Società

Arbitrato esteso alla cessione di quote se c’è la clausola compromissoria

Il Tribunale di Modena di discosta dall’orientamento della Cassazione

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di Roberto Oliva

Nel caso in cui lo statuto della società contenga una clausola compromissoria, ossia una specifica clausola che attribuisca a uno o più arbitri la competenza a conoscere delle liti sociali, anche le controversie relative a un contratto di cessione di quote sociali ricadono nella competenza arbitrale. Lo ha recentemente affermato il Tribunale di Modena (sentenza n. 235 del 16 febbraio 2021), discostandosi dall’orientamento espresso invece dalla Cassazione.
Il giudice modenese è giunto a questa conclusione con una decisione molto succinta che ha però valorizzato un aspetto particolare del caso esaminato e cioè il fatto che la controversia riguardasse sia il pagamento del prezzo delle quote, sia il loro stesso trasferimento, e dunque la sussistenza della qualità di socio. Per questa ragione, il Tribunale ha ritenuto che si trattasse di una controversia concernente i rapporti sociali, “coperta” quindi dalla clausola compromissoria statutaria.

Secondo la Cassazione (sentenze n. 17328/08 e 7501/14), invece, la controversia relativa al contratto di cessione di quote sociali non è “coperta” dalla clausola compromissoria statutaria, in quanto tale clausola riguarda solo i rapporti propriamente interni alla società. Questi rapporti sono il presupposto del contratto di cessione, ma non ne costituiscono l’oggetto. In altri termini, e con una approssimazione che comunque non rasenta l'imprecisione, mentre la clausola compromissoria statutaria ‘copre' le liti concernenti i diritti che derivano dalla qualità di socio (come ad esempio, il diritto a percepire gli utili), essa non copre invece le liti concernenti il trasferimento della qualità di s ocio.

La sentenza del Tribunale di Modena conferma quindi che i dubbi interpretativi che riguardano l'arbitrato in materia societaria sono molti e che uno dei punti di maggiore incertezza è rappresentato proprio dal campo delle controversie soggette all’arbitrato, visto che (in maniera più o meno condivisibile) i giudici di merito si discostano anche dagli orientamenti della Cassazione.

Uno dei punti più controversi riguarda la possibilità di far decidere dagli arbitri le liti relative alle impugnazioni di bilancio, e seppure la Cassazione abbia già indicato la sua scelta interpretativa (se la controversia riguarda la veridicità del bilancio, può essere proposta solo davanti al giudice statuale), non mancano Tribunali che, con una attenta ricostruzione delle disposizioni applicabili, giungono a conclusioni opposte (ad esempio, recentemente, il Tribunale di Catania con la sentenza 3598/2020).

La controversia sul merito della questione, sull’esistenza e sulla titolarità di un determinato diritto, che è poi quella che veramente interessa le parti, rischia così di essere preceduta da una defatigante lite su aspetti processuali. Per evitarlo, sarebbe quindi opportuno inserire in un contratto di cessione di quote sociali un’apposita clausola per indicare chiaramente come risolvere le controversie che dovessero sorgere, e da chi farle risolvere, se da un Tribunale dello Stato o da un arbitro.

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