Assegno di mantenimento e attitudine al lavoro proficuo del coniuge beneficiario
Separazione e divorzio - Assegno di mantenimento - Attitudine al lavoro proficuo dei coniugi - Effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita - Prova - Fatto notorio - Sufficienza.
Sussiste il diritto dell'ex-moglie a ricevere l'assegno di mantenimento in quanto risulta provata l’assenza di un’effettiva attitudine lavorativa della donna con un richiamo al fatto notorio (nella specie la residenza della donna in Calabria, notoriamente caratterizzata da elevata percentuale di disoccupati e dalla larga diffusione del precariato negli impieghi), all’età e alla mancanza di un titolo di studio.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 10 giugno 2022, n. 18820
Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - Attitudine al lavoro proficuo quale potenziale capacità di guadagno - Valutabilità - Presupposti - Limite dell’effettiva possibilità di svolgimento - Fattispecie.
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale si era limitato a rilevare che la moglie, richiedente l'assegno, non svolgeva attività lavorativa, senza però valutare se l'istante avesse la concreta possibilità di intraprendere un'attività lavorativa retribuita, tenendo anche conto che risultava gravata da oneri di assistenza di una figlia portatrice di handicap).
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 6 settembre 2021, n. 24049
Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere attitudine al lavoro del coniuge economicamente più debole - Assenza di redditi adeguati - Prova della non colpevolezza di tale condizione - Onere del richiedente l'assegno - Fondamento.
In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20866
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