Assicurazioni, non vessatoria la clausola che annulla la copertura per guida in stato di ebbrezza
Non è vessatoria la clausola del contratto assicurativo che esclude l'operatività della polizza per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Lo ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza n. 25785 depositata ieri. Il caso esaminato dai magistrati di legittimità riguardava la richiesta di 375mila euro da parte della National Suisse a un suo cliente che era stato coinvolto in un incidente stradale mentre guidava in stato di ebbrezza. La compagnia assicurativa chiedeva di rifondere la cifra che aveva dovuto liquidare per i danni causati dall'incidente nel corso del quale era anche morta una persona. Una restituzione dovuta al fatto che il contratto sottoscritto dal guidatore prevedeva una clausola la nullità della sua operatività nel caso in cui il guidatore fosse stato ubriaco o drogato. Clausola contestata dal cliente dell'assicurazione come vessatoria. Un tesi respinta dai giudici della cassazione. L'ordinanza precisa che la natura vessatoria della clausola è stata negata per due motivi: perché è volta a delimitare l'oggetto del contratto e perché riproduce delle disposizioni di legge. «La prima ragione – scrivono i giudici – è supportata dall'applicazione di un orientamento consolidato di questa Corte che distingue le clausole che delimitano l'oggetto del contratto assicurativo da quelle che escludono la responsabilità dell'assicuratore, riconoscendo solo alle seconde natura vessatoria». La seconda ragione si fonda sul fatto che la clausola di fatto ha riprodotto i contenuti degli articoli 186 e 187 del codice della strada che vietano la guida in stato di alterazione provocata da alcool o stupefacenti e l'articolo 1900 del codice civile che esclude la copertura per i rischi provocati volontariamente o con colpa grave dell'assicurato.
Corte di Cassazione – Sezione III – Ordinanza 14 ottobre 2019 n. 25785