottraendoli illecitamente ai condòmini. Il condannato chiedeva al Tribunale di sorveglianza l’affidamento in provaai servizi sociali ma risultavano problematicità relative a disponibilità abitativa, relazione con la moglie, mancato risarcimento del danno alle persone offese se non attraverso offerte palesemente inadeguate, mancanza di una presa di coscienza delle sue responsabilità (affermava «ho sempre fatto del bene»). Il Tribunale di sorveglianza bocciava così la richiesta del condannato.

La Suprema corte dichiarava inammissibile il ricorso contro la decisione del Tribunale.

Le ragioni della Cassazione

La Cassazione motivava così la bocciatura: 1) per formulare il giudizio prognostico favorevole il Tribunale deve valutare anche la condotta del condannato tenutasi successivamente al reato; 2) il Tribunale può legittimamente valutare l’ingiustificata indisponibilità del condannato al risarcimento: aveva offerto solo 1.500 euro a ogni parte offesa.

E dato che la pena è superiore ai due anni di reclusione e dato che l’istanza di affidamento è stata respinta, il procuratore deve ora emettere, nei suoi confronti, l’ordine di esecuzione per la carcerazione.

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