Assemblea delle associazioni frazionata solo per statuto
Gli statuti delle associazioni possono disporre che l’assemblea sia “frazionata” in una pluralità di organi con ristretta partecipazione degli associati. Però, in mancanza di un’espressa previsione in questo senso, tutti gli iscritti hanno diritto di partecipare all’assemblea generale, anche se si tratti di associazioni di carattere nazionale con numerosi aderenti. Lo afferma il Tribunale di Roma (giudice Guido Romano) in un’ordinanza dello scorso 26 settembre.
Al magistrato capitolino si sono rivolti alcuni componenti di un’associazione non riconosciuta per ottenere la convocazione dell’assemblea nazionale. I ricorrenti hanno fatto riferimento all’articolo 20 del Codice civile, per il quale tale convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale quando lo chieda almeno un decimo degli associati, e gli amministratori, come nel caso in esame, non vi provvedano.
Nell’accogliere la domanda il giudice osserva, innanzitutto, che lo statuto dell’associzione non prevede in maniera espressa l’esistenza dell’assemblea, e cioè dell’organo «sovrano dell’associazione (riconosciuta o non riconosciuta)», composto dall’intera collettività degli associati e competente a deliberare non solo sull’approvazione del bilancio, ma anche su modifiche statutarie, scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio (articolo 21 del Codice civile).
Il giudice afferma quindi che, nella prassi, l’assemblea generale delle associazioni è «“frazionata” in una pluralità di organi» (congresso, consiglio, comitato centrale), che evidentemente hanno una composizione più ristretta della stessa assemblea. La legge non impedisce il ricorso a queste strutture, che di fatto determinano un «sistema di democrazia “indiretta”»; e peraltro, «il “frazionamento” dell’assemblea risponde a un’esigenza pratica», essendo difficile, per le associazioni che hanno rilievo nazionale, organizzare un’assemblea che consenta la partecipazione personale di tutti gli iscritti.
Tuttavia, in mancanza di «un’espressa e inequivoca opzione statutaria a favore di un frazionamento dell’assemblea», alla stessa devono essere invitati tutti gli associati; né, in contrario, possono valere difficoltà operative «nell’organizzazione pratica di un’assemblea generale degli associati». Inoltre, neanche le associazioni non riconosciute possono prescindere da «un organo deliberante (assemblea) formato di tutti i membri o associati»; e se l’atto costitutivo tace sul punto, «a tale silenzio sopperiscono le norme che disciplinano le persone giuridiche».
Nella vicenda in decisione, nessuno degli organi previsti dallo statuto dell’associazione convenuta è equiparabile, secondo il giudice, a un’assemblea; neppure il congresso nazionale, giacché i suoi rappresentanti sono individuati in base a un procedimento che «non garantisce pienamente (…) la rappresentanza degli associati».
Così il Tribunale ha disposto la convocazione dell’assemblea nazionale, mettendo all’ordine del giorno le questioni indicate dai ricorrenti.
Tribunale di Roma, ordinanza 26 settembre 2018 n. 6341