Assenza, termine lungo dell’appello solo per sentenze successive al 30 dicembre 2022
La decorrenza del termine a impugnare nel caso dell’imputato giudicato in assenza è prolungato di 15 giorni solo per sentenza pronunciate dopo il 30 dicembre 2022, altrimenti vige il vecchio regime che non prevede il termine più lungo varato dalla Riforma Cartabia.
Con la sentenza n. 6422/2024 la Corte di cassazione penale ha respinto il motivo di ricorso con cui veniva affermato che il nuovo termine nella fase transitoria di applicazione della Riforma ai procedimenti pendenti avrebbe dovuto computarsi a partire dalla data di deposito della sentenza da appellare e non dalla data di emissione.
La Cassazione si attiene all’espressa affermazione del comma 3 dell’articolo 89 del Dlgs 150/2022 che stabilisce l’applicazione del nuovo comma 1 bis dell’articolo 585 del Codice di procedura penale alle sentenze “pronunciate” dopo l’entrata in vigore della riforma, ossia il 30 dicembre 2022. Il termine “pronunciate” è stato ormai omogeneamente interpretato come la data di adozione della pronuncia e non come la data successiva del deposito della stessa. Unico rimedio a un’impugnazione tardiva - come argomentato nella relazione illustrativa della riforma - sta nell’applicazione della norma contenuta nell’aticolo 175 del Cpp che consente la restituzione nel termine all’imputato condannato in assenza che fornisca prova dell’incolpevole non conoscenza del procedimento a suo carico.
La Cassazione conclude facendo rilevare la razionalità della scelta del Legislatore della Cartabia di ancorare alla data della pronuncia, cioè della lettura del dispositivo, l’applicabilità estesa ai procedimenti pendenti di tutte le nuove norme sulle impugnazioni. Infatti, dice la Cassazione ciò ha consentito di valutare ictu oculi i processi coinvolti nelle nuove regole in base alla disciplina transitoria. Scelta razionale in quanto l’ancoraggio eventuale alla data del deposito sarebbe passibile di un’incertezza temporale legata al compimento effettivo agli adempimenti del giudice e di cancelleria.