Responsabilità

Assicurazione sulla vita, indennizzo escluso se la morte è provocata da infarto

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di Andrea Alberto Moramarco

L'infarto del miocardio, quale causa della morte del contraente della polizza assicurativa sulla vita, non rientra nella nozione di "infortunio", contemplata dal contratto di assicurazione, sicché la morte dell'assicurato conseguente ad esso non è indennizzabile. Si tratta, infatti, di una "malattia", ovvero di una alterazione organica o funzionale, che incide sullo stato di salute dell'individuo al suo "interno", e non invece dall'esterno. Tale precisazione giunge dal Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 536/2020.

Il caso
La vicenda oggetto della decisione prende le mosse dalla morte improvvisa, per arresto cardiocircolatorio, di un uomo, il quale aveva stipulato precedentemente una assicurazione sulla vita. La polizza prevedeva il pagamento di un indennizzo in caso di infortunio che avesse per conseguenza la morte dell'assicurato e copriva gli infortuni derivanti da malesseri o malori fondamentalmente non dovuti ad una condizione patologica, mentre non copriva quelli conseguenti a sforzi muscolari con carattere traumatico.
Gli eredi dell'assicurato ritenevano che l'evento fosse classificabile come "infortunio" e perciò chiedevano ed ottenevano dal Tribunale un decreto ingiuntivo, per veder condannare la Compagnia assicuratrice a pagare l'indennizzo previsto dal contratto.

La distinzione tra infortunio e malattia
A seguito dell'opposizione dell'assicurazione, tuttavia, lo stesso Tribunale riconsidera e ripensa la questione finendo per sposare la tesi della società assicurativa. Ebbene, il giudice spiega che al fine di stabilire se un infarto del miocardio sia da qualificare come infortunio e, dunque, indennizzabile ai sensi di polizza assicurativa, oppure non lo sia, occorre richiamarsi all'usuale distinzione dottrinaria fra "infortunio" e "malattia".
L'infortunio è ogni evento che, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, abbia prodotto nell'assicurato lesioni oggettivamente constatabili, sia che esse abbiano comportato, come conseguenza, la morte, sia una invalidità, permanente o temporanea. La malattia invece rientra tra le alterazioni organiche o funzionali, incidenti sullo stato di salute dell'individuo, che sono interne allo stesso.
In base a tale distinzione, di conseguenza, un infarto del miocardio, essendo mancante della componente "esterna", non può rientrare nella nozione di infortunio. Pertanto, nella fattispecie, la morte conseguente all'infarto improvviso che ha colpito l'assicurato non è coperta dalla polizza e non può essere indennizzabile.

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