Stalking, non è contestabile l’aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di minori
L’aggravante in caso di atti persecutori è prevista solo se il reato è commesso in danno di persona minorenne. Inoltre la circostanza contestabile perché ha assistito all’illecito un minore riguarda solo i delitti colposi
In caso di stalking - che è reato contro la libertà morale - non è applicabile la circostanza aggravante comune prevista per tutti i reati colposi contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà personale di aver commesso il fatto alla presenza di minori.
Da ciò discende che l’aggravante ”comune” prevista dall’articolo 61, comma 1, n. 11 quinquies, del Codice penale non sia contestabile a chi commette atti persecutori in presenza di persone minorenni. Infatti, il reato previsto dall’articolo 612-bis del Codice penale al suo terzo comma contempla un’ipotesi di aggravante “specifica” a cosiddetto effetto speciale rispetto alla norma generale sulle circostanze che aggravano il reato.
Per tali motivi la Cassazione penale - con la sentenza n. 27288/2025 - ha annullato in parte la condanna del ricorrente cui era stata applicata l’aggravante dell’articolo 61 del Cp. con rinvio al giudice per rideterminare (rectius, ridurre) la pena irrogata. Infatti, nel caso risolto, l’imputato aveva commesso alcuni degli atti persecutori mentre la vittima era in compagnia dei proprI figli minori. Ma l’autore del reato non aveva agito mai direttamente contro gli stessi.
Infatti, nel caso dello stalking l’aggravante relativa al coinvolgimento nel reato di persone minorenni contempla solo l’ipotesi che la condotta punibile stessa sia stata agita contro il soggetto minore e non meramente alla sua presenza.