Assicurazione, obbligo di tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza
Assicurazione – Contratto - Obblighi dell'assicuratore - Obbligo di tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza ex articolo 1917, comma 3, cod. civ. - Spese del procedimento penale.
L'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l'assicurato delle spese erogate per resistere all'azione del danneggiato, ai sensi dell'articolo 1917, comma 3, cod. civ., ha natura accessoria rispetto all'obbligazione principale e trova limite nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingere la detta azione. Ne consegue che l'assicuratore è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale promosso nei confronti dell'assicurato solo quando intrapreso a seguito di denuncia o querela del terzo danneggiato o nel quale questi si sia costituito parte civile.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 18 gennaio 2016 n. 667
Assicurazione – Contratto – Responsabilità civile - Azione promossa dal terzo danneggiato - Costituzione e difesa dell'assicurato – Limiti all'obbligo dell'assicuratore di sostenere le spese di lite dell'assicurato.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'articolo 1917, terzo comma, cod. civ., va escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilità dalla costituzione in giudizio.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 19 marzo 2015 n. 5479
Assicurazione – Contratto – Responsabilità civile - Azione promossa dal terzo danneggiato - Costituzione e difesa dell'assicurato - Obbligo dell'assicuratore di sostenere le spese di lite dell'assicurato nei limiti stabibliti dall'articolo 1917, comma 3, cod. civ.
Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'articolo 1917 cod. civ., comma 3.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 11 settembre 2014 n. 19176
Assicurazione – Contratto - Obblighi dell'assicuratore - Obbligo di tenere indenne l'assicurato delle spese di lite per resistere al danneggiato - Spese del procedimento penale – Esclusione.
L'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l'assicurato delle spese erogate per resistere all'azione del danneggiato (nei limiti fissati dall'articolo 1917, terzo comma cod. civ.) trova limite nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingerla. Ne consegue che l'assicuratore non è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale, svoltosi nei confronti dell'assicurato, ma senza costituzione di parte civile del danneggiato e definito con declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 11 ottobre 2012 n. 17315
Assicurazione – Contratto - Obblighi dell'assicuratore - Obbligo di tenere indenne l'assicurato delle spese di lite per resistere al danneggiato - Stipulazione di patto di gestione della lite - Necessità - Esclusione - Limiti dell'obbligo.
L'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l'assicurato delle spese erogate per resistere all'azione del danneggiato opera indipendentemente dalla stipulazione di un patto di gestione della lite e trova limite “nell'attualità” della domanda del terzo danneggiato e nel perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingerla. L'assicuratore non è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale, svoltosi nei confronti dello assicurato ma senza costituzione di parte civile del danneggiato e definito con declaratoria di estinzione del reato per amnistia
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 15 gennaio 1985 n. 59