Assenze lavoratore escluse dal comporto se datore è responsabile dell'insorgenza della malattia
Lavoro - Superamento del periodo di comporto - Assenze per malattia di origine professionale dovute a responsabilità del datore di lavoro - Computabilità nel periodo di comporto - Esclusione.
Le assenze del lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, dal momento che sono riconducibili alla nozione generale di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, affinché l'assenza per malattia possa essere sottratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale oppure connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione a essa e alla sua genesi, vi sia una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 febbraio 2020 n. 2527
Licenziamento - Infortunio sul lavoro - Superamento del periodo di comporto - Rilevanza del documento di valutazione dei rischi - Osservanza dei precetti antinfortunistici da parte del datore di lavoro.
La disciplina dell'art. 2110 c.c. ha natura speciale e la computabilità delle assenze del lavoratore dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto non si verifica non solo nelle ipotesi in cui l'evento sia dovuto a fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di lavoro, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 c.c., atteso che in tali ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2018 n. 26498
Licenziamento individuale - Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Assenze dovute a responsabilità del datore di lavoro - Computabilità nel periodo di comporto - Esclusione.
È illegittimo il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto qualora detto superamento sia intervenuto a seguito di assenze del lavoratore per malattia professionale causata dal datore di lavoro.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 dicembre 2014 n. 26307
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - Comporto - Assenze dovute a infortuni sul lavoro o a malattie professionali - Computabilità nel periodo di comporto - Limiti.
La computabilità delle assenze del lavoratore dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto non si verifica nelle ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie - secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 marzo 2011 n. 7037