Civile

Assicurazione, il danno da “mala gestio” impropria dell'assicuratore della Rca

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a cura della Redazione Lex 24

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Limiti del risarcimento - Massimale - Responsabilità per “mala gestio” dell'assicuratore della R.c.a. - Danno risarcibile - Decorrenza di interessi e rivalutazione - Dal momento della costituzione in mora - Coincidenza con la data di scadenza dello “spatium deliberandi” di cui all'articolo 22 della legge n. 990 del 1969 (”ratione temporis” applicabile).
In ipotesi di ingiustificato ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato (cosiddetta “mala gestio” impropria), la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti dall'assicuratore al danneggiato oltre il limite del massimale decorrono della scadenza del termine previsto - quale “spatium deliberandi” - dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (norma, applicabile “ratione temporis”, oggi sostituita dall'art. 145 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), che si identifica con quello della costituzione in mora.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 luglio 2014 n. 15900

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Limiti del risarcimento - Massimale - Assicurazione per r.c.a. - Domanda del danneggiato per interessi e rivalutazione - Domanda implicita di condanna al pagamento di somma eccedente il massimale per “mala gestio” impropria - Configurabilità - Conseguenze - Domanda nuova vietata ex articolo 345 cod. proc. civ. - Esclusione.
Nell'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno per “mala gestio” cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore. Ne consegue che non costituisce domanda nuova quella con cui in appello i danneggiati chiedano la condanna dell'assicuratore al pagamento della differenza tra danno liquidato e superamento del massimale di polizza, che va intesa quale riproposizione della domanda originaria nei limiti del riconoscimento di interessi moratori e rivalutazione oltre il massimale di legge.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 giugno 2014 n. 14637

Assicurazione - Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - In genere - Danno da ritardato adempimento - Superamento del massimale - Limiti - Condanna dell'assicuratore al pagamento degli interessi in misura eccedente il massimale - Ammissibilità - Condanna al pagamento del capitale in misura eccedente il massimale - Esclusione.
L'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore terzo danneggiato (incorrendo così nell'ipotesi di cosiddetto “mala gestio” impropria), è tenuto alla corresponsione degli interessi sul massimale ed, eventualmente, del maggior danno ex articolo 1224, comma secondo, cod. civ. (che può consistere anche nella svalutazione monetaria). Tale responsabilità per “mala gestio”, tuttavia, può comportare la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore solo per gli interessi e per il maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile.
• Corte di Cassazione, sezione VI - 3, ordinanza 17 maggio 2011 n. 10839

Assicurazione - Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - In genere - Danno da ritardato adempimento - Onere della prova - Riparto - Criteri - Onere dell'attore di dimostrare l'imputabilità all'assicuratore del ritardato adempimento - Esclusione.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il danneggiato il quale domandi la condanna dell'assicuratore del responsabile al pagamento di interessi e rivalutazione sul massimale, a causa del colpevole ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni, non è tenuto a provare l'imputabilità a titolo di colpa di tale ritardo, ma deve provare soltanto l'inutile decorso dello “spatium deliberandi” stabilito dall'articolo 22 della legge 22 dicembre 1969 n. 990 (ed oggi dall'articolo 145 cod. ass.). Sarà, invece, onere dell'assicuratore che intenda sottrarsi alla responsabilità per “mala gestio”, dimostrare che il ritardo non è imputabile a propria colpa.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 luglio 2008 n. 19919

Assicurazione - Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - In genere - Danno da ritardato adempimento - Superamento del massimale - Limiti - Condanna dell'assicuratore al pagamento degli interessi in misura eccedente il massimale - Ammissibilità - Condanna al pagamento del capitale in misura eccedente il massimale - Esclusione.
L'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore terzo danneggiato (incorrendo così nell'ipotesi di cosiddetto mala gestio impropria), è alla corresponsione degli interessi sul massimale ed, eventualmente, del maggior danno ex articolo 1224, comma secondo, cod. civ. (che può consistere anche nella svalutazione monetaria). Tale responsabilità, tuttavia, può comportare la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore solo per gli interessi o la rivalutazione, ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 luglio 2008 n. 19919

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